Cassation court dismisses INPS appeal for non-mentioning statutory limitation defense regarding agricultural worker re-registration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted Ingenito from returning unemployment benefits. The INPS argued the lower court failed to address the statutory limitation period for re-registering in agricultural lists, noting the cancellation notice arrived in 2009 while the lawsuit was filed in 2016. The court held that this limitation is a substantive bar not absorbed by the main claim and must be raised ex officio, leading to the cassation of the lower judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 D.L. n. 7/1970; Art. 2969 c.c.: The statutory limitation for filing actions regarding cancellation from agricultural worker lists constitutes a substantive bar that the court must raise ex officio and cannot be waived by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7117-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro INGENITO GIUSEPPINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTILLO ANNA MARIA; Ric. 2021 n. 07117 sez. ML -ud. 05-04-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 882/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATOCHE:
1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha rigettato il gravame dell’INPS e confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento delle domande dell ’odierna controricorrente, aveva dichiarato Giuseppina Ingenito non tenuta alla restituzione, in favore dell'Inps , delle somme corrisposte nell'anno 2002,a titolo di indennità di disoccupazione agricola , con diritto della stessa ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
2. avverso la sentenza , l’INPS ha propo sto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo ; ha resistito, con controricorso, la parte in epigrafe;
3. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE:
4. con l'unico motivo di ricorso , l' I nps deduce la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per avere Corte territoriale omesso di pronunciare relativamente all'eccezione di decadenza , ex art. 22 del D.L. nr.7 del 1973 , conver tito in legge nr.83 del 1970 , sollevata dall'Istituto con riguardo alla richiesta della controparte di accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2002;
5. in proposito , l’INPS assume che la notifica del provvedimento di cancellazione è avvenuta il 10 ottobre 2009 Ric. 2021 n. 07117 sez. ML -ud. 05-04-2022 -3- mentre il ricorso introduttivo della lite risulta depositato il 29 luglio 2016, ben oltre i termini di decadenza di cui al cit . art 22, non potendo, peraltro, l a relativa eccezione ritenersi assorbita dalla pronuncia di insussistenza del diritto dell'Inps alla ripetizione dell'indebito in relazione agli importi di disoccupazione agricola;
6. il motivo è fondato;
7. come risulta dalla sentenza impugnata , l’odierna parte controricorrente proponeva due domande dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore: l’una volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi bracciantili, l’altra diretta all’annullamento dell’indebitoed e ntrambe venivanoaccolte in primo grado;
8. il provvedimento impugnat o dà, altresì, atto che l’INPS riproponeva, in sede di gravame, la questione di « decadenza» dall’azione di « impugnativa della cancellazione da gli elenchi dei braccianti agricoli»prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 , conv., con modif., dallal. n. 83 del 1970;
9. in punto di fatto, è pacific o - e risulta anche dalla sentenza impugnata-che il provvedimento di cancellazione dagli elenchi (per disconoscimento delle giornate di lavoro espletate) è stato notificato dall'Inps il 10 ottobre 2009 mentre il ricorso giudiziario è stato depositato in data 29 luglio 2016; 10.in via astratta, l'inosservanza del termine ( di centoventi giorni) previsto dall' art. 22 cit. , per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, ladecadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è ancherilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno(Cass. nr. 17653 del 2020);
Ric. 2021 n. 07117 sez. ML -ud. 05-04-2022 -4- 11.è stato anche chiarito che dettadecadenza, abrogata dall' art. 24 del d.l. n. 112 del 2008 , conv., con modif., dallalegge n r . 133 del 2008 , è stata poiripristinata dal d.l. n. 98 del 2011 , conv. con modif. dalla legge n. 111 del 2011, con decorrenza dal 6 luglio 2011, sicché, in applicazionedel principio generale in materia di termini di cui all'art. 252disp. att. c od.civ., ha ripreso a decorrere ex novo dal 6 luglio 2011, per i provvedimenti comunicati anteriormente a tale epoca e per i quali ladecadenza non si era ancora maturata al 21 dicembre 2008(Cass. nr. 16661 del 2018 ); 12.nel caso di specie, sulla questione di decadenza – ovvero sulla rilevanza o meno della stessa in relazione alla fattispecie concreta – il Giudice di appello non si è in alcun modo pronunciato , così incorrendo nel denunciato errore; 13.la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, cui è demandata, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corteaccoglie il ricorso . Cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizi