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Ordinanza — n. 20297/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal regarding contribution prescription limits and payment deadline extensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20297/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Marcello Malangone's appeal against the Salerno Court of Appeal's decision to declare the INPS claim for 2006 contributions prescribed. While the lower court found the 2008 claim timely due to a specific deadline extension, it ruled the 2006 claim expired because the original payment deadline had passed. The Supreme Court affirmed that the prescription period begins from the date contributions were due, noting that subsequent administrative decrees extending deadlines do not retroactively validate claims that were already time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 17 DPR n. 435/2001; Art. 2 DL n. 63/2002; Art. 37 comma 11 DL n. 223/2006: The prescription period for social security contributions begins on the day they are due, and administrative extensions of payment deadlines do not revive claims that have already expired.

Parole chiave

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social security contributions prescription period limits payment deadline extensions INPS administrative claims supreme court dismissal imputazione dei contributi contributi di previdenza impagati esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17 DPR n. 435/2001
Art. 2 DL n. 63/2002
Art. 37 comma 11 DL n. 223/2006
Art. 55 RDL n. 1827/1935
Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti peril suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l.
Art. 18 comma 4 DLgs n. 241/1997
Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs.
Art. 1 comma 1 DPCM 10 giugno 2010
Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs.
Art. 1 comma 1 DPCM 4 giugno 2009
Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10273 del 2021
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Testo completo

p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3015-2021 proposto da: MALANGONE MARCELLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANMARINO CHIAPPA, FRANCESCO IANNIELLO; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE D ELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; Ric. 2021 n. 03015 sez. ML -ud. 05-04-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 497/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha «annulla(to) l’avviso INPS del 31 maggio 2012, notificato il 17 luglio 2012» relativo a contributi richiesti per l’anno 2006;

2. ha confermato , invece , la pronuncia del T ribunale nella parte in cui aveva dichiarato dovuto il credito, in favore della Gestione Separata, in relazione all'attività libero professionale svolta, dal ricorrente in epigrafe,nell’anno 2008;

3. la Corte territoriale, richiamati i precedenti della Suprema Corte, ha ritenuto, in via generale, sussistente l’obbligo di versamento alla Gestione separata dei contributi da parte del professionista che, pur iscritto all’albo degli avvocati, non aveva versato il contributo soggettivo alla Cassa, in ragione della misura di reddito prodotto;

4. in concreto ha , poi, ritenuto prescritto il credito per i contributi del 2006, non anche per quelli relativi al 2008;

5. i giudici hanno individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il relativo versamento, come differito dai DPCM succedutisi nel tempo; hanno, quindi, giudicato tardivo l’atto di messa in mora del 2012, per i contributi del 2006, e tempestivo quello dell’1.7.2014, per i contributi del 2008; Ric. 2021 n. 03015 sez. ML -ud. 05-04-2022 -3- 6. avverso tale sentenza , h a proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, Marcello Malangone, successivamente illustrato con memoria;

7. l’INPS ha depositato controricorso ;

8. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ.; CONSIDERATO CHE:

9. con l’unico motivo di ricorso , il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art.17 del D PR nr. 435 del 20 01 , dell’ art . 2 del D . L . nr. 63 del 2002 e dell’art 37, comma 11, del D.L . nr. 2 2 3 del 20 06 , per avere la Corte di appello di Salerno ritenuto che il credito rivendicato dall'Inps, per l’anno 2008,non fosse prescritto;

10. per il ricorrente, i giudici , prendendo in considerazione il differimento del termine per il versamento con la «sola maggiorazione dello 0,4%» non avrebbero considerato che, tra due scadenze successive previste per il versamento del saldo dei contributi, occorre va avere riguardo , ai fini del decorso della prescrizione,al primo termine di versamento giacché la seconda data offerta dal legislatore per l'adempimentonon costituisce un termine alternativo di adempimento dell'obbligazione contributiva; ad essa, infatti, si aggiunge quella ulteriore del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge;si tratta quindi solo di una facilitazione onerosa del pagamento di un debito già maturo e scaduto;

11. il motivo è infondato ; 12.il dispositivo della decisione gravata è , infatti, conforme a diritto, dovendosi solo correggere parzialmente,ex art. 384, comma 4, cod.proc.civ.,la motivazione adottata , nei sensi che seguono ; 13.in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, v a anzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata Ric. 2021 n. 03015 sez. ML -ud. 05-04-2022 -4- decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti peril suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 14.la Corte, nel confermare il principio appena esposto, h a , però, ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (v.

Cass. n. 10273 del 2021 e successive conformi ) , chiarendo, altresì, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non Ric. 2021 n. 03015 sez. ML -ud. 05-04-2022 -5- aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.);

15. a tali precedenti, oramai consolidatisi, occorre assicurare continuità in questa sede; 16.in relazione alla fattispecie viene in rilievo l’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4 giugno 2009, emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2009», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione» (lett.

a) e «dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009 , maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); 17.da tali premesse discende che, nella specie, il termine di prescrizione, originariamente fissato al 16 giugno 2009 è stato differito al 6 luglio successivo , in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.; pertanto, l’atto dell’INPS, anche in relazionea detta data, è tempestivo; 18.ne consegue il rigetto del proposto ricorso; 19.le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 20.sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 2.5000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del