Court allows labor dispute claim against actual user of work, rejecting statutory limitation due to lack of formal withdrawal notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court reversed the Court of Appeal's dismissal of a labor dispute claim, ruling that the statutory limitation period for challenging employment contracts does not apply when a worker seeks to establish a direct relationship with the actual user of their labor. The court held that the limitation bars only the judicial appeal of a formal withdrawal, not the initial action to prove the existence of a subordinate relationship with the true employer. Consequently, the lower court's decision based on the expiration of the limitation period was annulled, and the case was remanded for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966; Art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010: The dual limitation period for challenging labor contracts does not apply to a worker's action to establish a direct subordinate relationship with the actual user of their labor in the absence of a written notice of withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8677-2021 proposto da: BIANCHINI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO, 21 SC. C, presso lo studio dell'avvocato MARIA PAOLA MARONGIU, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro CEVA LOGISTICS ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell'avvocato MICHELE BIGNANI che la rappresentata e difende; -controricorrente - contro TRAN SITO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE; Ric. 2021 n. 08677 sez.
ML -ud. 31-03-2022 -2- -intimata - avverso la sentenza n. 1688/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato – per quanto qui interessa – “inammissibile la domanda proposta da Bianchini Giorgio nei confronti di Ceva Logistics Italia Srl” volta ad accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro con detta società nel periodo 1.8.2006 – 1.6.2011, pur essendo formalmente assunto in qualità di socio lavoratore di varie cooperative di trasporto e facchinaggio; 2.la Corte ha ritenuto sussistente la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183 del 2010, argomentando che “il lavoratore appellato avrebbe dovuto procedere nei confronti della società CEVA – che l’odierno appellato assume essere l’effettivo datore di lavoro – all’impugnativa stragiudiziale dei contratti di lavoro stipulati con soggetti diversi dalla predetta società”;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso Ceva Logistics Italia Srl; non ha svolto attività difensiva TRAN-SITO Società Cooperativa in liquidazione, già contumace in grado d’appello; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrenteha comunicato memoria; Ric. 2021 n. 08677 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- CONSIDERATO CHE 1. con il motivo di ricorso, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 32, co. 4, della l. n. 183/2010, in relazione all’art. 6 l. n. 604/66, sostenendo l’inapplicabilità della disposizione che commina la decadenza all’ipotesi in cui non vi sia un provvedimento datoriale da impugnare e si chieda di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa;
2. il motivo è fondato alla luce del recente arresto di questa Corte (Cass. n. 30490 del 2021) che ha affermato il seguente principio di diritto: "Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinatodisposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore -intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso" (conf. Cass. n. 40652 del 2021; Cass. n. 13194 del 2022); il Collegio intende dare continuità a tali precedenti, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;
3. pertanto la censura deve essere accolta, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Ric. 2021 n. 08677 sez. ML -ud.