Italian Supreme Court dismisses appeal claiming fixed-term contract conversion rules differ for maritime workers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected an appeal by Caremar Spa against a lower court ruling that converted a maritime worker's fixed-term contract into an indefinite one. The appellant argued that nullity in maritime contracts should result in a specific type of indefinite contract rather than the standard common type, while also contesting the calculation of a severance indemnity. The court dismissed these claims, holding that the definition of an indefinite contract remains uniform across all sectors and that the lower court correctly applied statutory discretion regarding indemnity amounts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, 83, 84 CCNL 5 giugno 2007; Art. 32, commi 5 e 7, l. 183/2010: The concept of an indefinite-term labor contract is identical regardless of the sector, and the determination of statutory severance indemnities falls within the discretion of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8435-2021 proposto da: LA CAREMAR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI D'AMATO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE RAVENNA, CARLO GRISPO; -ricorrente - contro RIVIECCIO GENNARO; -intimato - avverso la sentenza n. 3030/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/10/2020; Ric. 2021 n. 08435 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’intercorrenza tra Gennaro Rivieccio e Caremar Spa di “un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 16.4.1998” e condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oltre che la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 83 e 84 CCNL 5 giugno 2007 per l’imbarco degli equipaggi delle navi delle società esercenti i servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale Caremar-Saremar-Siremar-Toremar; nella sostanza si sostiene che “nelle ipotesi di nullità del termine nel contratto di lavoro marittimo, il contratto non si converte in un contratto di lavoro a tempo indeterminato di tipo comune ma si converte in un contrattodi lavoro a tempo indeterminato marittimo”; 2.la censura non merita accoglimento perché in parte inammissibile e in parte infondata; inammissibile nella parte in cui denuncia un omesso esame di un fatto decisivo, evocando il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori dei limiti posti da Cass.
SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; Ric. 2021 n. 08435 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- è infondata perché la sentenza impugnata è conformeai precedenti di legittimità secondo i quali deve escludersi che la nozione di contratto a tempo indeterminato sia diversa da quella propria dei rapporti di lavoro comune e, del pari, che nell'ambito della disciplina contenuta nel codice delta navigazione, la qualificazione di un rapporto come a tempo indeterminato significhi semplicemente che non vi è predeterminazione del momento della sua risoluzione e che la sua durata coincida con quella della convenzione di imbarco, e che, in conseguenza, il rapporto di lavoro si risolva all'atto dello sbarco del marittimo (Cass. n. 9468 del 2016, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche per la giurisprudenza di legittimità ivi citata);
3. con il secondo mezzo si denunc ia la violazione e la falsa applicazione della l. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7, criticando la sentenza impugnata per avere liquidato l’indennità di cui alla disposizione richiamata “in misura eccessiva”; 4.il motivo è infondato in ragione del principio secondo cui “in tema di contratto a termine, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 - che richiama i criteri indicati dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 - spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria” (per tutte:
Cass. n. 7458, n. 6122 e n. 1320 del 2014), vizi motivazionali che il Collegio nella specie non riscontra in quanto la Corte territoriale ha esplicitato i parametri di cui ha tenuto conto, avuto riguardo “alla complessiva durata del rapporto di lavoro e alle dimensioni dell’impresa”; 5.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimato; Ric. 2021 n. 08435 sez. ML -ud. 31-03-2022 -4- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.
SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1