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Ordinanza — n. 20277/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses unemployment benefit claim regarding agricultural worker's salary calculation base.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20277/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Bianca Scullino's appeal against the lower court's dismissal of her claim for agricultural unemployment benefits. The applicant argued that the provincial collective agreement's salary base included a 'third element' for holidays and bonuses, whereas the INPS calculated it based on the standard rate. The court held that the lower court correctly interpreted the contract, finding the third element already integrated into the fixed-term workers' remuneration, and thus the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 28 d.P.R. n. 488/1968; Art. 7 l. n. 233/1990: The court's interpretation of the collective agreement regarding the inclusion of the third element in fixed-term agricultural workers' remuneration is binding and cannot be re-evaluated on appeal.

Parole chiave

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agricultural unemployment benefits fixed-term workers remuneration collective agreement interpretation third element inclusion provincial collective agreement contributory record adjustment Cassation appeal dismissal ricalcolo delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 28 d.P.R. n. 488/1968
Art. 7 l. n. 233/1990
Art. 1 (rectius 01), comma 4 d.l. n. 2/2006
233/1990, nonché dell’art. 1 (rectius, 01), comma 4, d.l.
Art. 8 l. n. 334/1968
81/2006), in relazione all’art. 8, l.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
40400 del 2021, per cui « In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art.
art. 380 bis cod.proc.civ
artt. 132 cod.proc.civ
al principio indicato - e alle ampie argomentazioni che lo sorreggono, cui integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ.
art. 360 c.p
nel precedente citato, a tale riguardo, si è in premessa osservato come la denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma1, n.
art. 152 disp. att. c.p
40400 del 2021, per cui « In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9950 del 2001
Cass. n. 319 del 2003
9950 del 2001,Cass. n. 319 del 2003, e innumerevoli successive conformi);
Cass. nr. 40400 del 2021
vale il principio, ug ualmente espresso da Cass. nr. 40400 del 2021, per cui « In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art.
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Testo completo

p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 762-2021 proposto da: SCULLINO BIANCA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO MESITI; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, PAOLO AQUILONE, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO;

Ric. 2021 n. 00762 sez. ML -ud. 05-04-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 253/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: 1.con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’odierna parte ricorrente volta alla declaratoria del proprio diritto ad aver corrisposta l'indennità di disoccupazione agricola, per l'anno 2014, quale operaia a tempo determinato parametrandone il valore al salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della medesima provincia, da maggiorarsi del c.d. terzo elemento, nonché del proprio diritto ad aver corrispondentemente accreditata la relativa contribuzione figurativa; 2.per quanto solo rileva in questa sede, la Corte ha dapprima escluso che la disciplina del salario medio convenzionale di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n. 233/1990, rilevasse ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato; in secondo luogo, ha disatteso la tesi volta a maggiorare di una percentuale corrispondente al c.d. terzo elemento la retribuzione del contratto provinciale da assumere a base di calcolo dell’anzidetta indennità, ritenendo che il terzo elemento vi fosse già incluso; da ultimo, ha consequenzialmente rilevato l’infondatezza della domanda concernente la rideterminazione della contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione, siccome fondata su presupposti di cui aveva previamente verificato l’inconsistenza, e ha compensato le spese del grado.

Ric. 2021 n. 00762 sez. ML -ud. 05-04-2022 -3- 3.ha proposto ricorso per cassazione Bianca Scullino, con cinque motivi di censura. L'INPS ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; 4.la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; CONSIDERATO CHE: 5.con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n. 233/1990, nonché dell’art. 1 (rectius, 01), comma 4, d.l. n. 2/2006 (conv. con l. n. 81/2006), in relazione all’art. 8, l. n. 334/1968, e all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), ed altresì dell’art. 2, commi 5 e 153, l. n. 191/2009, per avere la Corte di merito ritenuto che la disciplina del salario medio convenzionale di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n. 233/1990, non rilevasse ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato: ad avviso di parte ricorrente, infatti, avendo l’art. 1, comma 785, l. n. 296/1996, proceduto ad interpretare autenticamente l’art. 01, comma 4, d.l. n. 2/2006, cit., prevedendo che per i soggetti di cui all’art. 8, l. n. 334/1968, e per gli iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, l. n. 233/1990, la disciplina del salario medio convenzionale sarebbe tuttora applicabile anche ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali dovute agli operai agricoli a tempo determinato, in virtù dell’equiparazione sancita dall’art. 8, l. n. 334/1968, tra costoro e i compartecipanti familiarie i piccoli coloni, e con la rilevante differenza, rispetto al regime previgente, che tale salario medio andrebbe adesso rilevato con riguardo all’anno cui si riferisce la prestazione e salva comunque l’applicazione dell’art. 1, d.l. n. 338/1989, cit., che attribuisce invece rilievo, se superiore, alla retribuzione dovuta in forza di contratti collettivi o accordi individuali;

Ric. 2021 n. 00762 sez. ML -ud. 05-04-2022 -4- 6.con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 1362 e 1363 c.c. , nonché dell'art. 49 CCNL, per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.05.2010 e dell'art.14 CCP, per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.03.2013, per avere la Corte territoriale ritenuto che il salario contrattuale indicato dal contratto collettivo provinciale cit. non dovesse essere maggiorato del 30,44% a titolo di c.d. terzo elemento, in quanto il valore della retribuzione prevista dal medesimo contratto per gli operai agricoli a tempo determinato sarebbe già stato calcolato in modo comprensivo del terzo elemento; 7.con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dellaL. n. 264 del 1949, art. 32, del D.L. n. 942 del 1977, art. 3,(conv. con L. n. 41 del 1978), e della L. n. 155 del 1981, art. 8, peravere la Corte di merito rigettato la domanda volta alla consequenziale riliquidazione della contribuzione figurativa accreditatale per i periodi di disoccupazione; 8.con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ingiustamente rigettato l'appello e aver conseguentemente esonerato l'INPS dall'obbligo di rifonderle le spese di lite; 9.con il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 152 att. c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il deposito in grado di appello della dichiarazione reddituale non valesse a guadagnarle la compensazione delle spese (anche) del primo grado del giudizio.

10. il primo motivo è infondato, 11. questa Corte (Cass. nr. 40400 del 2021 e successive conformi), in fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente, a fondamento del rigetto di analoghe censure, ha affermato il principio secondo cui «In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, in quanto tale criterio, per la categoria Ric. 2021 n. 00762 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -5- in questione, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007, dovendosi escludere che il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 785, della l. n. 296 del 2006, all'art. 8, della l. n. 334 del 1968, possa avere il significato di reintrodurre il precedente sistema del salario medio convenzionale»;

12. al principio indicato - e alle ampie argomentazioni che lo sorreggono, cui integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ.-, va data continuità in questa sede, con conseguente rigetto dei rilievi mossi alla sentenza, conforme a diritto;

13. p arimenti infondato è il secondo motivo;

14. nel precedente citato, a tale riguardo, si è in premessa osservato come la denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma1, n. 3, della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro sia ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con esclusione dunque dei contratti collettivi provinciali (così da ult.Cass. n. 551 del 2021), per i quali ultimi la censura rimane possibile, così come in genere per i contratti di diritto comune, nei limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agliartt. 1362 e ss. c.c., ovvero dell'omesso esame circa fatti decisivi (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 947 del 1962);

15. ciò posto, si è osservato, da un lato, come difettasse il deposito integrale del CCNL richiamato a fondamento delle censure (Cass., sez.un., nr. 20075 del 2010) e, dall’altro, che, nel motivare il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente, i giudici di merito non avessero affatto negato, giusta la previsione dell'art. 49 CCNL cit., l’esclusione del terzo elemento dalla retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, siccome emolumento che remunera festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, né che esso dovesse essere pari al Ric. 2021 n. 00762 sez. ML -ud. 05-04-2022 -6- 30,44% del salario contrattuale come definito dal contratto provinciale; i giudici di merito avevano piuttosto affermato che la retribuzione indicata per gli operai agricoli a tempo determinato, nel contratto collettivo provinciale, fosse già comprensiva del terzo elemento, calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato;

16. su tali presupposti, la Corte ha giudicato insindacabile l’operata interpretazione delle fonti di riferimento, in difetto della specifica deduzione di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, anche osservando che la censura per cassazione dell'interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito non può risolversi nella mera prospettazione di un'interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata (cosìCass. n. 9950 del 2001,Cass. n. 319 del 2003, e innumerevoli successive conformi);

17. ai medesimi limiti soggiacciono le censure in questa sede prospettate; di qui l’adottata decisione;

18. l’infondatezza dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo e del quarto motivo;

19. infondato è infine il quinto motivo;

20. vale il principio, ug ualmente espresso da Cass. nr. 40400 del 2021, per cui « In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportare per la parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento, atteso che la legge riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di Ric. 2021 n. 00762 sez.

ML -ud. 05-04-2022 -7- prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative per il passato»;

21. complessivamente, il ricorso va rigettato, nulla pronunciandosi sulle spese del giudizio di legittimitàex art. 152 att. c.p.c.;

22. tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell