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Ordinanza — n. 20274/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of special power of attorney and improper challenge to witness credibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20274/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absence of a special power of attorney for the cassation trial and the improper challenge to the lower court's evaluation of witness testimony. The appellant argued that the trial judge erred in relying on a single witness, but the Court reaffirmed that the assessment of witness credibility falls exclusively within the discretion of the court of first instance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The appeal is inadmissible if a special power of attorney for the cassation trial is missing, and a challenge regarding the evaluation of witness testimony is improper as it infringes upon the exclusive discretion of the court of first instance.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal inadmissibility witness credibility evaluation prudent appreciation of evidence court of first instance discretion insufficienza del pegno aggiudicazione all'incanto riscatto del fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione civile Sez. Un., 30/09/2020, n.20867
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12150-2021 proposto da: FREGOLENT SANTE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO SANTAROSSA; -ricorrente - contro SHEHI PELLUMB, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERA TARTARA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 134/2021 del TRIBUNALE di PORDENONE, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/03/2022 dal Consigliere Relatore ROSSANA GIANNACCARI.

Rilevato che: - il gi udizio trae origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo proposto da Fregolent Sante innanzi al Giudice di Pace di Pordenone per il pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta in favore di Shehi Pellumb in relazione all’acquisto di un bene immobile all’asta; - lo Shei propose opposizione e dedusse di aver pattuito con il Fregolent lasomma omnicomprensiva di € 500,00; - il Tribunale di Pordenone, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo ritenendo che lo Shei avesse fornito la prova dell’attività svolta e della pattuizione del compenso nella misura omnicomprensiva di € 500,00, integralmente versata; - Shehi Pellum ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone sulla base di un unico motivo; - Shehi Pellumb ha resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. per assenza della procura speciale per il giudizio di cassazione;

Rilevato che: - va, in pr imo luogo, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura speciale per il giudizio di cassazione perché la procura sarebbe stata rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo; - dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione del vizio dedotto, avente carattere processuale, risulta che la procura era stata regolarmente depositata presso la Cancelleria della Corte unitamente all’originale del ricorso per cassazione anche se il ricorrente aveva erroneamente affermato in ricorso che la procura era stata rilasciata “a margine del ricorso per decreto ingiuntivo”; - il contro ricorrente ha eccepito, inoltre, che non era stata depositata la copia autentica della sentenza notificata con la relata di notifica, unitamente agli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in violazione dell’art. 366, comma 1, n.6 c.p.c.; - anche tale eccezione è priva di fondamento; - dall’esame degli atti processuali risulta il regolare deposito della sentenza impugnata con la relata di notifica in data 26.2.2021; - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c., per avere il Tribunale fondato la decisione sulla scarna deposizione del teste Tuga, la cui inattendibilità sarebbe stata dedotta nei gradi di merito; - il motivo è inammissibile; - come costantemente affermato da questa Corte, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c.

è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (da ultimo, Cassazione civile Sez.

Un., 30/09/2020, n.20867); - nel caso di specie, la censura investe la valutazione della prova testimoniale, che è demandata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità; –la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; –il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; –le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; – ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste