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Ordinanza — n. 20271/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding property restitution qualification and ownership proof in land dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20271/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Marco De Vita's cassation appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's decision to order the release of land. The appellant argued that the lower court erred in reclassifying the plaintiff's claim from a vindication action to a restitution action and in finding proof of ownership. The Court rejected these claims, affirming that judges have the authority to legally qualify facts and actions within the scope of the parties' submissions without introducing new titles or causes of action.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; Art. 948 cod. civ.: The judge possesses the power and duty to define the legal relationship derived from the parties' submissions without being bound by their legal perspectives, qualifying facts and transactions differently without incurring ultra petita, provided the exercise remains within the limits of the requested claims and alleged facts.

Parole chiave

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restitution action qualification vindication action distinction ownership proof burden ultra petita prohibition judicial power to qualify restituzione della proprietà azione di rivendicazione restituzione dei conferimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 948 cod. civ.
civ., dell’art. 948 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
art. 112 cod. proc. civ
art. 948 cod. civ
civ., dell’art. 948 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2649/1971
Cass. 705/2013
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4351-2021 proposto da: DE VITA MARCO, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Vetrano con studio in Napoli via Reggio di Portici n.69; -ricorrente - contro ACER AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (già IACP ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA NAPOLI), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 142, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Galgano, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4058/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/11/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere Annamaria Casadonte; Rilevato che: -Marco De Vita impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 26 novembre 2020, con cui è stato accolto il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado con conseguente condanna al rilascio del fondo da lui abusivamente occupato; -l’odierno ricorrente era stato infatti convenuto in giudizio dallo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari Provincia Napoli) che chiedeva l’accertamento dell’occupazione abusiva del terreno dallo stesso posta in essere per realizzare opere edili con condanna dello stesso al rilascio; -il convenuto si era costituito in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l’immobile era stato locato da IACP alla Ecopartenope s.r.l., rispetto alla quale egli aveva agito solo nella qualità di amministratore p.t.; -disposta l’integrazione del contraddittorio con quest’ultima, società, l’adito tribunale rigettava la domanda proposta da IACP, qualificandola come azione di rivendicazione, per mancato assolvimento dell’onere probatorio circa il preteso diritto di proprietà dell’area di cui in causa; -la Corte d’appello di Napoli avanti al quale l’Istituto aveva impugnato la sentenza di prime cure ha riformato integralmente la predetta decisione, accogliendo la qualificazione dell’azione proposta dall’appellante IACP in termini di azione di restituzione, dal momento che, all’origine della relazione materiale del bene in capo al De Vita, vi era un contratto di locazione del 6/4/2001 con la Ecopartenope s.r.l. di cui era amministratore, con la conseguenza che l’azione proposta da IACP andava qualificata come azione di restituzione del bene immobile e non azione di rivendica; -la Corte d’appello riteneva altresì provata la proprietà delle aree della cui restituzione si tratta, poiché rientrante nella più ampia consistenza immobiliare oggetto del contratto del 6/4/2001; -a seguito dell’accoglimento dell’azione di restituzione la Corte d’appello ha condannato il De Vita al rilascio del fondo abusivamente occupato; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso del De Vito affidato ad un solo motivo, cui resiste con controricorso Acer- Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale, già ICAP; -è stata formulata proposta ex art. 380-bis di rigetto del ricorso;

Considerato che: -con l’unico motivo si censura la sentenza della Corte d’appello di Napoli per aver ritenuto sussistente la prova della proprietà delle aree e per aver il giudice di secondo grado riqualificato la domanda proposta da IACP in termini di azione di restituzione, così determinando un vizio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 948 cod. civ. e del principio del contraddittorio; -la censura è inammissibile; -costituisce principio risalente e consolidato che il giudice ha il potere- dovere di definire giuridicamente il rapporto dedotto dalle parti senza essere vincolato dalle prospettazioni assunte in diritto dalle parti stesse e può qualificare diversamente i fatti ed i negozi dedotti senza incorrere nel vizio di extra ed ultrapetizione, ma deve esercitare tale potere-dovere nei limiti delle domande ed eccezioni proposte e nell'ambito dei fatti dedotti ed acquisiti, senza introdurre nel processo d'ufficio, un nuovo titolo, accanto a quello posto dalle parti a fondamento delle domande, ne inserirvi una nuova Azione, fondata su fatti diversi o su diversa causa petendi (cfr.

Cass . 2649/1971) ; -nell’ambito di detta prospettiva la domanda dell’allora IACP è stata fondata, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente, sull’originaria concessione dell’immobile in locazione, evidenziando al contempo come al momento della cessazione del contratto l’immobile non sia stato restituito; -il giudice d’appello ha valorizzato dette circostanze allegate dalla parte attrice e senza fare ricorso a diversi fatti costitutivi le ha ritenute idonee a giustificare la qualificazione della domanda a titolo di azione di restituzione piuttosto che di rivendicazione (cfr.

Cass.705/2013); -così operando la corte ha fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità e parte ricorrente non ha fornito elementi per discostarsi dalla conclusione raggiunta; -attesa l’inammissibilità del ricorso e in applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 2500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se