Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal for inadmissibility as it did not decide the case on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible because the previous ruling merely rejected the initial claim without deciding the case on the merits. The appellant argued that a recent error in the land registry transcript constituted a decisive error warranting revocation under specific civil procedure articles. The court ruled that Article 391ter of the Code of Civil Procedure only permits revocation if the Supreme Court itself has decided the case on the merits, a condition not met here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391ter c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: The extraordinary appeal for revocation is admissible only when the Supreme Court, after cassation, decides the case on the merits, not when it merely rejects the appeal.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2448-2022 proposto da: MARADEI NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 6, presso lo studio dell'avvocato ORESTE MORCAVALLO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro L'ARCO MAGNO SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - contro CAPANO PASQUALE; -intimato - avverso l'ordinanza n. 23945/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO; Il Relatore ha fatto pervenire la seguente proposta: rilevato che: -questa Corte, con ordinanza n. 23945, pubblicata il 29/10/2020, rigettò il ricorso proposto da Nicola Maradei nei confronti della Arco Magno coop. A r. l., avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1582/2015; -Nicola Maradei propone ora ricorso straordinario ai sensi degli artt. 391ter e 395, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’ordinanza di questa Corte, con la quale venne definito il giudizio. Osserva Senza che sia utile indugiare oltre sul contenuto del ricorso, con il quale il ricorrente addebita alla sentenza di primo grado errore decisivo, del quale sarebbe stato causa la trascrizione, a sua volta erronea, operata dal Conservatore, errore, quest’ultimo, scoperto recentissimamente , il ricorso, in evidente contrasto con il contenuto dell’arte. 391ter cod. proc. civ., invoca la revocazione del provvedimento di questa Corte, il quale limitatosi a rigettare il ricorso, non ha affatto “ deciso la causa nel merito ” .
Ipotesi, quest’ultima, è appena il caso di soggiungere, contemplata dal comma 2 dell’art.384 cod. proc. civ. È del tutto evidente che l’art. 391 ter cod. proc. civ., introdotto dall’art. 17 del d. lgs. n. 40/2006, assicura la revocabilità delle decisioni di questa Corte, ai sensi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, co. 1, cod. proc. civ., nel solo caso in cui il Giudice della legittimità, cassata, in tutto o in parte la sentenza impugnata, sostituendosi a quello di merito, decida la causa nel merito. Non ricorrendo qui una tale evenienza lo strumento risulta invocato al di fuori dei casi contemplati dalla legge .
Il Collegio condivide la riportata proposta. Non v’è luogo a statuizione sul capo delle spese poiché la controparte è rimasta intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del