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Ordinanza — n. 20184/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against administrative fines for failing to report actual employment contracts as apprenticeships.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20184/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Sicuritalia and an individual against administrative penalties imposed for misclassifying employment contracts. The lower courts found that the company failed to provide training and used apprentices as permanent employees, violating reporting obligations. The Court upheld the decision, ruling that the law requires reporting the actual nature of the relationship, not the declared one, to ensure effective labor market monitoring.

Regesto Legislator

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Art. 9 bis, comma 2, d.l. n. 510 del 1996; Art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 181 del 2000: The obligation to communicate employment relationships requires the declaration of the actual nature of the contract; a discrepancy between the declared apprenticeship and the reality of permanent work constitutes a violation of administrative reporting duties.

Parole chiave

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administrative fines employment classification apprenticeship contracts labor reporting obligations false declaration effective enforcement labor market monitoring contratto di tirocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9 bis, comma 2, d.l. n. 510 del 1996
181 del 2000, per la mancata consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione prima dell'inizio dell'attività; nonché la violazione dell’art. 9 bis, comma 2, d.l. n. 510 del 1996, convertito in legge n.
Art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 181 del 2000
Ha quindi ritenuto integrate le violazioni dell'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs.
Art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
Art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. È stata depositata memoria nell’interesse dei ricorrenti.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20727 del 2015
Cass. n. 20727 del 2015; n.
Cass. n. 14960 del 2009
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4206-2021 proposto da: SICURITALIA IVRI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché LORENZO MINAZZATO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato EZIO MORO; -ricorrenti - contro MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - Ric. 2021 n. 04206 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- avverso la sentenza n. 284/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Bologna ha respinto l’appello proposto dalla Sicuritalia s.p.a. e da Minazzato Lorenzo, confermando la pronuncia di primo grado, di rigetto della opposizione all’ordinanza ingiunzione (n. 27905/2017) emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna per il pagamento delle sanzioni amministrative comminate a seguito del disconoscimento, in sede ispettiva, dei contratti di apprendistato conclusi con i lavoratori elencati nella sentenza impugnata.

2. La Corte di merito, per quanto ancora interessa, ha accertato un rilevante e palese inadempimento da parte della società agli obblighi formativi propri dei contratti di apprendistato sottoscritti con i lavoratori di cui al verbale ispettivo, per l'assenza di attività formativa non solo teorica ma anche pratica, con conseguente qualificazione dei rapporti, sin dall'inizio, come di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Gli apprendisti erano stati utilizzati fin dall'assunzione per attività di lavoro ordinaria, con espletamento di una normale prestazione di lavoro e con diritto alla piena retribuzione e contribuzione.

Ha quindi ritenuto integrate le violazioni dell'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181 del 2000, per la mancata consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione prima dell'inizio dell'attività; nonché la violazione dell’art. 9 bis, comma 2, d.l. n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996, come sostituito dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 2002, modificato Ric. 2021 n. 04206 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006, per mancata comunicazione al servizio competente dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato degli undici dipendenti.

Secondo i giudici di appello, era integrata l’ipotesi di omessa comunicazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato poiché la comunicazione eseguita, riferita a un rapporto di apprendistato, non era idonea a soddisfare l'obbligo di legge, ed aveva anzi carattere fuorviante, tale da indurre in errore l'ufficio rispetto alla concreta natura del rapporto instaurato; le prove raccolte avevano dimostrato l'esistenza di una deviazione tipologica, rispetto al rapporto di apprendistato, realizzata fin dall’assunzione e non in costanza di rapporto; ove anche si fosse adottata la tesi, secondo cui la congruità della comunicazione deve valutarsi ex tunc, nel caso di specie era comunque mancata qualsiasi comunicazione, in corso di esecuzione, del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurato di fatto.

3. Avverso tale sentenza Sicuritalia I.V.R.I. s.p.a. e Minazzato Lorenzo hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, formulando un unico motivo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. È stata depositata memoria nell’interesse dei ricorrenti. Considerato che:

5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis, comma 2, d.l. n. 510 del 1996, dell’art. 4 bis d.l. 181 del 2000 in riferimento agli artt. 23 e 25 Cost. e all’art. 1, l. n. 689 del 1981. Ric. 2021 n. 04206 sez. ML -ud. 31-03-2022 -4- 6. I ricorrenti denunciano l'erronea e illogica interpretazione delle norme di legge poiché svolta in contrasto con i principi di tassatività, legalità e col divieto di analogia che informano anche il sistema delle sanzioni amministrative.

Sostengono di avere tempestivamente ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dalle norme citate e che eventuali divergenze emerse rispetto alla tipologia contrattuale comunicata e pattuita tra le parti, ed accertate in costanza di rapporto, avrebbero potuto avere rilievo sotto il profilo contrattuale civilistico o contributivo, ma non erano idonee ad integrare la violazione dell'obbligo di comunicazione; che eventuali violazioni in tema di apprendistato e di violazione dell'obbligo formativo avrebbero potuto avere rilievo, ai fini sanzionatori, in base alle disposizioni del d.lgs. n. 167 del 2011, ma non attraverso un'interpretazione estensiva di norme aventi finalità e una ratio del tutto diverse.

7. Il ricorso è infondato.

8. I giudici di merito si sono attenuti ai principi affermati da questa Corte, secondo cui le disposizioni richiamate presuppongono la comunicazione dell’effettivo rapporto di lavoro instaurato, quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato dellavoro, e tutelare l'interesse dellavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto dilavoro (v. Cass. n. 20727 del 2015; n. 14960 del 2009).

9. Tale statuizione è la sola coerente con il principio di effettività, che permea il diritto del lavoro e che non può ovviamente subire deroghe neppure in relazione agli adempimenti di carattere amministrativo.

10. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. Ric. 2021 n. 04206 sez. ML -ud. 31-03-2022 -5- 11. Non si provvede sulle spese di lite atteso che il Ministero non ha svolto difese.

12. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni