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Ordinanza Interlocutoria — n. 20135/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 20135/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20135/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al 26556-2021 proposto da: SABINI PIERANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro BALBONI SIMONETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO HEFFLER; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso il decreto n. cronol. 3024/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 42 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 20135/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ANTONIETTA SCRIMA; lette conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE, che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il proposto regolamento di competenza. Considerato che: Pierantoni Sabini ha proposto regolamento di competenza avverso il provvedimento n. cronol. 3021/2021 del 18 maggio 2021 pronunciato dal Tribunale di Milano nel giudizio tra la predetta parte e Simonetta Balboni avente RG n. 32752/2020; rilevato che: Simonetta Balboni ha depositato memoria difensiva con cui ha rappresentato che «il ricorso de quo - notificato il 17.10.2021, ma datato 14.6.2021 - è il medesimo ricorso ex art. 42 c.p.c. datato 14.6.2021 che l'avv.

Parole chiave

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duplica procedura a più fasi recidiva actio duplex doppio turno d'asta doppia rappresentanza

Disposizioni normative citate

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art. 42 c.p
32752/2020; rilevato che: Simonetta Balboni ha depositato memoria difensiva con cui ha rappresentato che «il ricorso de quo - notificato il 17.10.2021, ma datato 14.6.2021 - è il medesimo ricorso ex art. 42 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al 26556-2021 proposto da: SABINI PIERANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro BALBONI SIMONETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO HEFFLER; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso il decreto n. cronol. 3024/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA; lette conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE, che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il proposto regolamento di competenza. Considerato che: Pierantoni Sabini ha proposto regolamento di competenza avverso il provvedimento n. cronol. 3021/2021 del 18 maggio 2021 pronunciato dal Tribunale di Milano nel giudizio tra la predetta parte e Simonetta Balboni avente RG n. 32752/2020; rilevato che: Simonetta Balboni ha depositato memoria difensiva con cui ha rappresentato che «il ricorso de quo - notificato il 17.10.2021, ma datato 14.6.2021 - è il medesimo ricorso ex art. 42 c.p.c. datato 14.6.2021 che l'avv.

Sabatini aveva notificato alla dott.ssa Balboni il 14.6.2021 ... poi iscritto a ruolo con il n. 22914/2021»; risulta, pertanto, opportuno rinviare a nuovo ruolo per l'eventuale riunione o trattazione congiunta dei ricorsi, ove ne risultino sussistenti i presupposti,

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione il