Ordinanza Interlocutoria — n. 20134/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA I sul ricorso 35125-2019 proposto da: AUTOTRASPORTI DEDA DI DE ROSA VINCENZO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE COTICELLI; - ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 15594/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 391 bis c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 20134/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Questa Corte con sentenza 13.2.2008 n. 3418 accolse l'impugnazione della Autotrasporti Deda e cassò la sentenza d'appello, affinché il giudice di rinvio accertasse se il contratto di assicurazione stipulato fra la Autotrasporti Deda e il proprio assicuratore garantiva o meno la responsabilità dell'assicurato per i danni causati all'interno di aree private.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA I sul ricorso 35125-2019 proposto da: AUTOTRASPORTI DEDA DI DE ROSA VINCENZO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE COTICELLI; - ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 15594/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. In data non precisata nel ricorso, un autoveicolo di proprietà della società Autotrasporti Deda di De Rosa Vincenzo s.n.c. causò danni a terzi all'interno di un'area non aperta alla pubblica circolazione. La società Autotrasporti Deda convenne allora dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata il proprio assicuratore della r.c.a., assumendo di avere risarcito il terzo danneggiato, e chiedendo al proprio assicuratore la rifusione delle somme pagate a tal fìine. La domanda fu rigettata in primo ed in secondo grado.
2. Questa Corte con sentenza 13.2.2008 n. 3418 accolse l'impugnazione della Autotrasporti Deda e cassò la sentenza d'appello, affinché il giudice di rinvio accertasse se il contratto di assicurazione stipulato fra la Autotrasporti Deda e il proprio assicuratore garantiva o meno la responsabilità dell'assicurato per i danni causati all'interno di aree private.
3. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di Napoli rigettò per la seconda volta l'appello. Anche questa sentenza fu impugnata per cassazione e questa Corte, con l'ordinanza 11 giugno 2019 n. 15594 rigettò il ricorso.
4. La società Autotrasporti Deda ha ora chiesto la revocazione della suddetta ordinanza di questa Corte 15594/19, ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c. Ric. 2019 n. 35125 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -2- La società Unipolsai (successore per effetto di plurime fusioni e incorporazioni della società Cidas s.p.a., assicuratore della società oggi ricorrente) è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. A fondamento del ricorso per revocazione la società ricorrente deduce che l'ordinanza revocanda sarebbe incorsa in un errore di fatto. Sostiene la ricorrente che l'ordinanza revocanda (15594/19) avrebbe affermato che: -) la Corte d'appello di Napoli rigettò la domanda della società Autotrasporti Deda poiché quest'ultima non aveva mai prodotto in giudizio le condizioni generali di contratto, e tale omissione impediva di stabilire se quel contratto includesse o non includesse la copertura della responsabilità dell'assicurata per i sinistri avvenuti in aree private; -) tale statuizione non era stata censurata col ricorso per cassazione. 1.1.
Così ricostruito il contenuto oggettivo della ordinanza 15594/19, prosegue la ricorrente affermando che erroneamente il Collegio giudicante ritenne non impugnata la suddetta statuizione della Corte d'appello di Napoli. Quella statuizione - prosegue la ricorrente - era stata invece impugnata col quarto motivo del ricorso per cassazione, con il quale si assumeva che, essendo incontestata l'esistenza del contratto di assicurazione, sarebbe stato onere dell'assicuratore dimostrare l'esistenza di clausole di esclusione o limitazione del rischio assicurato.
2. Per i soli fini che qui rilevano, e cioè il giudizio di ammissibilità della fase rescindente del giudizio per revocazione, il ricorso è ammissibile. Ric. 2019 n. 35125 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -3- La ricorrente, infatti, prospetta in buona sostanza che l'ordinanza revocanda avrebbe deciso su una questione non prospettata, trascurando di esaminare quella effettivamente prospettata. Censura che appare prima facie non manifestamente infondata, dal momento che effettivamente il ricorso per cassazione proposto nel 2017 allegava che l'esistenza del contratto era incontestata tra le parti. P.q.m. FEChiara ammissibile il ricorso3rinvia la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civilerdella Cor