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Ordinanza — n. 20092/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming public entity must hire immediately after contest results.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20092/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Raffaella Fico's appeal against a lower court ruling that awarded her damages for unpaid salary following a public job contest. Fico argued that winning the contest created an immediate, irrevocable obligation for the employer to hire her without prior notice. The court held that approval of the ranking list does not automatically constitute employment; instead, the employer must formally invite the candidate and the candidate must accept before the contract is formed. Consequently, the employer was not in default until it failed to issue this formal invitation, validating the lower court's requirement for a prior notice period.

Regesto Legislator

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Art. 1217, 1219, 1223 c.c.; The approval of a public employment ranking list does not automatically create the employment relationship; the employer is only in default for damages if it fails to formally invite the successful candidate after the candidate has expressed readiness to contract.

Parole chiave

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public employment ranking mandatory hiring obligation default in contract formation notice period requirement damages for non-performance administrative law principles contractual acceptance accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
con l'unico motivo di ricorso Raffaella Patrizia Fico denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1206, 1207, 1218, 1321, 1326, 1328, 1336 e 2094 c.c.;
Art. 1206, 1207, 1218, 1321, 1326, 1328, 1336, 2094 c.c.
Art. 35, co. 1, d. lgs. 165/2001
non è invece condivisibile, almeno in senso generale, l'assunto della ricorrente secondo cui dall'approvazione delle graduatorie deriverebbe di per sé l'assunzione, in quanto essa è da regolare mediante contratto (art. 35, co.
Art. 1183 c.c.
Art. 1217 c.c.
1183 c.c.), è indubbio che il risarcimento del danno presupponga la costituzione in mora della parte tenuta alla stipula del contratto, nelle forme dell'intimazione, in questo caso comuni alla mora del creditore — art. 1217 c.c. — e del debitore — art.
Art. 1219, co. 1, c.c.
— e del debitore — art. 1219, co. 1, c.c., quale contemporaneamente è la P.A.
Art. 1223 c.c.
ciò secondo principi civilistici evidenti, tali per cui il ritardo rilevante a fini risarcitori, di cui all'art. 1223 c.c. è quello che deriva, quale ritardo colpevole, dalla mora, che è ex re se vi è un termine, ai sensi dell'art.
Art. 1219 n. 3 c.c.
è quello che deriva, quale ritardo colpevole, dalla mora, che è ex re se vi è un termine, ai sensi dell'art. 1219 n. 3 c.c., o che consegue altrimenti all'intimazione ad adempiere o a ricevere la prestazione, principi pacificamente applicati nel tempo (v.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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C. 26838/2020
è indubbio che, dalla vittoria del concorso, derivi il diritto all'assunzione (v, da ultimo, C. 26838/2020; C.
C. 12368/2020
26838/2020; C. 12368/2020) e ciò nei termini eventualmente previsti dal bando o in quelli congrui rispetto al caso di specie;
C. 24833/2015
C. 4915/2014
4915/2014 e in tema di assunzioni per accordi sindacali, C.
C. 12516/2003
4915/2014 e in tema di assunzioni per accordi sindacali, C. 12516/2003); Ric.
C. 862/1962
già la risalente C. 862/1962) e propri anche dell'ambito lavoristico (C.
C. 16665/2020
862/1962) e propri anche dell'ambito lavoristico (C. 16665/2020);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23211/2020 proposto da: FICO RAFFAELLA PATRIZIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti ALDO STARACE e UMBERTO MORELLI ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec aldostarace avvocatinapoli.legalmaitit; - ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD; - intimata - avverso la sentenza n. 4830/2019 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, depositata il 2.1.2020, NRG 529/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. t\,( RITENUTO CHE 1. Raffaella Patrizia Fico ha partecipato — e vinto — ad un concorso da dirigente presso la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud (di seguito, ASL);

2. la graduatoria è stata approvata nel 2006, ma l'assunzione non vi è stata, se non nell'aprile 2012, con pari decorrenza;

3. la Fico ha agito nei confronti della ASL per il risarcimento del danno che il Tribunale e poi la Corte d'Appello le hanno riconosciuto, in misura corrispondente alle retribuzioni non percepite, ma solo a far data dalla messa in mora (dicembre 2011) della ASL, attuata mediante offerta della prestazione;

4. la lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, mentre la ASL è rimasta intimata;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

6. la ricorrente ha quindi depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con l'unico motivo di ricorso Raffaella Patrizia Fico denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1206, 1207, 1218, 1321, 1326, 1328, 1336 e 2094 c.c.;

2. la ricorrente affetma che dall'approvazione della graduatoria discenderebbe il diritto all'assunzione del candidato utilmente collocato, con obbligo di adempimento della P.A. e conseguente risarcimento in caso di inosservanza; Ric. 2020 n. 23211 sez. ML - ud. 20-1-2022 -2- 3. l'obbligo di pagamento e quello consequenziale risarcitorio — assume ancora la ricorrente - trovano la propria genesi nel bando di concorso e negli atti di approvazione della graduatoria, essendo - la partecipazione al concorso - da intendere come accettazione della proposta di lavoro contenuta nel bando, sicché, sorgendo un negozio irrevocabile, nessuna diffida è necessaria e solo spetta al candidato l'assunzione, con effetto dall'approvazione della graduatoria;

4. il motivo non può essere accolto; 5. è indubbio che, dalla vittoria del concorso, derivi il diritto all'assunzione (v, da ultimo, C. 26838/2020; C. 12368/2020) e ciò nei termini eventualmente previsti dal bando o in quelli congrui rispetto al caso di specie;

4. non è invece condivisibile, almeno in senso generale, l'assunto della ricorrente secondo cui dall'approvazione delle graduatorie deriverebbe di per sé l'assunzione, in quanto essa è da regolare mediante contratto (art. 35, co. 1, d. lgs. 165/2001) e quindi vi è naturalmente un margine di tempo successivo all'ultimazione delle operazioni per procedere all'assunzione;

5. l'ipotesi, certamente eccezionale, in cui il rapporto sia da considerare costituito sulla base della sola approvazione della graduatoria, andrebbe dimostrata e potrebbe ricorrere solo se il bando nel caso di specie contenesse l'intera regolazione del rapporto a venire e stabilisse la decorrenza immediata degli effetti dall'approvazione della graduatoria, il che è ignoto, né la ricorrente riporta nel ricorso per cassazione passaggi del bando che siano utili a concludere in tal senso (per precedenti in tema di assunzioni obbligatorie, v. C. 24833/2015;

C. 4915/2014 e in tema di assunzioni per accordi sindacali, C. 12516/2003); Ric. 2020 n. 23211 sez. ML - ud. 20-1-2022 -3- 6. dunque, in assenza di tali presupposti e di un termine indicato nel bando o altrimenti stabilito (art. 1183 c.c.), è indubbio che il risarcimento del danno presupponga la costituzione in mora della parte tenuta alla stipula del contratto, nelle forme dell'intimazione, in questo caso comuni alla mora del creditore — art. 1217 c.c. — e del debitore — art. 1219, co. 1, c.c., quale contemporaneamente è la P.A. rispetto al contratto da stipulare, per quanto ciò che rileva, quando chi agisce sia pronto alla prestazione di contrarre è l'inadempimento debitorio della controparte e dunque la mora del debitore;

7. ciò secondo principi civilistici evidenti, tali per cui il ritardo rilevante a fini risarcitori, di cui all'art. 1223 c.c. è quello che deriva, quale ritardo colpevole, dalla mora, che è ex re se vi è un termine, ai sensi dell'art. 1219 n. 3 c.c., o che consegue altrimenti all'intimazione ad adempiere o a ricevere la prestazione, principi pacificamente applicati nel tempo (v. già la risalente C. 862/1962) e propri anche dell'ambito lavoristico (C. 16665/2020);

7. la Corte territoriale ha dunque correttamente concluso in tal senso, il che comporta la reiezione del ricorso per cassazione, senza alcuna regolazione in punto spese, stante che la P.A. è rimasta intimata;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 23211 sez. ML - ud. 20-1-2022 -4- R