Cassation court allows appeal regarding INPS agricultural worker re-registration and compensatory litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the INPS's failure to defend itself and allowed Maria Cristina Lombardo's appeal against the Salerno Court of Appeal's decision. Lombardo sought re-registration in the agricultural workers' list for 2007-2012, while the INPS argued against the compensatory litigation costs awarded to her. The court ruled that the lower court's reasoning on cost compensation was merely apparent because it failed to apply the strict 'grave and exceptional reasons' standard required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The court allows the appeal when the lower court's reasoning on compensatory litigation costs is merely apparent, as the statutory requirement for such compensation has shifted to 'grave and exceptional reasons' since the 2009 reform.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8113-2020 proposto da: LOMBARDO MARIA CRISTINA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE PIZZUTI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 622/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 27 novembre 2019, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e accoglieva la domanda proposta da Maria Cristina Lombardo nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto la reiscrizione della Lombardo negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza da cui era stata cancellata per gli anni dal 2007 al 2012; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il D'Agostini, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'INPS, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva, compensando tra le parti le spese di lite; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Lombardo, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione ai quali l'INPS, pur intimato non ha svolto alcuna attività difensiva; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che la ricorrente ha poi depositato memoria;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 156 e 92 c.p.c., lamenta il carattere apparente della motivazione su cui la Corte territoriale ha fondato la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite ("al rigetto nel merito non fa seguito la condanna alle spese processuali in ragione delle integrazioni alla sentenza di primo grado resesi necessarie anche a seguito dell'appello e della disamina del quadro probatorio raccolto"); che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ribadisce con riferimento all'interpretazione della disciplina invocata accolta da questa Corte espressasi di recente con la sentenza n. 31288/2019 nel senso che la compensazione potrebbe esser disposta solo in caso di soccombenza reciproca; che il primo motivo merita accoglimento tenuto conto del regime di compensazione delle spese applicabile ratione temporis alla fattispecie, atteso che, a seguito della novella di cui alla I. 69/2009, modificativa del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., che ammette disporsi la compensazione, non più per "giusti motivi", ma solo "per gravi ed eccezionali ragioni", così configurando la compensazione quale statuizione meramente eccezionale, la motivazione addotta dalla Corte territoriale risulta soltanto apparente rispetto all'indicato presupposto; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, per quanto di ragione, alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consi