Cassation court allows INPS appeal, overturning dismissal of contribution claim for professional with low income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the dismissal of a contribution claim by Cristina Grasso, a lawyer not enrolled in Inarcassa. The lower court had declared the appeal inadmissible because INPS failed to specifically challenge the first-instance ruling on the professional's forced enrollment, which absorbed the income-based occasionality argument. The court ruled that the lower court erred in treating the dismissal as final, mandating a retrial to properly assess the habitual nature of the profession despite the income being under the legal threshold.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, comma 12, L. 111 del 2011; Art. 2, comma 26, D.Lgs. 335/1995: The court of merits must independently evaluate the habitual nature of a profession using income as merely an indicator, rather than automatically dismissing appeals based on low earnings or procedural technicalities that absorb the substantive issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15642-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro GRASSO CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVESTRI N.195, presso lo studio dell'avvocato GENNARO IMPARATO, rappresentata e difesa dall'avvocato IVAN MARIA SIRAGUSA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 17/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. / , / / / / Ric. 2020 n. 15642 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- R.G. 15642/2020 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Catania ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall'Inps avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto l'opposizione avanzata da Cristina Grasso, avvocato iscritta all'Albo professionale ma non ad Inarcassa, nei confronti dell'avviso di addebito avente ad oggetto il versamento dei contributi alla gestione separata per i redditi prodotti nell'anno 2010, di ammontare inferiore alla soglia legale di Euro 5.000,00; la Corte territoriale ha motivato la statuizione d'inammissibilità dell'appello Or in ragione dell'assenza di una specifica impugnazione da parte dell'INPS del capo della sentenza di primo grado che aveva annullato il provvedimento d'iscrizione d'ufficio della professionista alla gestione separata e, conseguentemente, l'avviso di addebito dei contributi previdenziali relativi al periodo di causa; ha, quindi, ritenuta assorbita ogni altra questione, ivi compresa quella relativa all'accertamento dell'occasionalità/abitualità dell'attività professionale; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;
Cristina Grasso ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'INPS deduce "Erronea applicazione della normativa sull'iscrizione alla gestione separata - art. 18, comma 12, L.111 del 2011"; denuncia l'erroneità della statuizione d'inammissibilità del gravame; segnatamente, sostiene di avere impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di addebito ritenendo inapplicabile il regime della gestione separata in presenza di una lex specialis in tema di copertura assicurativa degli avvocati; lamenta, inoltre, l'assorbimento della domanda di accertamento della natura abituale dell'attività professionale sostenendo che, pur conseguendo un reddito inferiore a Euro 5.000,00, Cristina Grasso sarebbe stata, comunque, tenuta a contribuire alla gestione separata, avendo manifestato l'intento di svolgere abitualmente la libera professione, in quanto iscritta all'albo degli avvocati e in possesso della partita IVA; il motivo merita accoglimento; parte ricorrente ha dedotto, specificamente, di avere contestato l'affermazione in base alla quale il Tribunale aveva basato l'annullamento della pretesa dell'ente, ett ovht escludendo l'obbligo contributivóYper il conseguimento, da parte della professionista, di un reddito inferiore a Euro 5.000,00 (art. 22 I. n. 576 del 1980); la fondatezza della doglianza dell'INPS, ammissibilmente dedotta in questa sede (pp. 6-7 ric.), comporta che la soluzione della controversia avvenga applicando il consolidato principio di diritto secondo cui sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS anche gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis di cui alla legge n. 576 del 1980 (art. 22), antecedente l'introduzione dell'automatismo dell'iscrizione - l'obbligo d'iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (In tal senso cfr.
Cass n. 32167 del 2018, seguita da svariate altre); tanto è stato affermato da questa Corte in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale; dichiarata legittima, in via di diritto, l'iscrizione della professionista alla gestione separata, torna attuale la necessità dell'accertamento dell'abitualità/occasionalità dell'attività professionale relativamente al periodo di causa, dichiarato assorbito dalla sentenza gravata in conseguenza dell'erronea statuizione di inammissibilità del gravame; in proposito giova ricordare che questa Corte ha ritenuto che sul piano dell'accertamento di fatto, il giudice del merito non può limitarsi a rilevare il mero automatismo fra il mancato superamento della soglia legale e l'occasionalità della prestazione che esenta dal versamento contributivo: l'elemento reddituale rappresenta, infatti, un mero indizio che, valutato insieme agli altri acquisiti al processo, porta ad escludere, in concreto, la sussistenza dell'abitualità dell'esercizio della professione (cfr., per tutte, Cass. n. 4419 del 2021); la giurisprudenza di legittimità ha, in sintesi, stabilito:
a) che, qualora il reddito conseguito sia superiore alla soglia di Euro 5.000,00, sussiste l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata del professionista, di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, sia in caso di esercizio abituale - ancorché non esclusivo - della professione, sia nell'ipotesi di esercizio occasionale (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003);
b) che il requisito dell'abitualità va apprezzato nella dimensione di scelta ex ante del libero professionista e non invece quale conseguenza ex post desumibile dall'ammontare del reddito prodotto;
c) che l'abitualità deve essere accertata in punto di fatto dal giudice del merito, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività;
d) che al fine di escludere in concreto la sussistenza del requisito dell'abitualità della professione, la percezione di un reddito annuo d'importo inferiore alla soglia legale di Euro 5.000,00 può rilevare soltanto quale indizio da ponderare adeguatamente insieme a tutti gli altri acquisiti al processo (Cass. n. 4419 del 2021 e successive); in definitiva, la sentenza impugnata va cassata, atteso che la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità del gravame ritenendo erroneamente non ,contestata fb21021 ottp_ Ofttl 1.4a Qi,t4, dall'Inps la statuizione del primo giudice in merito all'inapplicabilità dellargestione separata nei confronti dell'odierna controricorrente; una volta riaffermato, in via di principio, l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata della professionista, iscritta all'Albo speciale ma non anche ad Inarcassa, il giudice del rinvio sarà tenuto a pronunciarsi anche sulla domanda - rimasta assorbita - concernente l'occasionalità/abitualità dell'attività professionale in presenza di un reddito inferiore a Euro 5.000,00, mantenendo l'accertamento di fatto aderente ai canoni indicati dalla giurisprudenza di legittimità così come sopra richiamati; in definitiva, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, che deciderà an