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Ordinanza — n. 20042/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished and offsets costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20042/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Although the lower court had ordered RAI to pay Helga Zecchini a severance indemnity, the appellant voluntarily abandoned the proceedings before the final judgment. Consequently, the court extinguished the process and offset the litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the opposing party's non-adhesion to the cost-sharing rule is waived, allowing for the offset of litigation expenses.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings offset of costs cassation appeal litigation expenses riesame della rendita AI calcolo dell'indennità risarcitoria calcolo delle indennità giornaliere

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Scognamiglio, notificato alla procuratrice della controparte; sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo; Ric.
Art. 391, comma 4, c.p.c.
31-03-2022 -3- 2.quanto alle spese, difetta l'adesione della controparte nelle forme di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c.; tuttavia, il tenore dell'atto di rinuncia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità (v.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis
era di “manifesta fondatezza del ricorso”; la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr.
art. 380 bis c.p
9917 del 2021) unitamente alla considerazione che la proposta ex art. 380 bis c.p.c.
art. 390 c.p
Scognamiglio, notificato alla procuratrice della controparte; sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13181 del 2020
Cass. n. 13181 del 2020; Cass.
Cass. n. 23349 del 2020
13181 del 2020; Cass. n. 23349 del 2020; Cass.
Cass. n. 9917 del 2021
23349 del 2020; Cass. n. 9917 del 2021) unitamente alla considerazione che la proposta ex art.
Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015);
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7129-2021 proposto da: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA 06382641006, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ZECCHINI HELGA SIBILLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato SARA D'ONOFRIO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4309/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/12/2019;

Ric. 2021 n. 07129 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in seguito a cassazione con rinvio disposto da questa Corte, ha condannato – per quanto qui ancora rileva – la RAI Radiotelevisione italiana Spa al pagamento in favore di Helga Sibilia Zecchini, “ai sensi dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, di una indennità onnicomprensiva commisurata a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto”, oltre accessori;

2. La Corte territoriale, al fine di determinare la misura di detta indennità, ha valutato l’anzianità di servizio del lavoratore ed ha considerato che “entrambe le parti non hanno allegato ulteriori circostanze utili all’applicazione dei parametri di quantificazione previsti dalla legge”, giungendo alla liquidazione massima di 12 mensilità; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso l’intimata; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;

CONSIDERATO CHE 1. risulta depositato “atto di rinuncia al ricorso per cassazione”, sottoscritto dal procuratore speciale della RAI – Radiotelevisione Italiana Spa e dal difensore Avv. Scognamiglio, notificato alla procuratrice della controparte; sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo; Ric. 2021 n. 07129 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- 2.quanto alle spese, difetta l'adesione della controparte nelle forme di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c.; tuttavia, il tenore dell'atto di rinuncia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità (v.

Cass. n. 13181 del 2020; Cass. n. 23349 del 2020; Cass. n. 9917 del 2021) unitamente alla considerazione che la proposta ex art. 380 bis c.p.c. era di “manifesta fondatezza del ricorso”; la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spe