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Ordinanza — n. 20039/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding assignment of salary deduction rights against employer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20039/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mario Rega's appeal against the Second Instance Court of Naples, which upheld the lower court's dismissal of his claim for unpaid salary deductions. Rega argued that his employer failed to pay deducted funds to his bank, but the court found the employer's obligation shifted entirely to the assignee (the bank) upon the valid assignment of the credit. The court ruled that the employer is no longer liable to the original worker once the assignment is effective, and the worker failed to prove the bank requested payment or that the employer was unaware of the assignment.

Regesto Legislator

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Art. 1264 c.c.; Art. 29 d.lgs. n. 276/2003: Upon assignment of a salary deduction credit, the debtor's obligation transfers exclusively to the assignee, relieving the original employer of liability to the cedent once the assignee is notified or accepts the debt.

Parole chiave

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assignment of salary deductions transfer of creditor rights employer liability after assignment salary withholding obligations notification of assignment pagamento del subappaltatore mercede dell'appaltatore retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 1264 c.c.
Art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
(committente) e del Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi (appaltatore), questi ultimi due ai sensi dell’art. 29, d.lgs.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
art. 2094 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ.
art. 36 Cost
e dell’art. 36 Cost., per avere la sentenza impugnata negato la natura retributiva del credito vantato dal lavoratore nei confronti della datrice di lavoro,debitrice ceduta.
art. 1264 c.c
art. 380 bis cod. proc. civ
Nessun rilievo può attribuirsi alla deduzione svolta dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., di essere “stato poi obbligato a pagare, al posto del ceduto, il credito vantato dallaBanca”.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4713 del 2019
Cass. n. 4713 del 2019; n.
Cass. n. 1312 del 2015
Cass. n. 15364 del 2011
Cass. n. 23463 del 2009
Cass. 2/2/2001, n. 1510
Cass. 15/11/1984, n. 5786
Cass. 5/11/2009, n. 23463
Cass. 16/6/2006, n. 13954
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3480-2021 proposto da: REGA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO, 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE PIGNATARO, ANNA ORLANDO; -ricorrente - contro TRENITALIA SPA, in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro Ric. 2021 n. 03480 sez. ML -ud. 24-02-2022 -2- SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI; -intimata - avverso la sentenza n. 3725/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l’appello di Mario Rega, confermando la pronuncia di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda del predetto, volta ad ottenere la condanna della Coop. Labor a.r.l. (sua datrice di lavoro e subappaltatrice), di Trenitalia s.p.a. (committente) e del Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi (appaltatore), questi ultimi due ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, al pagamento in suo favore delle somme che la datrice di lavoro aveva omesso di versare a Unicredit s.p.a. (dal gennaio 2014 al novembre 2015), nei cui confronti il lavoratore aveva ceduto il quinto dello stipendio.

2. la Corte territoriale, conformemente al Tribunale, ha ritenuto che il contratto di cessione attribuisca al cessionario la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, con la conseguenza che, a seguito della cessione, il datore di lavoro non è più obbligato verso il lavoratore cedente ma solo verso il cessionario. Le somme che, in epoca anteriore alla cessione del quinto dello stipendio, il datore di lavoro debitore ceduto avrebbe dovuto versare a titolo di retribuzione al lavoratore, non appartengono più a quest'ultimo ma sono nella piena disponibilità del datore di lavoro, che ha solo l'obbligo contrattuale di corrisponderle al cessionario, in adempimento di un proprio debito.

La Corte Ric. 2021 n. 03480 sez. ML -ud. 24-02-2022 -3- territoriale ha quindi escluso l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 29 cit., rilevando come il lavoratore neanche avesse allegato di aver assunto la garanzia dell’adempimento da parte del datore di lavoro-debitore ceduto e che non aveva neppure dimostrato di aver ricevuto una richiesta di pagamento da parte della banca finanziatrice.

3. Avverso tale sentenza Mario Rega ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. Trenitalia s.p.a. e il Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi hanno resistito con distinti controricorsi. La Coop. Labor a.r.l. è stata dichiarata fallita in corso di causa, con interruzione del giudizio nei suoi confronti.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. e dell’art. 36 Cost., per avere la sentenza impugnata negato la natura retributiva del credito vantato dal lavoratore nei confronti della datrice di lavoro,debitrice ceduta.

6. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, per avere la Corte di merito negato l’esistenza di una obbligazione solidale di Trenitalia s.p.a. e del Consorzio rispetto all’obbligazione retributiva di parte datoriale.

7. Il primo motivo di ricorso è infondato.

8. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico Ric. 2021 n. 03480 sez. ML -ud. 24-02-2022 -4- legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v. Cass. n. 4713 del 2019; n. 1312 del 2015; n. 15364 del 2011; n. 23463 del 2009).

9. Si è altresì precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria ( v. Cass., 2/2/2001, n. 1510 e già Cass., 15/11/1984, n. 5786. Cfr. altresì, più recentemente, Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass., 16/6/2006, n. 13954).

10. A tali principi si è attenuta la Corte di merito la cui pronuncia si sottrae pertanto alle censure mosse colmotivo di ricorso in esame.

11. Nessun rilievo può attribuirsi alla deduzione svolta dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., di essere “stato poi obbligato a pagare, al posto del ceduto, il credito vantato dallaBanca”. Non solo tale deduzione non compare nel ricorso per cassazione ma per la Ric. 2021 n. 03480 sez. ML -ud. 24-02-2022 -5- prima volta nella memoria e, comunque, sul punto la sentenza impugnata (pag.

6) ha accertato che il Rega “(non) ha dimostrato di essere stato destinatario di alcuna richiesta di pagamento da parte della banca finanziatrice”.

12. Il secondo motivo è, di conseguenza, assorbito.

13. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

14. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

15. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di