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Ordinanza — n. 20032/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's appeal, ruling digital tax assessment notices valid despite analog notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20032/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision that declared a tax assessment notice void. The agency argued that digital signatures on tax assessments are distinct from inspection activities and thus exempt from specific digital code restrictions, while the taxpayer contended the analog copy lacked proper digital formality. The court ruled in favor of the agency, establishing that tax assessment acts are not subject to the digital code's exclusions and that analog copies of digitally signed documents are validly notified.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42; D.Lvo 82/2005, art. 2; Codice dell'Amministrazione Digitale, art. 2: Tax assessment acts are distinct from inspection activities and are not subject to the digital code's exclusions; analog copies of digitally signed tax notices are validly notified.

Parole chiave

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tax assessment notices digital signature validity analog notification rules fiscal inspection distinction administrative digital code taxpayer rights protection Cassation review notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e de ll’ art.
D.Lvo 82/2005, art. 2
42, e de ll’ art. 2 del d.lvo 82/2005, in relazione all'art.
Codice dell'Amministrazione Digitale, art. 2, comma 6
42, e de ll’ art. 2 del d.lvo 82/2005, in relazione all'art.
D.Lgs. n. 179 del 2016, art. 2, comma 1, lett. c)
42, e de ll’ art. 2 del d.lvo 82/2005, in relazione all'art.
D.Lgs. n. 217 del 2017, art. 2, comma 6 bis
42, e de ll’ art. 2 del d.lvo 82/2005, in relazione all'art.
art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente
art. 360 c.p
2 del d.lvo 82/2005, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. V nr. 1150/2021
Le questioni poste all’attenzione di questoCollegio sono state scrutinate e decise da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Sez. V nr. 1150/2021) che ha enunciato i seguenti principi, cui va data continuità:
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21316/2020proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Rinaldi Francesco, in proprio e quale legale rappresentante della s.d.f. Esposito Antonio e Rinaldi Francesco; -intimato – -avverso la sentenza n. 389 / 1 0 /20 20 emessa dalla CTR Campan ia il 13/01/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Andrea Penta.

Avviso accertamento ripresa fiscale Ires, Iva e Irap – Notifica copia analogica di atto informatico Ritenuto infatto 1. Francesco Rinaldi, in proprio e in qualità di rappresentante della società di fatto Esposito Antonio e Rinaldi Francesco, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale Napoli avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione Finanziaria operava una ripresa fiscaleai fini Ires, Iva ed Irap per l’anno di i mposta 2012.

2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso; sull’impugnazione del contribuente, la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Campania accoglieva l’appello, ritenendo, per quanto di interesse in questa sede, carente di sottoscrizione l’atto impositivo formato con modalità digitale, la cui copia era stata notificata al contribuente in forma cartacea.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e de ll’ art. 2 del d.lvo 82/2005, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c.; si osserva che le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale sono applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, posto che, ai sensi del suddetto codice, art. 2, comma 6, come modificato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dal D.Lgs. n. 179 del 2016, art. 2, comma 1, lett. c), l’esclusione riguarda solole "attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale", da intendersi per quelle attività di controllo fiscale svolte dall'Agenzia e dalla Guardia di Finanza rappresentata dagli accessi, ispezioni e verifiche sulla cui base vengono emessi gli avvisi di accertamento; interpretazione confermata dall'ulteriore modifica dell'art. 2, ad opera del D.Lgs. n. 217 del 2017, art. 2, che, mediante l'aggiunta del comma 6 bis, ha reso esplicita tale applicazione.

Si rileva altresì che risulta pacifica la sottoscrizione digitale dell’avviso di accertamento da parte del Capo Ufficio.1.1. Il motivo è fondato. Le questioni poste all’attenzione di questoCollegio sono state scrutinate e decise da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Sez. V nr. 1150/2021) che ha enunciato i seguenti principi, cui va data continuità:

a) la regola generale che impone il ricorso ai documenti informatici trov a applicazione anche con riferimento agli atti di accertamento fiscali, in quanto le limitazioni di cui all’art . 2 del Cad e le limitazioni, l'eccezionee l'interpretazione dell'art. 2 del CAD si riferiscono esclusivamente a gli atti adottati in occasione di indagini e verifiche ispettive propedeutiche all'esercizio del potere di accertamento e di irrogazione di sanzioni. Ciò in quanto le attività di controllo sono autonomamente regolate agli artt. 32 e 33 dello stesso decreto, si realizzano attraverso accessi, ispezioni e verifiche, inviti a comparire e richieste di documentazione che richiedono una diretta interlocuzione con il contribuente, prevedono la cooperazione della Guardia di Finanza, nonchè di qualsiasi altro soggetto pubblico incaricato istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza.

Prerogativa esclusiva dell'Amministrazione finanziaria è, invece , l'adozione degli atti impositivi, di cui agli artt. 36-bis, 36-ter, 38, 39 ecc., che hanno ad oggetto la liquidazione delle imposte o delle maggiori imposte e delle eventuali sanzioni […] lo Statuto del contribuente, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, all'art. 12, comma 7, conferma la distinzione delle due attività imponendo, a pena di illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", l'osservanza di un termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al soggetto nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. ;

b) la copia analogica di un documento informatico conforme all'originale può essere notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta. Nella fattispecie risulta accertato che l’Agenzia delle Entrate abbia proceduto alla notifica ordinaria di una copia analogica, munita della prescritta attestazione di conformità, dell'atto informatico regolarmente sottoscritto digitalmente. La CTR, nel ritenere la nullità di tale notifica , non si è attenuta ai suesposti principi.

2. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera d