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Ordinanza — n. 20025/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal, upholding taxpayers' right to tax refund based on administrative knowledge of payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20025/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal that granted a tax refund to two individuals. The taxpayers had submitted income declarations and payment certificates proving their tax contributions for 1990-1992, while the tax authority claimed the taxpayers failed to prove payment amounts. The court ruled that the administrative body already possessed all necessary fiscal data and knew the payment amounts, meaning the lower court correctly applied the statutory burden of proof without requiring additional evidence from the taxpayers.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c.: The administrative authority's prior knowledge of tax payment amounts does not exempt taxpayers from submitting documentary proof of payments when the law requires it, as the burden of proof remains fixed by statute.

Parole chiave

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tax refund claim burden of proof administrative knowledge tax liability Cassazione appeal lite in materia di contribuzioni pubbliche esenzione dal pagamento dei contributi debito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Con il motivo di impug nazione l’Agenzia dell e Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, nr. 4 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr.
art. 380 bis cod. proc. civ
5.Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 2697 c.c
Con il motivo di impug nazione l’Agenzia dell e Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27819/2020proposto da: Agenzia delle Entrate e del Territorio (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro TERNULLO FRANCA, nata ad Augusta il 6/4/1954 (C .F.: TRNFNC54D46A494S) e SICARI VINCENZO, nato ad Augusta il 18/3/1945 (C.F.: SRCVCN45C18A494X), residenti in Augusta , alla Via G. Morandi n. 16, entrambi elettivamente domiciliati in Augusta, alla Via Lavaggi n. 59, nello studio dell'Avv.

Raffaele Carrozza (C.F.: CRRRFL74S25A494Q),che li rappresenta e difende giusta procura speciale stesa in calce al controricorso su separato foglio congiunto; -controricorrenti – Silenzio-rifiuto su istanza rimborso imposte versate – Agevolazioni popolazioni colpite dal sisma del 1990 -avverso la sentenza n. 501 / 04 /20 20 emessa dalla CTR Sicil ia , Sezione staccata di Siracusa,il 27/01/2020 e non notificata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Sicari Vincenzo e Ternullo Franca impugnavano davanti alla Commissione Tributaria di Siracusa il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso, ex art. 9, comma 17, della l. 289/02, del 90% delle imposte versate negli 1990-1992.

2. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso.

3. Sull’impugnazione del contribuente, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, accoglieva l’appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che le istanze di rimborso dei contribuenti contenevano tutti gli estremi essenziali voluti dalla legge per consentire all’Agenzia delle Entrate di ben comprendere l’oggetto delle richieste di rimborso e ritenendo che l’Ufficio possedeva tutti i dati fiscali dei contribuenti e conosceva gli importi versati per ogni tipologia di imposta.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo. I contribuenti hanno resistito depositando controricorso. 5.Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

6. In prossimità della camera di consiglio i resistenti hanno depositato memoria illustrativa. Consideratoin diritto 1. Con il motivo di impug nazione l’Agenzia dell e Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c., avendo il giudice di appello erroneamente affermato che i contribuenti fossero esonerati dal fornire la prova del versamento del tributo oggetto dell’istanza di rimborso. 1.1. Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto opinato dall’Ufficio, la CTR non ha proceduto ad alcun sovvertimento dell’onere probatorio fissato ex lege .

E’ stato riconosciuto il diritto di Ternullo Franca e Sicari Vincenzo al rimborso, valutando il compendio probatorio documentale posto all’attenzione dei giudicanti ed affermando che l’Ufficio era a conoscenza degli importi versati dai ricorrenti per ogni tipologia di imposta. I contribuenti, infatti, hanno versato in atti sin dal giudizio di primo grado le dichiarazioni dei redditi contenenti le ritenute alla fonte subite e le certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate attestanti i pagamenti delle imposte Irpef 1990- 1992.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr.115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.100,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, da distrarsiin favore dell’Avv. Raffaele Carrozza, in quanto antistatario. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio