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Ordinanza — n. 20024/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal regarding improper litigation costs award without specific party request under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20024/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's appeal regarding the award of litigation costs, quashing the lower court's decision on this specific point. The appellant argued that costs should not be imposed because they met income exemption criteria, while the opposing party contended the lower court erred by not requiring a specific request for costs under Article 96 of the Civil Procedure Code. The court ruled that Article 152 does not eliminate the necessity of a party's request for such sanctions, finding the lower court confused its procedural function with other articles.

Regesto Legislator

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Art. 96, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.: The award of costs for temerary litigation under Article 96 always presupposes a specific request by the opposing party, even when Article 152 allows for exemption from costs based on income conditions.

Parole chiave

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litigation costs temerary litigation party request income exemption civil procedure code quashing decision procedural error sospensione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 96, comma 1, cod. proc. civ.
e dell’art. 96, comma 1, cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello posto le spese processuali a carico del ricorrente pur trovandosi quest'ultimo nelle condizioni reddituali per andarne esente, come da rituale dichiarazione resa ex art.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24526 del 2015
Il ricorso è fondato, dovendosi dare seguito all'orientamento già espresso da questa Corte con le sentenze Cass. n. 24526 del 2015 e Cass.
Cass. n. 5616 del 2018
24526 del 2015 e Cass. n. 5616 del 2018 e, più nello specifico, con le pronunce di questa sezione nn.
Cass. n. 18129 del 2018
Cass. n. 28633 del 2018
Cass. n. 30595 del 2019
18129 e 28633 del 2018 (seguite, più di recente, da Cass. n. 30595 del 2019 e n.
Cass. n. 27460 del 2020
Cass., S.U. n. 7583 del 2004
45, comma 12- l'istanza dell'altra parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., S.U. n. 7583 del 2004; S.U.
S.U. n. 1140 del 2007
7583 del 2004; S.U. n. 1140 del 2007).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8476-2021 proposto da: ESPOSITO LIBERATO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO IULIANO; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; Ric. 2021 n. 08476 sez. ML -ud. 24-02-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 347/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello di Liberato Esposito, confermando la decisione di primo grado, di rigetto della domanda di condanna dell’Inps all’iscrizione del predetto negli elenchi dei braccianti agricoli e al pagamento della disoccupazione agricola per l’anno 2015, previo accertamento della sussistenza della piccola colonia. Ha condannato l’appellante al pagamento delle spese per lite manifestamente infondata e temeraria, in applicazione dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ.

2. Avverso tale sentenza Liberato Esposito ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Inps ha resistito con controricorso.

3. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 96, comma 1, cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello posto le spese processuali a carico del ricorrente pur trovandosi quest'ultimo nelle condizioni reddituali per andarne esente, come da rituale dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; parte ricorrente ha evidenziato, altresì, che la condanna non Ric. 2021 n. 08476 sez. ML -ud. 24-02-2022 -3- avrebbe potuto essere pronunciata ai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., in quanto sarebbe stata necessaria allo scopo l'istanza di parte, nella specie carente.

5. Il ricorso è fondato, dovendosi dare seguito all'orientamento già espresso da questa Corte con le sentenze Cass. n. 24526 del 2015 e Cass. n. 5616 del 2018 e, più nello specifico, con le pronunce di questa sezione nn. 18129 e 28633 del 2018 (seguite, più di recente, da Cass. n. 30595 del 2019 e n. 27460 del 2020).

6. Il principio affermato è quello secondo cui la condanna al risarcimento per lite temeraria prevista dall'art. 96, comma 1, cod. proc. civ. (e nel caso di specie la condanna deve ritenersi pronunciata ai sensi dell’art. 96, comma 1 cit. atteso che la sentenza d’appello contiene plurimi riferimenti alla temerarietà della lite, alla mancanza di diligenza e senso di responsabilità nella presentazione dell’appello) presuppone sempre l'istanza di parte, anche nel caso richiamato dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 5616 del 2018 e n. 24526 del 2015 cit.).

7. È stato infatti chiarito che l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. –nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269 del 2003, conv. nella L. 24 novembre 2003, n. 326 – fa salva la possibilità di applicare l'art. 96 comma 1 cod. proc. civ, nella ricorrenza delle relative condizioni, tra le quali -a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal comma 3, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12- l'istanza dell'altra parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., S.U. n. 7583 del 2004; S.U. n. 1140 del 2007).

8. Pertanto la Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto di poter procedere alla condanna del ricorrente alle spese, richiamando l'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., a prescindere Ric. 2021 n. 08476 sez. ML -ud. 24-02-2022 -4- dalla «specifica» istanza di parte, non ha fatto corretta applicazione della norma processuale e «ha confuso i suoi presupposti e la sua funzione con quelli degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.» (così, in motiv., Cass., sez. IV, n. 18129 del 2018).

9. Sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata nel capo relativo alla regolazione delle spese di lite, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione sulle spese e rinvia alla Corte d’appello, in diversa compo