Cassation court rules prescription for social security contributions starts from payment deadline, not tax return filing date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's ruling that the prescription period for social security contributions began upon the filing of the tax return. The appellant argued this interpretation violated statutory provisions, while the INPS maintained the tax return date was the correct starting point. The court held that the obligation to pay arises from income production, and the prescription period must run from the deadline for actual payment, not the declaration of income.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55 R.D.L. n. 1827/1935; Art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997: The prescription period for contributions to the separate management runs from the date the payment deadline expires, not from the date the tax return is filed.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6337-2021 proposto da: VIANI RAFFAELLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato AMEDEO RIVI; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; -controricorrente- Ric. 2021 n. 06337 sez. ML -ud. 24-02-2022 -2- avverso la sentenza n. 326/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevatoche:
1. La Corte d'appello di Bologna ha respinto l’appello di Raffaella Viani, confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto sussistente l’obbligo della predetta di iscriversi alla Gestione separata e di versare i contributi in relazione al periodo gennaio-novembre 2010.
2. La Corte di merito ha identificato il dies a quodel termine di prescrizione con il momento di presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie il 18.9.2011) ed ha escluso che alla data di notifica dell’avviso bonario (22.6.2016) fosse maturata la prescrizione.
3. Avverso tale sentenza la Viani ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’INPS ha resistito con controricorso.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:
5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 e dell’art. 55, R.D.L. n. 1827/1935 per non avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione decorra dalla scadenza del termine entro cui i contributi devono essere versati.
6. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 in relazione all’art. 2935 c.c., per avere la Ric. 2021 n. 06337 sez. ML -ud. 24-02-2022 -3- Corte territoriale erroneamente ritenuto che le difficoltà di accertamento del credito contributivo, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, costituissero ostacoli giuridici all'esercizio del diritto.
7. Con il terzo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 e dell’art. 1, comma 203, l. n. 662 del 1996, per avere la Corte d’appello ritenuto esistenti in capo alla ricorrente i requisiti per l’iscrizione alla gestione separata.
8. Il primo motivo di ricorso è fondato.
9. In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, v a ribadito, in base all’orientamento ormai consolidato di questa Corte e in difformità rispetto a quanto statuito nella decisione impugnata, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, Ric. 2021 n. 06337 sez. ML -ud. 24-02-2022 -4- comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
10. La Corte di merito non si è attenuta ai principi appena enunciati e la decisione impugnata deve essere cassata, risultando assorbiti i residui motivi, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in divers