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Ordinanza — n. 20019/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal as omission of tax form does not prove intentional debt concealment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20019/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the contributory credit was prescribed. The INPS argued that the applicant's failure to complete the 'Quadro RR' tax form constituted intentional concealment of a debt, thereby suspending the prescription period. The court rejected this claim, ruling that such omission does not automatically prove dolous concealment and that determining intentional debt hiding remains a matter for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 2941 n. 8 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The mere omission of the 'Quadro RR' in tax declarations does not constitute an automatic presumption of intentional concealment of contributory debt, as establishing dolus requires a specific judicial finding by the court of first instance.

Parole chiave

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prescription of contributory credit intentional concealment of debt Quadro RR tax form suspension of prescription burden of proof in social security credito di contributi retroattività della rendita d'invalidità accredito supplementare

Disposizioni normative citate

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Art. 2941 n. 8 c.c.
30605 del 2019, come l’omessa compilazione del “Quadro RR” integrasse una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt.
Art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995
in relazione all’art. 2, commi 26 - 31, l.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011
335 del 1995 , all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011.
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6677 del 2019
Cass. n. 16986 del 2019
Cass. n. 30605 del 2019
Cass. n. 37529 del 2021
Cass. n. 37529 del 2021; n.
Cass. n. 7254 del 2021
Cass. S.U. n. 5083 del 2014
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8047-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro CITARELLA MARIA domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCHESANO VITANTONIO; Ric. 2021 n. 08047 sez. ML -ud. 24-02-2022 -2- -intimata - avverso la sentenza n. 411/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Salerno ha dichiarato legittima l’iscrizione di Maria Citarella alla Gestione separata, in relazione all’attività di lavoro autonomo dalla medesima svolta nell’anno 2007; ha tuttavia dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall’Istituto atteso che la richiesta di pagamento dell’Inps era stata notificata il 20.6.2013, dopo il decorso del quinquennio calcolato a partire dal 16.6.2008, data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi.

2. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Maria Citarella ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all’art. 2, commi 26 - 31, l. n. 335 del 1995 , all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011.

5. Ha rilevato che l’attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in contestazione, ha omesso di compilare il “Quadro RR” necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari. Ric. 2021 n. 08047 sez. ML -ud. 24-02-2022 -3- 6. Ha sostenuto, richiamando l’ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 16986 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l’omessa compilazione del “Quadro RR” integrasse una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. 7.Il motivo di ricorso è inammissibile poiché l’Inps si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude.

È stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. n. 37529 del 2021; n. 7254 del 2021 in motivazione e successive conformi di questa sesta sezione). L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod. proc. civ. (v.

Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati.

8. Per le ragioni esposte il ricorso dell’Inps va dichiarato inammissibile.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

10. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2021 n. 08047 sez. ML -ud. 24-02-2022 -4- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Vitantonio Marchesano, antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il rico