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Ordinanza — n. 20018/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses INPS appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation on legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20018/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible for failing to provide specific arguments linking the lower court's reasoning to the alleged legal violations. While INPS argued that omitting the 'Quadro RR' form constituted intentional tax evasion, the court held that such a finding is a matter for the trial judge and requires detailed comparative analysis of the contested sentence's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and INPS was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: An appeal alleging violation of law is inadmissible if the applicant fails to specifically identify the assertions in the contested judgment that contradict the law and the relevant case law, thereby preventing a critical comparative evaluation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific argumentation requirement violation of law false application of law intentional tax evasion Quadro RR omission Cassation procedure contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Inps ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Inps ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 2935 c.c.
Art. 2941 n. 8 c.c.
30605 del 2019, come l’omessa compilazione del “Quadro RR” integrasse una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011
335 del 1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011.
Art. 116, comma 8, lett. a) e b), l. 388 del 2000
Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett.
Art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6677 del 2019
Cass. n. 16986 del 2019
Cass. n. 30605 del 2019
Cass. n. 37529 del 2021
Cass. n. 37529 del 2021; n.
Cass. n. 7254 del 2021
Cass. S.U. n. 5083 del 2014
Cass. n. 16700 del 2020
Cass. n. 287 del 2016
Cass. n. 635 del 2015
287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass.
Cass. n. 25419 del 2014
635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass.
Cass. n. 16038 del 2013
25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass.
Cass. n. 3010 del 2012
16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012)..
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8369-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro ARDITO MARIA ROSARIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CIPRIANO FRANCESCO; Ric. 2021 n. 08369 sez. ML -ud. 24-02-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 144/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Perugia ha dichiarato legittima l’iscrizione di Maria Rosaria Ardito alla Gestione separata, in relazione all’attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato non iscritta alla Cassa forense presso cui versava solo il contributo integrativo; ha tuttavia dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall’Istituto per gli anni 2009 e 2010, escludendo, per quanto ancora rileva, che la mancata compilazione del “Quadro RR” integrasse un occultamento doloso del debito contributivo.

2. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Maria Rosaria Ardito ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso l’Inps ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all’art. 2, commi 26 - 31, l. n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011.

5. Ha rilevato che l’attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in contestazione, ha omesso di compilare il “Quadro RR” necessario per la Ric. 2021 n. 08369 sez. ML -ud. 24-02-2022 -3- determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari.

6. Ha sostenuto, richiamando l’ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 16986 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l’omessa compilazione del “Quadro RR” integrasse una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c.

7. Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett.

a) e b), l. 388 del 2000, per aver la Corte d’appello ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il regime sanzionatorio previsto per l’omissione e non quello contemplato per l’evasione.

8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censure sono prive di specifica attinenza al decisum (v. in argomento, ex plurimís, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. nr. 9384 del 2017); esse, infatti, non investono in modo puntuale il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale e relativo al fatto che l'Inps avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8 quale causa di sospensione del decorso della prescrizione ma apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli.

Nella specie, i giudici hanno escluso una tale evenienza perché il debitore aveva puntualmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e denunciato i propri introiti, e la mancata compilazione del quadro RR era avvenuta “in un contesto in cui la consapevolezza dell’obbligo era […] tutt’altro che scontata”, come desumibile dalla successiva emanazione di una norma di interpretazione autentica (art. 18, comma 12, d.l. 98 del 2011, conv. in l. 111 del 2011). L’Inps, senza confrontarsi Ric. 2021 n. 08369 sez. ML -ud. 24-02-2022 -4- specificamente con dette argomentazioni, si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude.

È stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. n. 37529 del 2021; n. 7254 del 2021 in motivazione e successive conformi di questa sesta sezione). L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod. proc. civ. (v.

Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati.

9. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, se pure enunciato nelle premesse del ricorso, è del tutto privo di illustrazione.

10. Questa Corte ha affermato, con riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 16700 del Ric. 2021 n. 08369 sez. ML -ud. 24-02-2022 -5- 2020; n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).. Per le ragioni esposte il ricorso dell’Inps va dichiarato inammissibile.

12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo