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Ordinanza — n. 20017/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal by court-appointed lawyer claiming lack of standing to pay registration tax on execution order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20017/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Felice Amato's appeal against a lower tribunal's decision ordering him to pay registration tax. Amato, acting as a court-appointed lawyer for a creditor, argued he lacked standing because he was not a party to the underlying execution proceedings. The court ruled that the tax statute explicitly includes all parties involved in the case, thereby granting the appointed lawyer the legal capacity to pay the tax despite not being a direct party to the execution suit.

Regesto Legislator

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Art. 57, comma 1, D.P.R. 131/1986; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The court-appointed lawyer acting as a distrattario is considered a party in cause for registration tax purposes and thus possesses standing to pay the tax on an execution order assigning funds to them.

Parole chiave

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court-appointed lawyer standing registration tax liability execution order assignment distrattario legal capacity registration tax reimbursement taxpayer standing requirement procuratore antistatario esecuzione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 57, comma 1, D.P.R. 131/1986
l'art. 57, comma 1, del D.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
131/1986 e 93 e 100 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n.
Art. 95 c.p.c.
Art. 553 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 553 c.p
art. 95 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. trib., 29/01/2008, n.1925
Cass., Sez. 5, 13/11/2018, n. 29158
Cass., Sez. 5, 13/11/2018, n. 29158).
Cass. 31232/2021
Court dismisses appeal against tax registration fee order, ruling the lawyer is a passive party liable for costs.
Cass. 16061/2020
Cass. 16061/2020) secondo cui , laddove il giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell'art.
Cass., Sez. VI, 19.9.2017 n.21686
Cass., Sez. II, n. 14192 del 27/06/2011
VI, 19.9.2017 n.21686, Cass., Sez. II, n. 14192 del 27/06/2011; Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001
14192 del 27/06/2011; Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14802/2020proposto da: AMATO FELICE, nato a Salerno 27.10.1946 ed ivi r esiden te (C.F.: MTAFLC46R27H703S), rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso Amato (C.F.: MTATMS78M20H7030)del foro di Salerno, come da procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamentedomiciliato in Roma, alla Via della Acacie n. 13, presso l’Avv. Giancarlo Di Genio c/o Centro Caf; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generalepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -intimato– Avviso liquidazione recupero imposta di registro avvocato antistatario – Assegnazione somme g.e. -avverso la sentenza n. 7281 /2019 emessa dalla CTR Campania il 01/10/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere relatore Andrea Penta.

Ritenuto infatto 1. Amato Felice proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l’avviso di liquidazione di € 173,18 con il quale l’Ufficio recuperava l’imposta del registro in relazione all’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Salerno all’esito della procedura esecutiva presso terzi nr. 1921/12 promossa da Dolce Isabella nei confronti dell’Inps, quale debitore del Banco di Napoli, terzo pignorato.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglievail ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente in punto di spese. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Campania, in accoglimento di quest’ultimo, riteneva sussistenti i presupposti per l’applicazione a carico di Amato Felice dell’imposta del registro.

4. Avverso la sentenza della CTR Amato Felice ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo di impugnazione Amato Felice denuncia la violazione degliartt. 57 d.P.R. 131/1986 e 93 e 100 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;si deduce l’assoluta caren za di legittimazione passiva del ricorrente, per non essere egli parte nel giudizio di esecuzione, essendo procuratore antistatario della parte creditrice. 1.1. Il motivo è infondato. Risulta accertato dalla CTR – e la circostanza non è stata contestata dal ricorrente - che l’avvocato Amato Felice ha azionato esecutivamente non solo il credito della propria assistita, Isabella Dolce, ma anche il credito professionale liquidatogli, in qualità di difensore distrattario, dal Tribunale di Salerno Sezione Lavoro.

L’ordinanza resa dal Giudice dell’Esecuzione, all’esito della procedura di pignoramento presso terzo, ha assegnato al creditore Amato Felice le somme dichiarate dovute dal terzo pignorato al debitore. Ciò premesso, va rilevato che , ai sensi dell'art. l'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti in causa, concetto da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, e nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva, e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione.

Ciò in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (Cass. sez. trib., 29/01/2008, n.1925; conf. Cass., Sez. 5, 13/11/2018, n. 29158). Orbene, questa Corte ( cfr. Cass. 31232/2021), con riferimento ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella per cui è giudizio e che vede in causa le stesse parti, ha ribadito il principio già affermato in altre pronunce (cfr.

Cass. 16061/2020) secondo cui , laddove il giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell'ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano ex legea carico del debitore ese cutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.. Peraltro, ove il difensore antistatario abbia pagato l'imposta di registro per esserne stato richiesto dall'ufficio, ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dalle altre parti, con l'azione di regresso (Cass., Sez.

VI, 19.9.2017 n.21686, Cass., Sez. II, n. 14192 del 27/06/2011; Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001).

2. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 300,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera