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Ordinanza — n. 19855/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing; appeal not deposited within legal time limits per Art. 369 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19855/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Enzo Pennacchioni's appeal inadmissible because he failed to deposit the appeal document with the registry within the statutory timeframe. Although the lower court had ruled in favor of Pietro Loponte regarding an agency relationship and commissions, Pennacchioni filed the appeal on August 17, 2021, but never submitted it to the clerk. The court dismissed the request under Article 369 of the Code of Civil Procedure and ordered Pennacchioni to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to deposit the written instrument with the registry within the prescribed time limits.

Parole chiave

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non-filing appeal inadmissible appeal statutory time limits Cassation procedure litigation costs allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod.proc.civ.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.
art. 1751 c.c
art. 369 cod.proc.civ
Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod.proc.civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24490-2021 proposto da: PENNACCHIONI ENZO , ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro LOPONTE PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAVAROTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CRISTALLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 20/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/02/2021; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 24490/2021 Numero sezionale 5413/2022 Numero di raccolta generale 19855/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con sentenza depositata il 25.2.2021 la Corte di appello di Potenza, confermando la sentenza del giudice di prime cure, ha accolto la domanda proposta da Pietro Loponte nei confronti di Enzo Pennacchioni, accertando la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti e condannando il Pennacchioni al pagamento di provvigioni residue nonché di importi differenziali sull’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c.

2. Il Pennacchioni ha notificato a Loponte ricorso per cassazione in data 17.8.2021 senza peraltro provvedere successivamente a depositare l’atto presso la Cancelleria della Corte. Loponte ha resistito con controricorso depositato in data 8.10.2021.

3. Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod.proc.civ. in mancanza di deposito del ricorso per cassazione.

4. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 24490 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 24490/2021 Numero sezionale 5413/2022 Numero di raccolta generale 19855/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 maggio 2022. Il Presidente Ric. 2021 n. 24490 sez. ML - ud. 24-05-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r