Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to distinguish facts in double conformity scenario under Art. 348 ter c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay costs. The applicant argued procedural errors regarding nullity and continuation, but the court found the first ground inadmissible because the lower court examined the merits despite the nullity claim, and the second ground was improperly interpreted. Furthermore, the third ground regarding omitted decisive facts was rejected because the applicant failed to demonstrate that the factual bases of the first-instance and second-instance judgments were different, a requirement for the 'double conformity' exception under Article 348-ter of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 ter c.p.c., comma 5; In cases of 'double conformity', the cassation applicant must prove that the factual grounds for the first-instance decision differ from those for the second-instance rejection to avoid inadmissibility under Article 360, paragraph 5.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18427-2021 proposto da: SCAFI EMILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE, 21, presso lo studio dell'avvocato GRAGLIA FEDERICA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRIGENTI GUGLIELMO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 37/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/01/2021;
F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 18427/2021 Numero sezionale 5738/2022 Numero di raccolta generale 19849/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:
1. Emilio Scafi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa 2. Roma Capitale si è costituita con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:
1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di appello il ricorrente deduce un error in procedendo del Tribunale che non avrebbe preso in esame i motivi di nullità della sentenza di primo grado. Il motivo è inammissibile perché il Tribunale ha esaminato nel merito le ragioni dell’opposizione e la dedotta nullità della sentenza di primo grado non poteva che portare ad un nuovo esame del merito non essendo tra le ipotesi tassative previste per la regressione del giudizio in primo grado.
Con il secondo motivo si deduce altro error in procedendo per aver deciso in ordine ad un motivo di impugnazione non sollevato dal ricorrente in relazione all’istituto della continuazione. Il motivo è parimenti inammissibile in quanto l’interpretazione dei motivi di opposizione è attività propria del Ric. 2021 n. 18427 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 18427/2021 Numero sezionale 5738/2022 Numero di raccolta generale 19849/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 giudice di merito che ha correttamente motivato in ordine all’art. 198 del cds. Con il terzo motivo si censura l’omessa e illogica motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammissibile trattandosi di una sentenza di conferma della sentenza di primo grado».
2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Deve aggiungersi, quanto al secondo motivo, che non vi è stata alcuna omissione di pronuncia in ordine alla esimente di cui all’art. 3 l. n. 689 del 1981 la cui sussistenza è stata espressamente esclusa. Il terzo motivo relativo all’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.5528/2014), adempimento non svolto.
Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Ai sensi del D.L. n. Ric. 2021 n. 18427 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 18427/2021 Numero sezionale 5738/2022 Numero di raccolta generale 19849/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012).
3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.
4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 2000 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 18427 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m