Italian Court dismisses appeal on termination of dispute claim due to lack of contract novation and procedural timing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant, a former Post Office employee, challenged the termination of a dispute regarding his indefinite-term employment status, arguing that a 2018 schedule change constituted a novation. The court found that the schedule modification was merely accessory and did not create a new contract, while also noting the procedural impropriety of raising the novation defense at this stage. Consequently, the request for a declaration of the dispute's termination was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 1231 c.c.: A change in working hours from part-time to full-time constitutes an accessory modification rather than a novation of the employment contract, and such defenses must be raised in the appropriate procedural stage to avoid inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10566-2021 proposto da: ROSA MICHELANGELO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO MARIANI; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI, 66, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO FALASCA, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 153/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata l' 11/03/2021;
F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10566/2021 Numero sezionale 5409/2022 Numero di raccolta generale 19827/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con sentenza dell’11.3.2021 la Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 17167 del 14.8.2020), ha rigettato la domanda di Michelangelo Rosa - dipendente delle Poste Italiane s.p.a. dapprima con contratto a tempo determinato e poi, a seguito di esecuzione della sentenza di primo grado, assunto a tempo indeterminato, e successivamente licenziato - con la quale si denunciava l’illegittimità della procedura di assunzione avviata in ossequio all’accordo sindacale del 13.1.2006 e si chiedeva l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
2. la Corte territoriale, preso atto della statuizione della Corte di legittimità con cui si sottolineava che la società – in base agli accordi intervenuti in sede sindacale (13.1.2006 e successivi accordi) – non ha alcun obbligo di assunzione bensì solo quello di attingere da un’apposita graduatoria, previa verifica della idoneità professionale del lavoratore (compresa la richiesta della certificazione dei carichi pendenti, da utilizzare quale elemento ostativo all’assunzione), ha dapprima respinto la domanda proposta dal lavoratore di declaratoria della cessazione della materia del contendere (o, in alternativa, di sospensione del giudizio ex art. 295 cod.proc.civ.) in considerazione della novazione del rapporto di lavoro rilevando la tardività dell’eccezione (che, in base alla prospettazione attorea dell’insorgenza del fatto nuovo, doveva essere sollevata in sede di legittimità) nonché la sua infondatezza (posto che la modifica dell’orario di lavoro, da part time a full time, del settembre 2018 costituiva una modifica accessoria, ex art. 1231 cod.civ., non suscettibile di produrre una novazione oggettiva del contratto); non ritenendo neppure ravvisabile una pregiudizialità in senso tecnico- giuridico tra la presente causa e la causa pendente sull’impugnativa del licenziamento medio tempore intimato, ha ritenuto che la proposta di assunzione formalizzata da Poste Italiane nei confronti del sig.
Rosa in data 31.5.2010 deve ritenersi aver perso di efficacia “non essendosi realizzata la condizione sospensiva a cui era subordinata l’assunzione”; Ric. 2021 n. 10566 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10566/2021 Numero sezionale 5409/2022 Numero di raccolta generale 19827/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 3. per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con un motivo, illustrato da memoria; la società resiste con controricorso;
4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ.” in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. per avere, la Corte territoriale, pronunciato sulla eccezione di novazione entrando nel merito fino a negarla come sussistente fra le parti in assenza di domanda, petitum contemporaneamente pendente dinanzi al Tribunale;
2. il ricorso è inammissibile per plurimi motivi;
3. il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., n. 9002 del 2018; Cass. n. 8048 del 2019); 3.1. come precisato dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorrente (nonché dalla società controricorrente), il lavoratore in sede di rinvio ha proposto espressa domanda di cessazione della materia del contendere rilevando la intervenuta novazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (in conseguenza della modificazione dell’orario di lavoro subìto): il giudice del merito ha, pertanto, statuito sul punto su specifica sollecitazione dell’attuale ricorrente, che, dunque, non ha alcun interesse a dolersi di un provvedimento che lui stesso ha richiesto al giudice di merito;
4. la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio – costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo Ric. 2021 n. 10566 sez. ML - ud. 24-05-2022 -3- F i r m a t o D a :
D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10566/2021 Numero sezionale 5409/2022 Numero di raccolta generale 19827/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. n. 4714 del 2006;
Cass. n. 2567 del 2007); 4.1. non essendo pacifica la novazione del contratto di lavoro intercorrente tra le parti, presupposto idoneo a determinare – secondo la prospettazione del ricorrente - la cessazione della materia del contendere, è sorta la necessità di valutarla, al fine di statuire sulla domanda proposta dallo stesso lavoratore-ricorrente 4.2. inoltre, va considerato altresì che, secondo consolidato orientamento, la sentenza di cessazione della materia del contendere è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. n. 4714 del 2006);
5. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, e rigetto della domanda di condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 cod.proc.civ., non sussistendo i requisiti richiesti dalla disposizione normativa;
6. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 maggio 2022. Il Presidente Adriana Doronzo Ric. 2021 n. 10566 sez. ML - ud. 24-05-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10566/2021 Numero sezionale 5409/2022 Numero di raccolta generale 19827/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Ric. 2021 n. 10566 sez.
ML - ud. 24-05-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9