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Ordinanza — n. 19765/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismissed cassation appeal against regional tribunal's ruling on inductive revenue verification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19765/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against the Piedmont Regional Tax Commission's decision to reform a first-instance judgment. The Regional Commission upheld the tax authority's use of inductive verification based on evidence like napkin and water consumption to prove higher revenues. The court found the appellate decision sufficiently reasoned, rejecting the claim that the motivation was apparent or insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6, Cost.; Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; Art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973; Art. 54 bis, comma 2, DPR 633/1972: A tax court decision is not null for apparent motivation if it clearly explains the logical and legal grounds for reforming a lower judgment and confirming the tax authority's inductive verification based on corroborating evidence.

Parole chiave

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inductive verification tax revenue assessment apparent motivation nullity of judgment tax authority burden of proof inductive presumption Cassation appeal aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6, Cost.
2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione della sentenza, è apparente, quando è al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n.
Art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973
s.n.c., maggiori ricavi derivanti dall'attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande, attraverso una ricostruzione induttiva (ex art. 39 comma 1 lett.d) DPR 600/1973 e art.
Art. 54 bis, comma 2, DPR 633/1972
39 comma 1 lett.d) DPR 600/1973 e art. 54 bis comma 2 dpr 633/1972.
Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
art. 360 c.p
23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23940/2017
Cass. n. 26764/2019
4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019).
Cass. S.U. n. 22232/2016
Cass. n. 13977/2019
Cass. n. 29227/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 29014-2020 proposto da: LOGOZZO SAVERIO, LOGOZZO DARIO, FORTINA GABRIELLA, PUNTO BAR DI GABRIELLA FORTINA E C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA 4 FONTANE 15, C/0 DELOITE LEGAL, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO DELLA VALLE, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 274/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 29014 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 29014/2020 Logozzo Saverio + altri c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Saverio Logozzo ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Piemonte, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2011, con il quale l'Ufficio accertava in capo alla Società Punto Bar di Fortina Gabriella & C. s.n.c., maggiori ricavi derivanti dall'attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande, attraverso una ricostruzione induttiva (ex art. 39 comma 1 lett.d) DPR 600/1973 e art. 54 bis comma 2 dpr 633/1972.

La CTR ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo sussistenti i presupposti minimi di cui all'art. 39, co. 1, lett. D) D.P.R. n. 600/1973 per procedere ad accertamento analitico-induttivo. In particolare, la CTR, richiamando plurime sentenze di legittimità, ha affermato che gli accertamenti che ricostruiscono i maggiori ricavi sulla base dei consumi di tovaglioli, di acqua minerale e di caffè sono legittimi. Pertanto, l'Ufficio aveva adempiuto al proprio onere probatorio "adducendo una pluralità di elementi tutti gravi, precisi e tra loro concordanti".

L'agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Considerato che: 1.Con l'unico motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e conseguente violazione degli artt. 111,comma 6, Cost., 132, comma 2, n.4, c.p.c.e 36, comma 2, n-. 4.d.lgs. n. 546/1992 ( in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992). 2.11 motivo è infondato. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione della sentenza, è apparente, quando è al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019). 2.2.È stato altresì statuito che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obblettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; n. 29227/2021). 2.3.Nel caso di specie, la CTR, con congrua motivazione ha chiarito, con riferimento all'accertamento induttivo dell'Ufficio basato su plurime presunzioni, le ragioni che la hanno indotta a riformare la sentenza di primo grado e a confermare l'operato dell'Ufficio. Più precisamente, la CTR ha fornito, le seguenti motivazioni:

a) la validità delle presunzioni basate sul consumo di generi caratterizzanti anche in presenza di contabilità formalmente corretta, con conseguente adempimento dell'onere della prova, adempiuto dall'ufficio sulla base di una pluralità di elementi;

b) l'accertamento, basato su PVC che ha ricostruito i ricavi sulla base di quanto dichiarato dal contribuente in sede di contraddittorio, sia in relazione all'impego di tovaglioli, caffè bottiglie d'acqua, sia in relazione alle modalità di somministrazione di pasti e bevande.

3. Le motivazioni sopra riportate sono idonee a consentire una ricostruzione del ragionamento logico-giuridico compiul:o dal giudice di appello e, quindi, delle ragioni che lo hanno indotto ad accogliere integralmente la posizione dell'Agenzia delle entrate. Il ricorso va conseguentemente respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello