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Ordinanza — n. 19762/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court nullifies tax court sentence for apparent lack of reasoning due to internal contradiction between premises and conclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19762/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the first ground of the main appeal admissible, finding the Regional Tax Court's decision null due to an apparent lack of reasoning. The lower court inconsistently defined the wind turbine tower as a mere construction while simultaneously excluding it from valuation based on rules for machinery, creating an irreconcilable contradiction. Consequently, the Cassation Court annulled the contested sentence regarding this specific defect and remanded the case to the Regional Tax Court for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 111 comma 6 Cost.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: A judgment is null if its reasoning is merely apparent and fails to make the basis of the decision perceptible, as seen when contradictory premises lead to a conclusion that cannot be logically derived.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning nullity of judgment contradictory premises tax valuation assessment remand to lower court constitutional minimum of reasoning energia eolica legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 111 comma 6 Cost.
546/92 e dell'art. 111 comma 6 cost..
Art. 360 n. 3 c.p.c.
212/2000 ex art. 360 n. 3 c.p.c. per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art.
Art. 36 d.lgs. 546/92
2.Col primo motivo del ricorso principale, si deduce nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 e dell'art.
Art. 1 co. 21 I. 208/15
per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 7 I. 212/2000
Erg Wind 4 srl si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria; eccepisce la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, e propone ricorso incidentale affidato a due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. 212/2000 ex art.
art. 112 c.p
per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art.
art. 366 c.p
Considerato che: 1.Va premesso che il ricorso è ammissibile, in quanto articolato in motivi riferibili alla sentenza impugnata contenendo gli elementi essenziali di cui all'art. 366 c.p.c.
art. 36 d.lgs. 546/92
2.Col primo motivo del ricorso principale, si deduce nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 e dell'art.
art. 111 comma 6 cost
546/92 e dell'art. 111 comma 6 cost..
art. 360 c.p
23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26764/2019
4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019).
Cass. S.U. n. 22232/2016
Cass. n. 13977/2019
Cass. n. 29227/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14598-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - ERG WIND 4 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 161, presso lo studio legale NCTM , rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO ANGLANI, MARIA SERPIERI, GIULIANO BERRUTI; -con troricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 9403/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 14598 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- RG 14598/2020 Agenzia delle entrate c/ ERG WIND 4 srl Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento di rettifica del classamento catastale proposto da parte di ERG WIND 4 srl (anno 2017), per la torre dell'aerogeneratore parte del parco eolico, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. La CTR ha statuito che la sentenza impugnata aveva "correttamente definito la torre dell'aerogeneratore come mera costruzione e non come impianto per effetto del mancato contenimento di parti meccaniche finalizzate alla produzione di energia elettrica ma con solo funzione di sostegno alla struttura in questione", non sussistendo conseguentemente la violazione dell'art. 1 co. 21 I. 208/15 che "esclude dalla stima di considerare il valore dei macchinari congegni attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo".

Erg Wind 4 srl si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria; eccepisce la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, e propone ricorso incidentale affidato a due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. 212/2000 ex art. 360 n. 3 c.p.c. per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e autosufficienza. Considerato che: 1.Va premesso che il ricorso è ammissibile, in quanto articolato in motivi riferibili alla sentenza impugnata contenendo gli elementi essenziali di cui all'art. 366 c.p.c. ed esposti in modo coerente e comprensibile. 2.Col primo motivo del ricorso principale, si deduce nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 e dell'art. 111 comma 6 cost..

Il primo motivo del ricorso principale è fondato. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione della sentenza è apparente quando è al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019). 2.2.È stato altresì statuito che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; n. 29227/2021). 2.3.Nel caso di specie, la CTR ha statuito che la sentenza impugnata aveva "correttamente definito la torre dell'aerogeneratore come mera costruzione e non come impianto per effetto del mancato contenimento di parti meccaniche finalizzate alla produzione di energia elettrica ma con solo funzione di sostegno alla struttura in questione", con ciò mostrando di avere condiviso la posizione dell'Ufficio appellante (che ritiene che le torri su cui sono installati gli aerogeneratori costituiscono opere non funzionali al processo produttivo annoverabili nel genere costruzioni).

Ha però poi concluso, con statuizione non coerente con tale premessa, che la torre (mera costruzione con sola funzione di sostegno alla struttura) deve essere esclusa dalla stima, in base all'art. 1 co. 21 I. 208/2015, in quanto sono esclusi dalla stima "il valore di macchinari, congegni attrezzature ed altri impiant funzionali allo specifico processo produttivo". Gli assunti posti a base della decisione si pongono all'evidenza in insanabile contraddittorietà, con conseguente nullità della sentenza.

3. Il secondo motivo del ricorso principale, col q uale si deduce violazione dell'art. 1 comma 211. 208 del 2015, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi includere la "torre" dell'impianto eolico ai fini della determinazione della rendita catastale, va dichiarato assorbito.

4. Il primo motivo del ricorso incidentale, col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. 212/2000 ex art. 360 n. 3 c.p.c. per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, va dichiarato inammissibile, in quanto volto a contestare la motivazione dell'avviso di accertamento, che esula dal presente giudizio di legittimità. 5.11 secondo motivo del ricorso incidentale, col quale si deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e autosufficienza, va dichiarato assorbito, in relazione all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Va conclusivamente accolto il primo motivo del ricorso principale; dichiarati assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Va pertanto cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania, anc