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Ordinanza — n. 19760/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, quashing regional court ruling on corporate asset sale profit calculation burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19760/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision regarding the calculation of capital gains from a corporate asset sale. The agency argued the taxpayer failed to prove negative income components, while the regional court incorrectly shifted the burden of proof to the administration. The court ruled that under Article 41 of the Income Tax Law, the administration determines income based on available data, placing the onus on the taxpayer to deduct negative elements.

Regesto Legislator

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Art. 41 d.P.R. 600/73; In tax assessments for omitted declarations, the administration determines income using available data, and the taxpayer bears the burden of proving negative income components to reduce the assessed gain.

Parole chiave

Generato dall'IA
income tax assessment burden of proof reversal omitted tax declaration capital gains calculation administrative determination power imposta sull'utile deduzione fiscale delle spese d'acquisizione crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41 d.P.R. 600/73
39, bensì dall'art. 41 del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17966-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CANGELOSI GIUSEPPE , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI CINQUEMANI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3124/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 17966 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che: 1.I'Agenzia delle Entrate notificava a Giuseppe Cangelosi un avviso di accertamenti ai fini Irpef, Irap ed Iva dell'anno 1998, per il quale il contribuente non aveva presentato dichiarazione dei redditi, relativamente ad una plusvalenza dal medesimo conseguita per effetto della cessione di un'azienza e quantificata in 120.000,00 euro sulla base del prezzo risultante dal contratto di cessione, e relativamente a provvigioni per attività di intermediazione;

2. l'avviso, impugnato dal contribuente davanti alla CTP di Palermo, veniva considerato legittimo;

3. con la sentenza in epigrafe la CTR della Siciilia ha ribaltato la decisione di primo grado annullando l'avviso sul duplice rilievo per cui, da un lato, la "quantificazione della plusvalenza era stata effettuata in maniera erronea giacché non si è tenuto conto del valore iniziale dell'azienda, del valore delle merci vendute e del costo dei beni ammortizzati ... non sono state prese in considerazione le componenti negative di reddito", dall'altro lato, per le provvigioni non era stato rispettato il principio di competenza per l'imputazione temporale del reddito;

4. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi: con il primo lamenta violazione degli artt.

41. del d.P.R. 600/73 e 2697 c.c. per aver la CTR ritenuto che stesse ad essa ricorrente allegare e provare le componenti negative dell'azienda ceduta laddove invece l'onere stava a carico del contribuente interessato a contrastare il valore accertato in base al prezzo di cessione dichiarato in contratto; con il secondo lamenta "violazione del principio del principio del giudizio tributario come d'impugnazione merito" sostenendo che la decisione, anche ove dovesse ritenersi immune dal vizio denunciato col primo motivo, sarebbe comunque meritevole di cassazione per avere la CTR annullato l'accertamento invece di rideterminare il valore dell'azienda;

5. l'Agenzia ha espressamente dichiarato di prestare acquiescenza alla decisione per quanto riferita all'accertamento del reddito conseguito dal contribuente per provvigioni;

6. il contribuente si è costituito con controricorso;

7. il contribuente ha depositato memoria; considerato che:

1. il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato che: "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere- dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39, bensì dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c.d. supersemplici - cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. citato -, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio".

La CTR non si è attenuta a questa affermazione: la plusvalenza era stata accertata ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. 600/73 in riferimento al prezzo dichiarato nel contratto con il quale il contribuente aveva ceduto l'azienda di cui trattasi; il contribuente non aveva allegato né tanto meno dimostrato che vi fossero elementi negativi da scomputare dalla plusvalenza come sopra accertata;

3. il primo motivo di ricorso va pertanto accolto e, restando il secondo assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata per la parte avente riguardo all'accertamento della ridetta plusvalenza;

4. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere ed è pertanto possibile decidere la causa nel merito con rigetto dell'originario ricorso per quanto riferito all'accertamento della plusvalenza de qua;

5. le spese del merito restano compensate come disposto dalla CTR in ragione della reciproca soccombenza;

6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla parte riguardante l'accertamento della plusvalenza oggetto di causa e decide nel merito con rigetto dell'originario ricorso per quanto riferito alla medesima plusvalenza; compensa le spese del merito e condanna il contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in (: 5600,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso