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Ordinanza — n. 19687/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal, ruling mandatory social security registration depends on activity habituality, not income thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19687/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy allowed the INPS's appeal against the Brescia Court of Appeal, ordering the cassation of the lower judgment. The lower court had exempted an attorney from mandatory social security registration solely because his 2010 income was below €5,000. The Court ruled that registration obligation hinges on whether the professional activity was habitual or occasional, rather than being determined by the income amount alone. Consequently, the case was remitted to the Brescia Court of Appeal for a new decision based on the correct legal principle.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 26 della legge 335/1995; Art. 44 del d.l. n. 269/2003: The obligation to register with the separate management for self-employed professionals depends on the habitual nature of the activity, not on the amount of income produced.

Parole chiave

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mandatory social security registration habitual professional activity income threshold exemption separate management registration self-employed lawyers Italy INPS contribution obligation cassation of lower court esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335
avverso la pronuncia del Tribunale di Brescia, che aveva dichiarato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
Art. 44 del d.l. n. 269 del 2003
247 del Data pubblicazione 17/06/2022 2010, dell’art. 44, comma 2, del d.l.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
art. 156 cod. proc. civ
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
11006, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3799 del 2019
in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr.
Sentenza n. 104 del 2022
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Testo completo

021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro Tegon Stefano, rappresentato e difeso dall’avv.

Nicholas Biagioni, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata nicholas.biagioni@brescia.pecavvocati.it; - controricorrente - avverso la sentenza n. 137/2020 della Corte di appello di Brescia depositata il 21 settembre 2020. F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8902/2021 Numero sezionale 3071/2022 Numero di raccolta generale 19687/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Consigliere Ileana Fedele.

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Brescia ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Brescia, che aveva dichiarato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da parte dell’avv. Stefano Tegon per l’attività professionale svolta nell’anno 2010;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, pur riconoscendo in linea generale l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, ha confermato la statuizione del giudice di primo grado, che aveva dichiarato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’avv. Tegon «avendo nell’anno 2010 percepito un reddito da lavoro autonomo inferiore alla soglia dei 5.000,00 euro»;

3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. l’avv. Stefano Tegon ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

6. il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. in via pregiudiziale, va superata la questione sollevata dal controricorrente in ordine alla posizione della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., costituita nei precedenti gradi di giudizio, posto che, come emerge chiaramente F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8902/2021 Numero sezionale 3071/2022 Numero di raccolta generale 19687/2022 dalla disamina del ricorso, la procura speciale rilasciata in calce Data pubblicazione 17/06/2022 all’atto risulta sottoscritta dal rappresentante legale dell’Istituto previdenziale «in proprio e quale procuratore speciale (atto del notaio Laura Mattielli di Tivoli del 3.7.2014, Rep. n. 37521) della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.», sicché deve ritenersi che, al di là della incompleta indicazione riportata nell’epigrafe del ricorso, esso sia stato ritualmente proposto anche dalla S.C.C.I. (in senso analogo, nel caso di erronea indicazione della parte nell’epigrafe del ricorso, Cass.

Sez. 3, 27/10/2015, n. 21786);

2. ancora in via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per violazione del disposto di cui all’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., per avere l’Istituto previdenziale svolto una ricostruzione del fatto non solo sommaria ma altresì gravemente lacunosa, con riferimenti inconferenti, atteso che nel ricorso risulta correttamente riportato il fatto nei termini sintetizzati nella sentenza impugnata e riferito alla posizione dell’avv. Stefano Tegon per i contributi richiesti in relazione all’attività professionale svolta nel 2010, sicché il riferimento ad altra posizione – estranea alla vicenda in esame – che pure si trova nel ricorso non inficia la esatta comprensione del fatto e del motivo di censura, trattandosi, all’evidenza, di un mero errore materiale (refuso), che non ha neppure leso il diritto di difesa della controparte, come emerge chiaramente dalla compiuta ed articolata difesa svolta nel controricorso e nella memoria, con conseguente applicazione del principio del raggiungimento dello scopo e di strumentalità delle forme, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.;

3. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8902/2021 Numero sezionale 3071/2022 Numero di raccolta generale 19687/2022 legge n. 111 del 2011, dell’art. 21, comma 8, della legge n. 247 del Data pubblicazione 17/06/2022 2010, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003 (in relazione all’art. 360 n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo degli avvocati ma non alla Cassa Nazionale Forense dichiarato non sussistente l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata sul mero presupposto del mancato superamento del limite di reddito, pari a euro 5.000,00;

4. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 18/02/2021, n. 4419, e Cass. Sez. L. 26/04/2021, n. 11006, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

5. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 4419 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 44, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8902/2021 Numero sezionale 3071/2022 Numero di raccolta generale 19687/2022 dell'abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta Data pubblicazione 17/06/2022 l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all’uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell’abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale;

6. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8902/2021 Numero sezionale 3071/2022 Numero di raccolta generale 19687/2022 di un reddito superiore alla predetta soglia valeva a privare di rilData pubblicazione 17/06/2022ievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata;

7. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022;

8. nella specie, la Corte territoriale ha desunto l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata solo in relazione all’ammontare del reddito prodotto, inferiore alla soglia, senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l’attività professionale fosse abituale o occasionale;

9. pertanto, non essendosi la Corte di merito uniformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 Il Presidente Margherita Maria Leone F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2