Court dismisses INPS appeal, ruling habitual activity must be proven factually, not just by income amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court order requiring the engineer's mandatory registration in the separate management scheme. The INPS argued that high income from 2005 and 2008 automatically established habitual professional activity, while the engineer contended he possessed other social security coverage and his work was merely occasional. The court rejected the income-based presumption, holding that habitual activity requires a factual assessment of the professional's ex ante choice rather than relying solely on revenue thresholds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 26 della legge 335/1995; il requisito dell'abitualità dell'attività professionale deve essere accertato in via fattuale come scelta ex ante del libero professionista, non desumibile automaticamente dall'ammontare del reddito prodotto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -L Composta da Oggetto Iscrizione professionisti gestione separata Inps Presupposti Abitualità Accertamento Margherita Maria Leone Presidente Daniela Calafiore Consigliere Ileana Fedele Consigliere - Rel. Francesco Buffa Consigliere Ud. 22/03/2022 CC Alfonsina De Felice Consigliere Cron. R.G. n. 10692/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: D’Occhio Giuseppe, rappresentato e difes o dall’avv. Severino Nappi , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ; - ricorrent e - contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; -controricorrente - avverso la sentenza n. 248 1/ 202 0 della Corte di appello di Napoli depositata l’8ottobre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022dal Consigliere Ileana Fedele .2 Rilevato che:
1. la Corte di appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Benevento , reputando doverosa l’iscrizione dell’ing. Giuseppe D’Occhio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335per l’attività svolta dal professionista ne gli anni 2005 e 2008, «considerato che risulta pacifica la circostanza che negli anni 2005 e 2008 l’appellat o abbia prodotto reddito da lavoro autonomo quale ingegnere»;
2. avverso tale pronuncia l’ing. Giuseppe D’Occhio ha proposto ricorso per cassazionearticolando due motivi di censura ;
3. l’I.N.P.S. resiste con controricorso; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazionedell’adunanza in camera di consiglio;
5. il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:
1. con il primo motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in legge n. 111 del 2011 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato sussistente l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata in difetto di svolgimento di attività professionale abituale, essendo il ricorrente munito di una forma previdenziale da lavoro dipendente e di quella professionale categoriale complementare anche per la parte residuale di reddito da lavoro autonomo non abituale;
2. con il secondo motivo il ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995, in relazione all’art. 2935 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di prescrizione dei contributi in ragione della erronea individuazione del dies a quo della prescrizione quinquennale nel mese di ottobre (segnatamente: ottobre 2006 per i contributi dell’anno 2005 ed ottobre 2009 per i contributi dell’anno 2008), così reputando tempestivi gli atti interruttivi ricevuti in data 21 giugno 2011 e 1° luglio 2014, dovendosi invece individuare il momento di decorrenza della prescrizione nella scadenza dei termini per il pagamento dei contributi, fissato al 20 giugno 2006 per l’anno 2005 ed al 16 giugno 2009 per l’anno 2006;
3. il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono , per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 18/02/2021, n. 4419, eCass. Sez. L. 26/04/2021, n. 11006;
4. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 4419 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell ’ art. 44, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l ’ obbligatorietà dell ’ iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa diriferimento .
L a produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un ’ attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all ’ iscrizione presso la m edesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero - professionale, se in forma abituale o meno , con accertamento in punto difatto, all’uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad es empio, dall ’ iscrizione all ’ albo, dall ’ accensione della partita IVA o dall ’ organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acqu isiti al processo – per escludere che, in concreto, l ’ attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell’abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall ’ ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all ’ art. 44 del d.l. n. 269del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero - professionali svolte in formaoccasionale;
4. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all ’ obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) comevolta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell ’ attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all ’ art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all ’ obbligo dicontribuzione in favore della Gestione separata;
5. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022;
6. la Corte territoriale, pur richiamando correttamente in diritto l’orientamento sopra espresso, è incorsa in un errore di sussunzione della fattispecie concreta, reputando sufficiente ad integrare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata la mera valutazione de ll a produzione di reddito da lavoro autonomo quale ingegnere senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l’attività professionale fosse abituale o occasionale, dovendo il requisito dell’abitualità costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo;
7. pertanto, non avendo la Corte di merito applicato correttamente l’anzidetto principio di diritto, va accolto il primo motivo, con conseguente assorbimento de ll’ ulterior e motiv o , e la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d ’ appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbit o il secondo motivo , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio