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Ordinanza — n. 19678/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against condominium resolution due to missed 30-day statute of limitations and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19678/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the plaintiff filed the request for annulment of the condominium resolution after the 30-day deadline established by Article 1137 of the Civil Code. Although the plaintiff argued that sending a registered letter initiating mediation paused the deadline, the court ruled that such a letter does not constitute the formal deposit required by law. Furthermore, the court dismissed the argument regarding the assembly notice period, noting the plaintiff had received the summons well before the statutory five-day limit.

Regesto Legislator

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Art. 1137 cod. civ.; Art. 66 disp. att. cod. civ.: The failure to file an annulment request within the strict 30-day period constitutes a bar to the remedy, and procedural defects in assembly convocation are grounds for annulment rather than absolute nullity.

Parole chiave

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condominium resolution statute of limitations mediation deposit assembly notice period inadmissible appeal Civil Code provisions procedural defects opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1137 cod. civ.
2021 della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile, perché proposta oltre il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 1137 cod. civ., la sua domanda di annullamento della delibera assembleare del 16.
Art. 66 disp. att. cod. civ.
civ.; il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 66 disp.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 21206/2021 Numero sezionale 5146/2022 Numero di raccolta generale 19678/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 1137 cod. civ
2021 della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile, perché proposta oltre il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 1137 cod. civ., la sua domanda di annullamento della delibera assembleare del 16.
art. 66 disp. att. cod. civ
civ.; il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 66 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 9839 del 2021
Cass. S.U. n. 4806 del 2005
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21206-2021 proposto da: PANNI GIGLIOLA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONA BISCEGLIE; - ricorrente - contro CONDOMINIO RESIDENCE SAN MICHELE; - intimati - avverso la sentenza n. 938/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 21206/2021 Numero sezionale 5146/2022 Numero di raccolta generale 19678/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da Panni Gigliola per la cassazione della sentenza n. 938 del 12. 5. 2021 della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile, perché proposta oltre il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 1137 cod. civ., la sua domanda di annullamento della delibera assembleare del 16. 8. 2015 del condominio Residence San Michele in Vico del Gargano, proposta il 14. 12. 2015, reputando irrilevante, al fine di escludere la accertata decadenza, il fatto che l’attrice avesse inviato al condominio, in data 18. 9. 2015, una raccomandata con cui comunicava di avere avviato il procedimento di mediazione, atteso che la domanda di mediazione risultava effettivamente depositata presso l’organismo di mediazione soltanto il 20. 10. 2015, allorquando la decadenza si era ormai verificata; il primo motivo di ricorso censura come erronea la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1137 cod. civ., assumendo che il deposito della istanza di mediazione, anche se non notificata, impedisce il verificarsi della decadenza prevista da tale disposizione di legge; il motivo è inammissibile perché non censura l’effettiva ratio della decisione impugnata, che ha dichiarato la attrice decaduta dal diritto di impugnare la delibera sulla base del rilievo che una mera lettera raccomandata non equivale all’avvio del procedimento di mediazione e che la parte aveva effettivamente depositato l’istanza di mediazione presso l’organismo a ciò deputato già oltre il termine di 30 giorni previsto, a pena di decadenza, dall’art. 1137 cod. civ.; il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 66 disp. att. cod. civ., lamentando che la Corte di appello non abbia dichiarato nulla la delibera impugnata per essere l’avviso di convocazione dell’assemblea pervenuto alla attrice in data prossima all’assemblea, senza rispettare il termine di cinque giorni previsto dalla citata disposizione;

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 21206/2021 Numero sezionale 5146/2022 Numero di raccolta generale 19678/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 il motivo è inammissibile, in quanto, per giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di condominio, la violazione delle prescrizioni in ordine alla convocazione dell’assemblea integra una causa di annullamento e non di nullità della delibera ( Cass.

S.U. n. 9839 del 2021; Cass. S.U. n. 4806 del 2005 ), sicché il profilo denunziato deve ritenersi assorbito dalla statuizione di inammissibilità, per tardività, della impugnativa; comunque la censura è anche infondata, avendo la Corte affermato, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, che la attrice aveva ricevuto l’avviso in data 3. 8. 2015, vale a dire prima del termine posto dall’art. 66 citato, mediante ritiro della raccomandata contenente l’avviso >>. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P