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Ordinanza — n. 19677/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic fine due to inadmissibility of alleging document reading errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19677/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by the Municipality of Monte San Biagio inadmissible. The municipality argued that the lower court erred in finding the fine notification late because the driver's identity was not visible in the public records at the time of the violation, whereas it was only known later via the leasing company. The court rejected this claim, ruling that the appeal merely alleged a mistake in the lower court's assessment of the document's content rather than a violation of law. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible, and the municipality was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 201 c.d.s.: An appeal alleging that the lower court incorrectly assessed the content of a document or failed to examine specific facts is inadmissible if it does not demonstrate a violation of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal traffic violation fine notification deadline leasing company document content error contravvenzione per eccesso di velocità infrazione alle norme della circolazione commisurazione della multa

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
201 codice della strada; il primo motivo di ricorso, che denunzia “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 co.
Art. 201 c.d.s.
2018, oltre il termine di 90 giorni stabilito dall’art. 201 codice della strada; il primo motivo di ricorso, che denunzia “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
civ., e non con il ricorso per cassazione; il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 132 n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto dal comune di Monte San Biagio per la cassazione della sentenza n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17045-2021 proposto da: COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTA DI ZAZZO; - ricorrente - contro BUFFARDI EMILIANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BORTONE MARIA LETIZIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 832/2021 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 22/04/2021;

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17045/2021 Numero sezionale 5139/2022 Numero di raccolta generale 19677/2022Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto dal comune di Monte San Biagio per la cassazione della sentenza n. 832 del 22. 4. 2021 del Tribunale di Latina, che aveva confermato la sentenza del Giudice di pace di Fondi che aveva accolto l’opposizione avanzata da Buffardi Emiliano avverso il verbale che gli contestava la violazione dell’art. 142 codice della strada, accertata l’1. 8. 2018, per essere stato il verbale notificato al trasgressore solo in data 27. 11. 2018, oltre il termine di 90 giorni stabilito dall’art. 201 codice della strada; il primo motivo di ricorso, che denunzia “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 co. 1 n. 3 C.P.C. ) “, censura la decisione impugnata per avere ritenuto tardiva la notifica della contravvenzione all’opponente, che utilizzava il veicolo a titolo di leasing, sulla base dell’erroneo presupposto che dallo stesso verbale emergeva che la sua identità e suo luogo di residenza risultassero già dai pubblici registri consultati dagli operanti in sede di verbalizzazione, essendo ivi trascritto il titolo del suo possesso, laddove invece tale indicazione mancava nel verbale mentre dalla visura dei pubblici registri il veicolo risultava intestato alla Volkswagen Leasing, la quale solo con comunicazione del 16. 10. 2018 aveva informato gli operanti del nominativo dell’effettivo locatore, con l’effetto che solo da quel momento, ai sensi dell’art. 201 codice della strada, decorreva il termine per la notificazione; il motivo è inammissibile, in quanto denunzia un errore nella valutazione del contenuto di un documento e non una violazione di legge; sotto altro profilo il motivo sembra denunziare un errore di percezione del giudice di merito in ordine al contenuto del verbale di accertamento della violazione, che ha natura di errore di fatto, denunziabile con lo speciale rimedio F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17045/2021 Numero sezionale 5139/2022 Numero di raccolta generale 19677/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 della revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., e non con il ricorso per cassazione; il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., lamentando che l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui gli operanti fossero fin da subito in grado di individuare l’effettivo utilizzatore del veicolo, non è sorretta da alcuna motivazione; il motivo è infondato, atteso che dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che l’affermazione investita dal motivo è fondata mediante richiamo alle risultanze del verbale di accertamento, da cui, ad avviso del giudicante, emergeva che l’identità del trasgressore e la sua residenza risultasse già dai pubblici registri consultati dagli operanti in data 1° agosto 2018 in sede di verbalizzazione, ove era stato trascritto il suo titolo traslativo del possesso; il terzo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, assumendo che l’affermazione del giudicante secondo cui dal verbale di accertamento risultava l’identità del proprietario del veicolo è frutto di un omesso esame di tale atto e dei documenti relativi alla notifica del verbale alla Volkswagen Leasing e della successiva comunicazione della stessa del nominativo dell’utilizzatore, tenuto conto che nel verbale di contestazione si dava atto della notifica dell’atto alla società di leasing e della comunicazione di quest’ultima del nome dell’utilizzatore da essa inviata; il motivo è inammissibile, alla luce delle considerazioni sopra svolte, nonché infondato, avendo il Tribunale preso in considerazione i fatti indicati, come risulta dall’espresso riferimento in sentenza al verbale di accertamento della violazione ed alla notifica dello stesso alla impresa di leasing ed alla successiva comunicazione di quest’ultima ( pag. 8 e 9 ) >>.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17045/2021 Numero sezionale 5139/2022 Numero di raccolta generale 19677/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 soccombenza del comune ricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :