Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19671/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed for inadmissibility as grounds attacked were merely factual assessments of notification validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19671/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared Gina Tralicci's cassation appeal inadmissible because her arguments failed to challenge the substantive reasoning of the lower court. Tralicci contested the validity of traffic violation notices served at her lawyer's office in Rome, claiming she resided in Fiumicino and thus violated procedural notification rules. The Court ruled that the lower court's decision relied on a factual appreciation regarding the unavailability of the resident's address, which cannot be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 139 c.p.c.: Appeals against judgments are inadmissible when the grounds cited do not address the actual reasoning of the lower court, which consists of a factual appreciation that cannot be re-evaluated.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation inadmissibility notification procedural rules factual appreciation traffic violation sanctions residence address verification domicilio conosciuto notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione fittizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20221/2021 Numero sezionale 5145/2022 Numero di raccolta generale 19671/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 139 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 247 reg. codice della strada
Art. 44 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20221/2021 Numero sezionale 5145/2022 Numero di raccolta generale 19671/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 139 cod. proc. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20221-2021 proposto da: TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STANISCIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE 02438750586, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 3319/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20221/2021 Numero sezionale 5145/2022 Numero di raccolta generale 19671/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da Tralicci Gina per la cassazione della sentenza n.3319 del 24. 2. 2021 del Tribunale di Roma, che aveva rigettato la sua opposizione alla cartella che le intimava il pagamento di sanzioni per violazioni al codice della strada, affermando la regolare notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni; l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 247 reg. codice della strada, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto regolari le notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni per essere le stesse avvenute in Roma, presso lo studio della opponente, nonostante che questi, come da documentazione anagrafica prodotta, fosse all’epoca residente a Fiumicino, in un comune diverso dal luogo di notifica, così violando l’art. 139 cod. proc. civ., in base al quale la notifica deve essere eseguita nel comune di residenza del destinatario; il ricorso è inammissibile in quanto le censure sollevate non investono l’effettiva ratio in base alla quale il Tribunale ha ritenuto valide le notifiche effettuate in Roma, costituita dall’argomentazione, che integra un apprezzamento di fatto, secondo cui, avendo il comune di Fiumicino provveduto, dopo pochi mesi dalla data delle notifiche, a cancellare la opponente dalla propria anagrafe causa la sua irreperibilità, sussistevano “ ragionevoli perplessità in ordine al fatto che fosse conoscibile la reale residenza a tale data della destinataria “, argomentando proprio dal non conoscibilità della reale residenza della opponente la regolarità delle notifiche eseguite presso il suo domicilio >>.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20221/2021 Numero sezionale 5145/2022 Numero di raccolta generale 19671/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A