Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19665/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late filing and specific procedural defects regarding revocatory action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19665/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the filing was untimely despite the applicant's claim of timely delivery. The lower court had previously accepted a revocatory action by Monica Zannoni against Odilla Saccani to protect professional credits owed to her clients, Andrea and Fabrizio Bonacini. The court rejected the arguments regarding the calculation of legal fees and the procedural timeline, emphasizing strict adherence to filing deadlines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 375 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline, and the court must strictly verify the date of deposit without accepting late submissions based on procedural formalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocatory action procedural inadmissibility statutory deadline legal fee calculation contributo unificato simulated transaction Corte di Cassazione tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 375 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 2901 cod. civ
e violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 14198 del 05/05/2022
Cass. n. 14198 del 05/05/2022 Rv.
Cass. n. 19989 del 13/07/2021
664685 – 01; Cass. n. 19989 del 13/07/2021 Rv.
Cass. n. 89 del 07/01/2021
661839 – 03 e Cass. n. 89 del 07/01/2021 Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 24055-2021 proposto da: BONACINI ANDREA, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO MESSORI unitamente all'avvocato LARA MAMMI; - ricorrente - contro ZANNONI MONIA; BONACINI FABRIZIO; - intimati - avverso la sentenza n. 1523/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2021; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24055/2021 Numero sezionale 4977/2022 Numero di raccolta generale 19665/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue. Andrea Bonacini impugna la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1523 del 8/06/2021, che ha rigettato l’impugnazione avverso sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, di accoglimento dell’azione revocatoria, proposta, in via subordinata rispetto all’azione di simulazione, dall’avvocato Zannoni per la tutela di propri credit professionali nei confronti di Odilla Saccani, dante causa di Andrea Bonacini, con riferimento a immobile per civile abitazione, sito in Correggio (RE).

Fabrizio Bonacini e Monica Zannoni sono rimasti intimati. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità, per tardività del ricorso e per specificità delle censure, è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Contrariamente alla proposta il ricorso è tempestivo perché, come si evince dalla prima pagina, è stato consegnato all’ufficiale giudiziario nel giorno di scadenza del termine, e cioè il 13/9/2021. Il ricorso risulta, pertanto, ritualmente notificato all’avvocato Zannoni, in data 15/09/2021 e a Fabrizio Bonacini Il ricorso è, tuttavia, comunque inammissibile.

L’azione revocatoria (subordinata rispetto all’zione di simulazione, rigettata) proposta dall’avvocato Monica Zannoni per propri crediti professionali nei confronti di Odilla Saccani, quale dante causa di Andrea e Fabrizio Bonacini, venne accolta in primo grado, con compensazione per un terzo delle spese, liquidate per l’intero in euro quattromilaottocentotrentasei (€ 4.836,00) e per il resto a carico del Ric. 2021 n. 24055 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24055/2021 Numero sezionale 4977/2022 Numero di raccolta generale 19665/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 convenuto Andrea Bonacini, nella contumacia del fratello Fabrizio, pure succeduto in corso di causa alla comune dante causa Odilla Saccani e al dante causa Villiam Bonacini.

L’appello proposto da Andrea Bonacini è stato rigettato con la sentenza in questa sede impugnata, dalla Corte d’Appello di Bologna, che ha disatteso in particolare il secondo motivo d’impugnazione, subordinato al primo, sulle spese di primo grado, per la prevalente soccombenza del convenuto e per la conformità del liquidato al medio-massimo dello scaglione tra euro cinquemila duecento e venticinquemila euro. L’unico, complesso motivo di ricorso censura come segue la sentenza della Corte territoriale: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in subordine violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Costituitone, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. e 5 d.m. (Giustizia) n. 55 del 2014 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Il ricorso è inammissibile in ordine alla censura sul rigetto del motivo di appello sulle spese in quanto: è inammissibile la censura sulla misura della compensazione, riservata al giudice del merito con il limite che le spese non vanno poste a carico della parte la cui domanda è stata accolta (si veda, da ultimo, sul punto: Cass. Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 - 01), limite rispettato dalla Corte di Appello, che ha ritenuto la prevalente soccombenza di Andrea Bonacini, poiché, comunque, la domanda di revocatoria dell’avvocato Zannoni, sebbene proposta in via subordinata, era stata comunque accolta (sulla misura della compensazione delle spese di lite e sulla relativa misura si veda:

Cass. n. 12295 del 05/10/2001(Rv. 549525 - 01). Ric. 2021 n. 24055 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24055/2021 Numero sezionale 4977/2022 Numero di raccolta generale 19665/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 La restante parte della censura è pure inammissibile: in tema di liquidazione delle spese processuali, effettuata successivamente all’entrata in vigore del al d.m. (Giustizia) n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (si veda, in tema, da ultimo, quale espressione di un orientamento oramai costante:

Cass. n. 14198 del 05/05/2022 Rv. 664685 – 01; Cass. n. 19989 del 13/07/2021 Rv. 661839 – 03 e Cass. n. 89 del 07/01/2021 Rv. 660050 - 02). Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite non avendo alcuna controparte svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 24055 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24055/2021 Numero sezionale 4977/2022 Numero di raccolta generale 19665/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 11 maggio 2022. Il presidente Enrico Scoditti Ric. 2021 n. 24055 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C