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Ordinanza — n. 19663/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration, upholding lower court's finding of insolvency based on financial metrics.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19663/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Inercat s.r.l. inadmissible, upholding the appellate court's decision to confirm the bankruptcy of the debtor company. The lower courts determined insolvency based on the company's low profit margin, low revenue, and debts exceeding assets, rejecting the debtor's argument that only the most recent fiscal year mattered. The court ruled that the appellant's complaints regarding omitted facts were not valid under Article 360 of the Civil Procedure Code, as the lower courts had properly evaluated all contested issues.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 2, l. fall. 1996; Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: The declaration of bankruptcy requires an assessment of the debtor's insolvency capacity considering all relevant financial indicators, and appeals based on the alleged omission of decisive facts are inadmissible if the lower court has already evaluated them and found them non-determinative.

Parole chiave

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bankruptcy declaration insolvency capacity financial thresholds fiscal year relevance inadmissible appeal Article 360 Civil Procedure profit margin analysis perdita finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 2, l. fall. 1996
civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass.14929/2012, Cass.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il terzo e il quarto mezzo lamentano perciò non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l’odierna ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass. 14929/2012
Cass. 23328/2012
civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass.14929/2012, Cass. 23328/2012).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15042-2021 proposto da: INERCAT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI NOVELLA 22, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GITTO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro FALLIMENTO INERCAT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRAZIA MARIA TOMARCHIO; - controricorrente - contro PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Catania, PEDONE CEMENTI s.r.l.; - intimati - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15042/2021 Numero sezionale 4637/2022 Numero di raccolta generale 19663/2022 avverso la sentenza n. 842/2021 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 17/06/2022 CATANIA, depositata il 21/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALBERTO PAZZI. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 172/2020, dichiarava il fallimento di Inercat s.r.l. su richiesta del P.M. ed istanza della creditrice Pedone Cementi s.r.l..

2. La Corte d’appello di Catania, a seguito del reclamo proposto dalla società debitrice, rilevava che al fine di dimostrare il mancato superamento delle soglie di non fallibilità previste dall’art. 1, comma 2, l. fall. occorreva avere riguardo non solo all’esercizio 2019, ma a tutti e tre gli esercizi antecedenti la presentazione della richiesta e dell’istanza di fallimento; gli elementi relativi all’esercizio 2019, a cui la debitrice aveva fatto riferimento con il primo motivo di reclamo, erano dunque di per sè irrilevanti e, comunque, dimostravano il superamento della soglia prescritta per l’attivo patrimoniale. Osservava, inoltre, che l’esiguità del margine di redditività dell’attività produttiva (pari a € 7.000), coniugato con l’ammontare dei ricavi lordi (indicati in € 155.464) e rapportato alla massa dei debiti già scaduti (riconosciuti per oltre € 280.000), deponeva per la sussistenza di uno stato di impotenza finanziaria non transeunte in capo alla compagine reclamante.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 21 aprile 2021, ha proposto ricorso Inercat s.r.l. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Inercat s.r.l.. Ric. 2021 n. 15042 sez. M1 - ud. 04-05-2022 - 2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15042/2021 Numero sezionale 4637/2022 Numero di raccolta generale 19663/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Gli intimati Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania e Pedoni Cementi s.r.l. non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1, comma 2, l. fall. perché i dati evincibili dagli ultimi bilanci depositati dimostravano il mancato superamento dei limiti di fallibilità stabiliti dalla norma rispetto all’ammontare dell’esposizione debitoria, dell’attivo patrimoniale e dei ricavi annui. 4.2 Il quinto motivo di ricorso prospetta la violazione dell’art. 15 l. fall., evidenziando che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che Inercat s.r.l. fosse ancora debitrice degli importi indicati nei confronti di Riscossione Sicilia e Pedone Cementi s.r.l..

Nell’istruttoria prefallimentare non si era raggiunta la prova che i debiti della fallenda scaduti e non pagati ammontassero almeno a € 30.000.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li accomuna, sono inammissibili. Ambedue i mezzi, infatti, intendono sollecitare questa Corte ad espletare un nuovo accertamento di merito, in un caso in ordine al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 1, comma 2, l. fall. perché l’imprenditore rimanesse esente dalle disposizioni sul fallimento, nell’altro rispetto all’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare. Questa Corte, tuttavia, non può compiere un simile accertamento, perché il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di Ric. 2021 n. 15042 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 - 3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15042/2021 Numero sezionale 4637/2022 Numero di raccolta generale 19663/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 331/2020, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011). 6.1 Il secondo motivo di ricorso assume l’inesistenza di uno stato di insolvenza ex artt. 1 e 5 l. fall.: la Corte di merito, pur riconoscendo la controvertibilità delle statuizioni del primo giudice e censurandole, ha comunque confermato le valutazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza di uno stato di insolvenza, con una motivazione contraddittoria e illogica.

Peraltro, i giudici distrettuali, essendo chiamati a verificare non la presenza di inadempimenti ma la capacità dell’imprenditore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, con mezzi propri o forniti da terzi, dovevano considerare, rispetto alle esposizioni che erano state dedotte per sollecitare la declaratoria di fallimento, che il debito nei confronti di Riscossione Sicilia era stato rateizzato, mentre il debito verso Pedone Cementi era stato oggetto di accordo transattivo. 6.2 Il terzo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dal fatto che Riscossione Sicilia aveva riscontrato l’istanza di rateizzazione di Inercat s.r.l. comunicando di aver accordato la suddivisione del pagamento in centoventi rate mensili. 6.3 Il quarto motivo di ricorso si duole dell’omesso esame di un ulteriore fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dal fatto che l’eventuale e mai riconosciuto credito residuo di Pedone Cementi ammontava soltanto a € 9.014,84.

Ric. 2021 n. 15042 sez. M1 - ud. 04-05-2022 - 4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15042/2021 Numero sezionale 4637/2022 Numero di raccolta generale 19663/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 7.

I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li unisce, sono inammissibili. 7.1 I giudici distrettuali, tenendo conto delle condizioni economiche necessarie per l’esercizio dell’attività economica secondo un criterio di normalità, hanno reputato che l’incapacità di produrre beni con un esiguo margine di redditività da destinare all'estinzione dei debiti maturati di ben maggiore consistenza deponesse, alla luce anche del limitato ammontare dei ricavi lordi, per l’esistenza di una situazione di insolvenza.

Il secondo mezzo tenta di porre in discussione l’approdo a cui è giunta la Corte distrettuale, malgrado il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisca un apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 7252/2014). Per di più questa inammissibile sollecitazione è stata effettuata tentando di porre in discussione i debiti a cui hanno fatto riferimento la richiesta del P.M. e l’istanza di Pedone Cementi, malgrado l’insolvenza, identificandosi in uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, debba essere apprezzata in una prospettiva che non rimane in alcun modo influenzata dall’entità dei debiti addotti da chi ha sollecitato la declaratoria di fallimento (come la Corte di merito ha spiegato ricordando, senza che sul punto siano state sollevate censure di sorta, che “lo stato di insolvenza va desunto non soltanto dagli eventuali inadempimenti conclamati dalle istanze di fallimento ma ben può essere evidenziato [in alternativa] da altri fattori esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni”; pag. 7).

Infine, nessuna contraddittorietà affligge la motivazione offerta dalla decisione impugnata, dato che la Corte di merito, posti in disparte gli argomenti già utilizzati dal primo giudice, ha rappresentato, con Ric. 2021 n. 15042 sez. M1 - ud. 04-05-2022 - 5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15042/2021 Numero sezionale 4637/2022 Numero di raccolta generale 19663/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 chiarezza e facendo ricorso ad autonomi argomenti, l’iter logico- intellettivo seguito per arrivare alla propria decisione. 8.2 I fatti asseritamente trascurati sono stati, quindi, valutati e ritenuti privi di decisività dei giudici distrettuali.

Il terzo e il quarto mezzo lamentano perciò non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l’odierna ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass.14929/2012, Cass. 23328/2012).

9. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 4 maggio 2022. Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2021 n. 15042 sez. M1 - ud. 04-05-2022 - 6- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0