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Ordinanza — n. 19651/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; no substantive ruling on civil code contract termination and damages claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19651/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant, Banca I.F.I.S. S.p.A., after the case had been scheduled for hearing. Although the appellant had challenged the lower court's judgment on contract termination and damages under Articles 1353 and 1359 of the Civil Code, the withdrawal rendered the substantive legal arguments moot. Consequently, the court issued a ruling to terminate the proceedings without addressing the merits of the dispute or ordering any costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 375, 380 bis cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished upon the party's formal withdrawal, terminating the proceedings without a decision on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Cassation appeal contract termination damages claim divieto della doppia presa in considerazione procedura straordinaria di fissazione dei contributi revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la sentenza della Corte di Appello di Venezia, n.
Art. 1353 cod. civ.
Art. 1359 cod. civ.
Art. 375 cod. proc. civ.
Art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 06888 del 3/04/2015
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 27021-2021 proposto da: BANCA IFIS S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale LIBIA n. 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GALIENA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEOPOLDO CONTI; - ricorrente- contro CONSORZIO STABILE SIS S.C.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 648/2021 della CORTE d'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/03/2021; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27021/2021 Numero sezionale 4981/2022 Numero di raccolta generale 19651/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle osserva quanto segue.

La Banca I.F.I.S. S.p.a. ha impugnato, con ricorso affidato a un unico motivo, di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1353 e 1359 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la sentenza della Corte di Appello di Venezia, n. 648 del 16/03/2021. La S.c.p.a. Consorzio Stabile S.I.S. è rimasto intimato. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di estinzione del processo per intervenuta rinuncia, è stata ritualmente comunicata.

È pervenuta in cancelleria, successivamente al deposito del ricorso notificato, dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte della Banca I.F.I.S. S.p.a. La rinuncia è rituale, in quanto sottoscritta dall’avvocato Leopoldo Conti, in forza di procura generale e sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. La mancata costituzione in giudizio della S.c.p.a. Consorzio S.I.S. comporta che non vi è necessità provvedere sulle spese. Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo. Nulla per le spese del giudizio.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. Rv. Ric. 2021 n. 27021 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27021/2021 Numero sezionale 4981/2022 Numero di raccolta generale 19651/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 636979 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio; nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 11 maggio 2022. Il presidente Enrico Scoditti Ric. 2021 n. 27021 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4