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Ordinanza — n. 19644/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against administrative fine, ruling postal deposit date counts for opposition timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19644/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal of an opposition to an administrative traffic fine. The appellant argued the appeal was timely based on the date it was handed to the postal service, while the lower court had rejected it based on the later date of judicial receipt. The court ruled that for postal oppositions, the critical date is when the document is delivered to the postal agent, not when it arrives at the court registry.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 6 d.lgs. 150/2011; Art. 22 L. 689/1981: An opposition to an administrative fine submitted via registered mail is considered timely if delivered to the postal agent within the statutory period, regardless of the subsequent delay in reaching the court registry.

Parole chiave

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administrative fine opposition postal service timeliness judicial deadline calculation registered mail delivery Cassation appeal admissibility opposizione tardiva tempestività dell'inoltro proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 150 del 2011
101 e 112 c.p.c., nonché la violazione e/o l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 6, del d.lgs.
Art. 22 della L. n. 689 del 1981
L'opposizione ad ordinanza- ingiunzione ex art. 22 della I.
Art. 149 c.p.c.
Art. 4 della L. n. 890 del 1982
art. 291 c.p
artt. 149 c.p
150 del 2011 - anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva, alla luce degli artt. 149 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9486 del 2021
22, rimanendo, per contro, irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso (Cass. n. 9486 del 2021).
Cass. SU n. 14916 del 2016
Cass. n. 5663 del 2018
14916 del 2016; conf., Cass. n. 5663 del 2018).
Corte Costituzionale n. 98 del 2004
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Testo completo

toLe,gC4(< ORDINANZA sul ricorso 24589/2021 proposto da: STRAMMIELLO TRASPORTI S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato NICOLA ROCCOC per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - PREFETTURA DI FOGGIA; - intimato - avverso la SENTENZA n. 591/2021 del TRIBUNALE DI BARI, depositata il 17/2/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello dell'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia ed ha, per l'effetto, dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione che la Strammiello Trasporti s.r.l. aveva proposto nei confronti dell'ordinanza con la quale il prefetto di Foggia le aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa previster---„ per la violazione dell'art. 179, commi 2 e 9, del codice della strada. 1.2.

Il tribunale, per quanto ancora rileva, dopo aver affermato la tempestività dell'appello proposto dall'Ufficio, ha ritenuto che l'opposizione proposta dalla società appellata fosse tardiva sul rilievo che, a fronte della notifica dell'ordinanza impugnata in data 19/4/2018, il ricorso era stato depositato solo il 22/5/2018 e, quindi, oltre il termine di trenta giorni fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011. 1.3. La Strammiello Trasporti s.r.I., con ricorso notificato il 16/9/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 1.4.

L'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Foggia è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza e/o del giudizio d'appello per l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. e agli artt. 141, 159, 160, 170 e 330 c.p.c. nonché, ove occorra, agli artt. 101, 112 e 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. e 111 Cost., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'atto d'appello fosse tempestivo senza, tuttavia, considerare che: - tale atto è stato notificato presso l'avv.

Mariangela Strammiello, la quale, però, aveva assistito la società opponente soltanto nel procedimento amministrativo previsto dall'art. 203 del codice della strada e non anche, come emerge dalla procura ad litem e dall'epigrafe del ricorso introduttivo, nel giudizio d'opposizione all'ordinanza ingiunzione; - tale vizio ha determinato non la mera nullità ma l'inesistenza giuridica della notifica, che non è suscettibile di Ric. 2021 n. 24589, Sei. 6-2, CC del 21 aprile 2022 sanatoria ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2.2.

Il motivo è infondato. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che - a condizione che il procedimento notificatorio sia stato posto in essere da un soggetto a ciò legittimato e che lo stesso si sia concluso con la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, essa debba considerarsi ex lege eseguita (Cass. n. 5663 del 2018 in motiv.) - il luogo in cui la notificazione dell'impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass.

SU n. 14916 del 2016; conf., Cass. n. 5663 del 2018). 2.3. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza e/o del giudizio d'appello per la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché del principio del contraddittorio, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. e agli artt. 101 e 112 c.p.c., nonché la violazione e/o l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione agli artt. 360 n. 3 e 149 c.p.c. e dell'art. 4 della I. n. 890 del 1982, ha censurato la sentenza impugnata, tra l'altro, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'opposizione proposta dalla società Ric. 2021 n. 24589, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 appellata fosse tardiva sul rilievo che, a fronte della notifica dell'ordinanza impugnata in data 19/4/2018, il ricorso era stato depositato solo il 22/5/2018 e, quindi, oltre il termine di trenta giorni fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, senza, tuttavia, considerare che, per verificare la tempestività dell'opposizione, occorre tener conto esclusivamente della data in cui il ricorso è stato affidato all'agente postale per la notificazione, e cioè il 18/5/2018, e non a quella in cui il ricorso perviene alla cancelleria del giudice, e cioè il 22/5/2018. 2.4.

Il motivo è fondato. L'opposizione ad ordinanza- ingiunzione ex art. 22 della I. n. 689 del 1981 può essere proposta - a seguito della sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale ed alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011 - anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva, alla luce degli artt. 149 c.p.c. e 4 della I. n. 890 del 1982, qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui al comma 1° del citato art. 22, rimanendo, per contro, irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso (Cass. n. 9486 del 2021).

3. Il ricorso, quindi, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Bari che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Bari che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Ric. 2021 n. 24589, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 21 aprile 2022. Il Presidente Lor4nzo Orilla DEP