Cassation court dismisses tax agency appeal, allowing private party's claim on suspension of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision confirming a provincial court ruling. The private party argued that proceedings should have been suspended due to the pending status of a prerequisite lawsuit. The court ruled that while suspension is not mandatory when the prerequisite judgment lacks final binding force, it remains a discretionary option, leading to the case's remittal for potential suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 337 c.p.c.: When a necessary preliminary issue exists between two lawsuits and the preliminary one is not yet final, suspension of the main proceedings is not mandatory but may be adopted at the judge's discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16424-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro VENTURI OSCAR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 26, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1468/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRAC AN ZAN I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia - Romagna ove ha confermato la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell'Emilia per non aver sospeso il giudizio relativo alla pretesa di pagamento attivata in conseguenza di sentenza sostitutiva dell'originario avviso di accertamento e, a sua volta, oggetto di ricorso per cassazione; che il ricorso è affidato a due motivi; che la parte privata ha spiegato difese. CONSIDERATO che, con il secondo motivo da esaminare preliminarmente (in ossequio al principio della ragione più liquida di cui a S.U. n. 9936/2014), si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 39 e 295 c.p.c. per non aver sospeso il giudizio in ragione della continenza di cause, segnatamente in pendenza del giudizio presupposto; che la continenza di cause costituisce ipotesi di connessione, da valutare da parte del giudice ai fini della riunione; che, in una prima fase, questa Corte aveva ritenuto il meccanismo di cui agli articoli 39 e 295 c.p.c. compatibile e doveroso nel processo tributario, in forza dell'art. 1, secondo comma, d.lgs. n.546/1992 (cfr.
Cass. V, n. 11866/2002); che, recentemente, questa Corte è intervenuta a Sezioni Unite, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la Ric. 2021 n. 16424 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c." (cfr.
Cass. S.U., n. 21763/2021); che questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza presupposta (cfr. Cass. V, n. 141/2022); che, pertanto, il giudizio dev'essere rinviato al giudice di merito, per l'eventuale riunione oltre che per l'eventuale sospensione dei due giudizi; che resta assorbito il primo motivo, attinente all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sull'impugnabilità per vizi propri di ogni atto; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il secondq motivo di ticorso, assorbito il primo, ì , , l'4L(t9 cassa la sentenza impugnatarvia alla Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia — Romagna, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente gi