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Ordinanza — n. 19642/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax commission decision for failure to justify expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19642/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Giuseppe Garlisi's appeal against the Palermo Regional Tax Commission's decision. The Commission had ordered the compensation of litigation costs based on the parties' silence regarding the issue. The court ruled that such compensation requires explicit justification for grave and exceptional reasons, which the Commission failed to provide in its written decision.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. n. 546/1992; When the tax authority orders compensation of litigation costs based on the parties' silence, it must explicitly indicate grave and exceptional reasons in the written decision, otherwise the order is void.

Parole chiave

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tax expense compensation parties silence grave exceptional reasons tax litigation costs Cassation appeal contenzioso tributario spese di difesa recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell'art. 15 d.lgs.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
30857/2018); che restano assorbiti gli altri motivi, segnatamente il secondo, relativo a doglianza di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo, avendo la CTR ritenuto di operare la compensazione delle spese sul "silenzio delle parti", ove inteso come assenza di una Ric.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell'art. 15 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. V. n. 1950/2022
Cass., Sez. U, n. 25478 del 2021
Cass., Sez. U, n. 25478 del 2021) secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale (Cass.
Cass. III, n. 30857/2018
25478 del 2021) secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale (Cass. III, n. 30857/2018); che restano assorbiti gli altri motivi, segnatamente il secondo, relativo a doglianza di cui all'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4971-2021 proposto da: GARLISI GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, IL rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI CINQUEMANI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6123/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZAN I. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, ove ha compensato le spese del giudizio all'esito della dichiarazione concorde della cessata materia del contendere; che la compensazione è stata disposta "nel silenzio delle parti"; che il ricorso è affidato a tre motivi; che la parte pubblica ha spiegato difese. CONSIDERATO che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, ove la condanna alle spese segue la soccombenza (anche virtuale), salvo gravi a giustificati motivi da indicare in sentenza; che in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr., da ultimo, Cass.

V. n. 1950/2022); che le spese, in caso di cessazione della materia del contendere, vanno regolate in base alla soccombenza virtuale «da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione» (cfr. Cass., Sez. U, n. 25478 del 2021) secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale (Cass. III, n. 30857/2018); che restano assorbiti gli altri motivi, segnatamente il secondo, relativo a doglianza di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo, avendo la CTR ritenuto di operare la compensazione delle spese sul "silenzio delle parti", ove inteso come assenza di una Ric. 2021 n. 04971 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- domanda specifica sul punto; nonché il terzo motivo, ove è prospettata censura ex art. 360 n. 4 c.p.c., per motivazione meramente apparente; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; (2M La Corte accoglie cassa a sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per Sicilia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.