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Ordinanza — n. 19616/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses usucapion appeal due to lack of possession proof and interruption by public occupation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19616/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of evidence regarding usucapion was legally flawed. The appellant failed to prove continuous possession for the required twenty years, and the court correctly noted that public occupation for expropriation purposes interrupts the possession timeline. Consequently, the court applied Article 360-bis of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal without a full merits review.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 348-bis c.p.c.; Art. 606 c.p.p.; Art. 334, comma 2 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision on the merits is not sufficiently reasoned, particularly regarding the interruption of possession by public expropriation.

Parole chiave

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usucapione occupazione pubblica interruzione possesso art. 360-bis c.p.c. inammissibilità ricorso valutazione prove procedimento civile accesso al fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Nella sostanza la ricorrente, sotto l'usbergo dell'asserita violazione di legge insta per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n.
Art. 116 c.p.c.
In definitiva, la doglianza investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 116, cod.
Art. 348-bis c.p.c.
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
Art. 334, comma 2 c.p.c.
civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 1158 cod. civ
civ., in relazione all'art. 1158 cod.
art. 2697 c.c
In applicazione del riportato principio si è ulteriormente predicato che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.
art. 116 c.p
16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.
art. 115 c.p
civ., in relazione all'art. 1158 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 25594, 14/11/2013, Rv. 628831
Sentenza n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26654-2021 proposto da: CORRARELLO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE SACCONI, 4/B, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA IOCULANI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSA MARIA LARIA, FRANCESCO CARDONE; - ricorrenti - contro COMUNE DI RICADI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato COLACI DOMENICO - controricorrente - contro CAPO VATICANO SRL, - intimata - avverso la sentenza n. 835/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; Il Relatore ha riassunto la vicenda al vaglio per come segue: <<- Francesca Corrarello convenne in giudizio la Capo Vaticano, chiedendo di essere dichiarata proprietaria per usucapione di uno stacco di terreno; - la società, costituitasi, dedusse che il terreno in oggetto, di sua proprietà, era stato oggetto di un procedimento di Oropriazione avviato dal Comune di Ricadi, il quale aveva proceduto all'occupazione d'urgenza dell'area, immettendosi nel possesso in data 29 / 8 /1985, alla quale immissione aveva fatto seguito, in data 12 / 5 /1987, una convenzione per la cessione volontaria dell'area; - il Comune, chiamato in giudizio, a sua volta costituitosi, confermando l'assunto della prima convenuta, ed evidenziato, inoltre, che l'attrice, con istanza del 4/ 7 /1997, aveva proposto al predetto ente di potere acquistare in permuta lo Jpezzone di terreno di cui si discute, in cambio di un individuato altro stacco di terreno in proprietà della proponente, chiese il rigetto della domanda; - con autonomo atto di citazione Domenico Andrizzi convenne in giudizio sempre la società Capo Vaticano, chiedendo di essere dichiarato, a sua volta, proprietario per usucapione del medesimo stacco reclamato dalla primigenia attrice; - riunite le cause e svolta l'istruttoria del caso, il Tribunale rigettò le domande di entrambi gli attori; - la Corte d'appello di Catanzaro, alla quale si era rivolta la sola Corrarello, rigettò l'impugnazione; - per quel che qui residua d'utile è bastevole ricordare che il Giudice d'appello, pur giudicando erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la Ric. 2021 n. 26654 sez.

M2 - ud. 21-04-2022 -2- nullità della già assunta prova per testi (fata eccezione per la deposizione del teste Giffone), vagliando il complesso istruttorio, inclusa, quindi, oltre alla ctu, l'intera prova per testi, reputò che l'appellante non fosse riuscita a dimostrare il possesso "ad usucapionem" e per il tempo di legge, del rivendicato terreno; in particolare, ipiega la Corte locale, che era rimasto incerto a quale particella o parte di particella l'attrice avesse inteso riferirsi e la prova per testi non aveva permesso certa individuazione di essa; inoltre, sempre sulla base della prova testimoniale, non constava, con pari certezza, la consumazione del ventennio di legge; di poi, l'immissione in possesso, a seguito della procedura d'esproprio, aveva avuto, in ogni caso, efficacia interruttiva del vantato possesso; infine, non era stata fornita prova, ai sensi dell'art. 1146, co. 2, cod. civ., di utile accessione del possesso del proprio preteso dante causa»; -Francesca Corrarello ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di due motivi [e il Comune di Ricadi resiste con controricorso];

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, a un tempo, violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 244 cod. proc civ. e 2697 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo che la sentenza non aveva "congruamente" valutato la relazione del ctu e se ciò avesse fatto avrebbe dovuto concludere per la precipua individuazione del terreno di cui si discute; inoltre, aveva malamente vagliato l'esito della prova testimoniale, dalla quale emergeva l'individuazione dell'area e la prova del possesso dell'appellante.

2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.1165 e 2943 cod. civ., in relazione all'art. 1158 cod. civ., assumendosi che la motivazione avrebbe dovuto essere giudicata "illegittima", per non avere la sentenza impugnata tenuto conto del fatto che nel verbale d'immissione in possesso al fine eipropriativo la Corrarello si era qualificata proprietaria; inoltre, viene ribadito l'erronea lettura della relazione del ctu, il quale aveva spiegato che il pubblico parcheggio era stato realizzato su terreni adiacenti, infine, si proipetta che Ric. 2021 n. 26654 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -3- l'immissione in possesso in parola non sarebbe utile a interrompere il decorso dell'usucapione.>> Osserva il Collegio, in condivisione con la proposta del Relatore:

1. L'insieme censuratoria, che per la sua intima compenetrazione, conviene esaminare unitariamente, non supera il vaglio d'ammissibilità per una pluralità di convergenti ragioni. 2.1. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Nella sostanza la ricorrente, sotto l'usbergo dell'asserita violazione di legge insta per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 2.1.1. In applicazione del riportato principio si è ulteriormente predicato che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sedge di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez.

L., n. 17313, 19/08/2020, Rv. 658541). Ric. 2021 n. 26654 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -4- 2.2. In definitiva, la doglianza investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).

E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo Ric. 2021 n. 26654 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -5- il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 2.3.

Va di poi soggiunto che non risulta aggredita con la necessaria puntualità l'affermazione secondo la quale non si era compiuto il ventennio di legge. 2.4. Infine, poiché la pubblica occupazione con finalità espropriativa priva il titolare e, comunque, il possessore della disponibilità non solo giuridica, ma anche materiale del bene, deve affermarsi il principio seguente: <<Poccupa.zione a fini eipropriativi interrompe il decorso del tempo utile ad usucapire». L'anzidetto principio trova conferma, a contrario nella sentenza di questa Corte n. 25594, 14/11/2013, Rv. 628831.

3. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ric. 2021 n. 26654 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -6- 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso a