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Ordinanza — n. 19582/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding necessary co-litigation in construction contract payment disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19582/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by former partners of an extinct construction company against a lower court's dismissal of their opposition to a payment order. The court found that the opposing construction firm was not a necessary co-litigant because the contract for completion works existed solely between the buyer and the contractor, without requiring the former partners' involvement. Consequently, the court ruled that the lower court correctly evaluated the evidence regarding the contractor's performance and the existence of the debt without needing to include the appellants in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: A party is not a necessary co-litigant in a payment dispute arising from a construction contract if the contractual relationship exists exclusively between the buyer and the contractor, and the court's assessment of evidence regarding the debt's existence and amount is not subject to cassation review.

Parole chiave

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necessary co-litigation construction contract payment dispute burden of proof cassation review contractual privity litisconsorzio necessario contratto di costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha omesso di considerare che la società opposta non ha assolto all'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato, non avendo dimostrato né il Ric.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n.
Cass. n. 17313 del 2020
Cass. n. 17313 del 2020; Cass.
Cass. n. 13395 del 2018
17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
I. n. 228 del 2012
1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art.
art. 331 c.p
art. 2697 c.c
Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17313 del 2020
Cass. n. 17313 del 2020; Cass.
Cass. n. 13395 del 2018
17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).
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Testo completo

ente: C2Cce ORDINANZA sul ricorso 24917/2021 proposto da: BRATTI LINO, RAVAIOLI VALERIO, BIGUZZI ELENA E BALDASSARRI BRUNA, nella qualità di ex soci della società estinta B.R.B. COSTRUZIONI DI BRATTI LINO E C. S.N.C., rappresentati e difesi dall'Avvocato ERMENEGILDO ANDRINI per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA NUOVA FUTURA EDILE S.A.S. DI LOSI ANTONINO & C. E DI LOSI ANTONINO, rappresentato e difeso dall'Avvocato FEDERICO BALDAZZI per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1273/2021 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 22/6/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022.

FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta dalla B.R.B. Costruzioni s.n.c. di Bratti Lino & C. al decreto che le aveva ingiunto di pagare alla Nuova Futura s.a.s. di Losi Antonino & C., poi fallita, la somma di C. 211.862,00 quale corrispettivo dei lavori di ultimazione di tre immobili che quest'ultima, quand'era in bonis, aveva eseguito su incarico conferito dalla società opponente quale proprietaria degli stessi. 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha osservato, per un verso, che, come emerge dal rogito di compravendita dei tre immobili tra la compratrice B.R.B.

Costruzioni s.n.c. e la venditrice Le Rose s.r.I., le parti avevano dato atto che le opere di completamento degli stessi erano a cura e spese della compratrice e, per altro verso, che i lavori di completamento di tali immobili, come si evince dal relativo verbale di presa d'atto, sono stati poi effettivamente eseguiti dalla Nuova Futura su incarico verbale della B.R.B. Costruzioni s.n.c., la quale (una volta escluso che la venditrice aveva assunta alcuna obbligazione in tal senso) non ha mai chiarito a chi avrebbe conferito il relativo incarico. 1.3.

In tal senso, in effetti, ha osservato la corte, depongono gli elementi di prova acquisti in giudizio, e cioè: - "la fattura relativa all'impianto del cantiere", non disconosciuta dalla B.R.B. e dalla stessa emessa nei confronti della Nuova Futura "dimostrando di ben sapere chi avrebbe operato in loco"; - "la richiesta di consegna degli immobili finiti", che la B.R.B. Costruzioni ha rivolto anche alla Nuova Futura, così "implicitamente riconoscendo che li detenesse ... in forza di un titolo idoneo"; - il pagamento che la Nuova Futura ha eseguito ai fornitori del cantiere; - il verbale di constatazione del completamento degli immobili, pacificamente sottoscritto da un Ric. 2021 n. 24917, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 incaricato di Nuova Futura e la Lino Bratti per la B.R.B.

Costruzioni. 1.4. La corte, infine, per ciò che riguarda l'entità del credito, ha ritenuto che, in ragione dell'entità delle opere di completamento dei tre palazzi, così come emerse in giudizio, la somma esposta in fattura doveva essere ritenuta congrua, tanto più che l'opponente non aveva ribadito l'eccezione sollevata in sede cautelare per cui l'importo dei lavori avrebbe dovuto essere limitato alla somma di C. 37.651,93 per ciascun immobile. 1.5. Lino Bratti, Valerio Ravaioli, Elena Biguzzi e Bruna Baldassarri, nella qualità di ex soci cella società estinta B.R.B.

Costruzioni di Bratti Lino e C. s.n.c., con ricorso notificato il 23/9/2021, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 24/6/2021. 1.6. Il Fallimento Nuova Futura s.a.s. di Losi Antonino & C. e di Antonino Losi ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata per non avere la corte d'appello, a fronte della notifica dell'atto d'appello solo alla società B.R.B. e non anche alla società Immobiliare Le Rose, disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima pur essendo stata parte del giudizio di primo grado. 2.2.

Il motivo è inammissibile. L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata Ric. 2021 n. 24917, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause tra loro inscindibili ovvero dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado (Cass. n. 26433 del 2017;

Cass. n. 8790 del 2019). 2.3. Nel caso in esame, al contrario, una volta escluso, in fatto, che la società Le Rose s.r.I., venditrice degli immobili, sia stata parte del contratto d'appalto, intercorso soltanto tra l'acquirente e l'esecutrice dei lavori di completamento degli stessi, risulta oltremodo evidente che la stessa non può ritenersi litisconsorte necessaria del giudizio avente ad oggetto il pagamento del relativo compenso non solo (com'è ovvio) sul piano sostanziale, ma anche, in difetto di una specifica illustrazione delle ragioni fattuali per le quali la causa nei confronti della stessa debba ritenersi inscindibile o dipendente da quella tra le parti (riconosciute tali) del contratto d'appalto, sul piano processuale. 2.4.

Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha omesso di considerare che la società opposta non ha assolto all'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato, non avendo dimostrato né il Ric. 2021 n. 24917, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 conferimento dell'incarico, né dell'esecuzione dei lavori, né del relativo ammontare. 2.5. Il motivo è infondato. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., in effetti, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretendono i ricorrenti, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è, invece, sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè solo per l'omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio (cfr.

Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

3. Il ricorso, quindi, dev'essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.700,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -da Ric. 2021 n. 24917, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 21 aprile 2022. Il Presidente Lorenzo Orilla DEP