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Ordinanza — n. 19580/2022 — snciv Generato dall'IA

Court quashes court order liquidating technical consultant fees after trial concluded, ruling it beyond judicial power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19580/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's order liquidating fees for a technical consultant because it was issued after the main trial had concluded. The appellant argued the tribunal lacked authority to set fees post-judgment and incorrectly applied the wrong tariff. The court held that once a judgment is rendered, judges lose the power to liquidate such fees, making the order void and subject to cassation.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.; Once a judgment is rendered and the litigation is concluded, the judge loses the power to liquidate the fees of the technical consultant, and any such order issued thereafter is abnorme and subject to cassation.

Parole chiave

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technical consultant fees post-judgment liquidation lack of judicial power cassation remedy abnormal administrative act indennità del perito compenso per prestazioni inchiesta professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
Art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n.
Art. 111 Cost.
115 del 2002, ma con il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art.
Art. 327 c.p.c.
111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art.
Art. 633, n. 3, c.p.c.
327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c..
Art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, esso è impugnabile non con l'opposizione ex art. 170 del d.P.R.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
artt. 49 D.P.R. 115/2002
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 49 D.P.R. 115/2002, 4 L.
art. 111 Cost
115 del 2002, ma con il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art.
art. 327 c.p
111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11418/2003
Cass. 28299/2009
Cass. 20478/2017
28299/2009; Cass. 20478/2017).4.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4696/2021 R.G., proposto da D'ALESSIO SONIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo e Pompeo Falco, con domicilio in Airola, Via Concezione n. 14. -RICORRENTE- contro PICONE ITALO, ABETE ANTONIO, D'ALESSIO GIUSEPPE E D'ALESSIO GABRIELE. -INTIMATI- avverso il decreto del tribunale di Avellino, pubblicato in data 3.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Sonia D'Alessio propone ricorso, affidato a due motivi, avverso il decreto con cui il tribunale di Avellino ha liquidato l compenso in favore di Italo Picone, per l'attività di consulente tecnico d'ufficio nella controversia civile introdotta da Antonio Abete nei confronti della ricorrente e di Giuseppe e Gabriele D'Alessio, rimasti contumaci.

Le controparti non hanno svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia l'abnormità del provvedimento, lamentando che il decreto di liquidazione sia stato emesso in totale carenza di potere, allorquando il tribunale aveva già definito la causa di merito. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 49 D.P.R. 115/2002, 4 L. 192/1980, del D.M. 30.5.2002, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver il tribunale liquidato il compenso, facendo applicazione della tariffa nazionale geometri e non delle tariffe giudiziali.

3. Il primo motivo è fondato. L'esame degli atti conferma che il decreto impugnato è stato emesso il 3.12.2020, dopo che il tribunale aveva definito la controversia con sentenza depositata in data 27.2.2020. Questa Corte ha stabilito che il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme. Trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, esso è impugnabile non con l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma con il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c.. (Cass. 11418/2003;

Cass. 28299/2009; Cass. 20478/2017).4. Il secondo motivo è assorbito, essendo venuto definitivamente meno il provvedimento impugnato, inclusa la pronuncia sulle spese, senza rimessione del giudizio al giudice del rinvio. In conclusione è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento della seconda censura. Il decreto è cassato senza rinvio in relazione al motivo accolto, con aggravio delle spese processuali a carico di Italo Picone e con compensazione nei rapporti con gli altri intimati, evocati in giudizio in quanto litisconsorti necessari, ma portatori di un interesse non in conflitto con quelli della la ricorrente.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna Italo Picone al pagamento delle spese processuali, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 1700,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, con compensazione delle restanti spese nei rapporti con gli altri intimati. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.3.2022. IL PRESIDENTE Mario Be tuzzi 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, .1 7 G U 2i22 IL CANCELLIERE ESPERTO r herita °Cc ainti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE Lc ,C0127e- Liè-t\Aft°J /CDIY`£VtCD (WL. ./CC.1Y f\OCA-11`Pi, jyU).- n '/.'t i L.)4 1Z QY.giv\-e„ fv-J- 4.n 1A Aro G cA) (/QA jC2 AD e er)rja/V5k; AAJUta& Al‘ki W \-"MUCeL AL 45/o 91V-CDv L?z 1.-u;Cc.LAATA A. 12,RA: .P/In IMAkAA AI, (Arkg, Q(.0u, CLi, z)/1.",(, 4Lc ,r)kiti)2: A W Acn *7-) \\/n (Rovt.ck z. u UL `75 ko ?4,3./rALv