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Ordinanza — n. 19573/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify prior argumentation regarding necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19573/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Lorenzo Mascilli Migliorini against a lower court ruling that upheld a fine for public indecency. The appellant argued that the act of urinating on the highway guardrail was justified by necessity, yet the Court found the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate that this specific defense had been raised and specified in the previous trial proceedings. Consequently, the Court dismissed the request without examining the merits of the necessity claim or the validity of the underlying traffic violation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 156, comma 1, lett. d), Codice della Strada: When a legal issue involving factual ascertainment is raised in cassation for the first time, the appellant must specify the exact prior act where it was deduced, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grounds necessity defense public indecency failure to specify argument cassation procedure prior trial record infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
e l'omesso esame della mancanza di offensività in concreto della condotta, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che Ric.
Art. 156, comma 1, lett. d), Codice della Strada
e dell'art. 156, comma 1, lett.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, I. n. 228/2012
e dell'art. 156, comma 1, lett.
art. 726 c.p
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 726 c.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20694 del 2018
Cass. n. 20694 del 2018; Cass.
Cass. n. 15430 del 2018
Cass. n. 21379 del 2005
Cass. n. 21379 del 2005; Cass.
Cass. n. 7260 del 2005
21379 del 2005; Cass. n. 7260 del 2005; Cass.
Cass. n. 13483 del 2000
7260 del 2005; Cass. n. 13483 del 2000) il relativo testo nella misura a tal fine necessaria, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la Ric.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 23106-2021 proposto da: MASCILLI MIGLIORINI LORENZO, rappresentato e difeso dall'Avvocato MASSIMILIANO MANZO per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO-PREFETTURA DI PISTOIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; - resistente - avverso la SENTENZA N. 541/2021 DEL TRIBUNALE DI PISTOIA, depositata il 15/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla Prefettura di Pistoia, ha rigettato l'opposizione di Lorenzo Mascilli Migliorini avverso l'ordinanza ingiunzione emessa a seguito del verbale con il quale la polizia stradale, in data 4/7/2017, gli aveva contestato la violazione dell'art. 726 c.p.. 1.2.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che fosse documentalmente provato che l'opponente era stato sorpreso ad urinare in piedi sul guardrail posto a delimitazione della corsia di emergenza di un tratto dell'autostrada A11 e che tale atto, essendo contrario alla "pubblica decenza", integrava il fatto tipico previsto dalla norma sanzionatoria di cui all'art. 726 c.p., rimanendo, per contro, irrilevante che tale atto non era stato percepito da alcuno e che lo stesso non era risultato concretamente offensivo. 1.3. Né, ha aggiunto il tribunale, sussiste l'esimente soggettiva, dedotta dal ricorrente in prime cure, della mancanza di colpa, essendo rimasto indimostrato il fatto che lo stesso non potesse soddisfare aliunde il proprio impellente bisogno e di aver usato tutte le cautele possibili per evitare di essere visto e/o di offendere la pubblica decenza "posto che per la presenza dei lavori in corso (secondo la stessa prospettazione dell'appellante) questi ha occupato la corsia preferenziale ed è comunque risultato ben visibile dalla pattuglia della Polizia che ha provveduto ad effettuare il verbale di contestazione". 1.4.

Lorenzo Mascilli Migliorini, con ricorso notificato il 14/9/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.5. Il Ministero dell'interno-Prefettura di Pistoia ha depositato "atto di costituzione". 1.6. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 726 c.p. e l'omesso esame della mancanza di offensività in concreto della condotta, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che Ric. 2021 n. 23106 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 l'opponente fosse responsabile dell'illecito previsto dall'art. 726 c.p. sul rilievo che lo stesso era stato sorpreso ad urinare in piedi sul guardrail posto a delimitazione della corsia di emergenza di un tratto autostradale e che tale atto, essendo contrario alla "pubblica decenza", integrava il fatto tipico previsto dalla norma sanzionatoria di cui all'art. 726 c.p., rimanendo, per contro, irrilevante che tale atto non era stato percepito da alcuno e che lo stesso non era risultato concretamente offensivo, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la norma predetta, configurando un reato, poi depenalizzato, a pericolo concreto e non a pericolo astratto o presunto, impone al giudice di verificare, in concreto, se la condotta tenuta dall'opponente abbia, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui è stato posto in essere l'atto, effettivamente arrecato una reale lesione al bene giuridico protetto, accertando, in particolare, se l'autore dell'atto aveva o meno adottato, in relazione al contesto di tempo e di luogo, le cautele necessarie per non essere percepito da terzi. 2.2.

Il motivo è infondato. Il ricorrente, invero, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, in effetti, fungi dall'aver rigettato l'opposizione proposta sul mero rilievo che l'istante era stato sorpreso ad urinare in piedi sul guardrail posto a delimitazione della corsia di emergenza di un tratto dell'autostrada Al 1, ha, in sostanza, ritenuto che non era stato dimostrato in giudizio il fatto che lo stesso avesse usato tutte le cautele possibili per evitare di essere visto da terzi, essendo, per contro, emerso che, "per la presenza dei lavori in corso (secondo la stessa prospettazione dell'appellante)", questi aveva "occupato la corsia preferenziale" ed era comunque "risultato ben visibile dalla pattuglia della Ric. 2021 n. 23106 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 Polizia che ha provveduto ad effettuare il verbale di contestazione". 2.3.

Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 726 c.p. e dell'art. 156, comma 1, lett. d), del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'opponente fosse responsabile dell'illecito previsto dall'art. 726 c.p. senza, tuttavia, considerare la sussistenza della scriminante costituita dallo stato di necessità, il quale consente la sosta nella corsia d'emergenza in caso di malessere del guidatore o del passeggero, come la necessità impellente della minzione. 2.4.

Il motivo è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), infatti, qualora una determinata questione giuridica che, come quella prospettata nel mezzo in esame, implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione d'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (rimasto, nella specie, del tutto inadempiuto) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, riproducendo in ricorso (e non certo nella memoria successivamente depositata che, di per sé, non è idonea a sanare il conseguente difetto di specificità del motivo: cfr.

Cass. n. 21379 del 2005; Cass. n. 7260 del 2005; Cass. n. 13483 del 2000) il relativo testo nella misura a tal fine necessaria, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la Ric. 2021 n. 23106 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

3. Il ricorso (escluso ogni rilievo, in difetto di censure sulla misura della sanzione inflitta, alla sentenza n. 95 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 726 c.p. limitatamente alla misura edittale della sanzione amministrativa ivi prevista, e cioè nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria "da euro 5.000 a euro 10.000" anziché "da euro 51 a euro 309") dev'essere, quindi, rigettato.

4. Nulla per le spese di lite in difetto di una reale attività difensiva della parte resistente.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 m