Cassation court allows revocation appeal by ruling the one-year deadline applies to pre-2009 judgments, not the six-month rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the revocation appeal filed by Iniziative Turistiche Alberghiere against a Bologna Court of Appeal judgment. The lower court had declared the appeal inadmissible as late, applying a six-month deadline, while the appellant argued the original one-year deadline should apply because the first-instance proceedings began before July 2009. The court ruled that the 2009 legislative amendment shortening the deadline only applies to cases initiated after that date, thereby validating the timely filing of the revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 58 comma 1 I. n. 69 del 2009: The one-year limitation period for filing a revocation appeal under Art. 395 n. 4 c.p.c. applies to first-instance proceedings instituted before the entry into force of the 2009 amendment, whereas the shortened six-month period applies only to cases initiated after July 4, 2009.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso 22170/2021 proposto da: INIZIATIVE TURISTICHE ALBERGHIERE S.R.L., già INIZIATIVE TURISTICHE ALBERGHIERE DI ANDREA ZATTONI E C. S.A.S., rappresentata e difesa dall'Avvocato SERGIO SCARLATELLA e dall'Avvocato MICHELE ANGELO LUPOI per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro GIAMPIERO CORTESI, rappresentato e difeso dall'Avvocato MASSIMILIANO NICOLAI per procura in calce al controricorso; - controricorso - avverso la SENTENZA N. 1277/2021 DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 25/5/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità, in quanto tardiva, della domanda di revocazione che la Iniziative Turistiche Alberghiere s.r.I., già Iniziative Turistiche Alberghiere di Andrea Zattoni e C. s.a.s., aveva proposto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., avverso una sentenza pronunciata dalla stessa corte d'appello, sul rilievo che l'impugnazione era stata introdotta con atto di citazione notificato solo il 6/7/2017 e, quindi, oltre il termine di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., nel testo introdotto dalla I. n. 69 del 2009, dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 10/6/2016. 1.2.
La Iniziative Turistiche Alberghiere s.r.I., già Iniziative Turistiche Alberghiere di Andrea Zattoni e C. s.a.s., con ricorso notificato in data 26/7/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 26/5/2021. 1.3. Giampiero Cortesi ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l'unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c. e 46, commi 17 e 58, della I. n. 69 del 2009, e la conseguente nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità, in quanto tardiva, della revocazione che la Iniziative Turistiche Alberghiere s.r.I., già Iniziative Turistiche Alberghiere di Andrea Zattoni e C. s.a.s., aveva proposto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., avverso una sentenza pronunciata dalla stessa corte d'appello, sul rilievo che l'impugnazione era stata introdotta con atto di citazione notificato solo il 6/7/2017 e, quindi, oltre il termine di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 10/6/2016. 2.2.
Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello ha omesso di considerare che, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado con atto di citazione notificato Ric. 2021 n. 22170 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 il 14/10/2004, il termine di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c., nel testo applicabile in forza delle norme invocate, è di un anno e non di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, e che, pertanto, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 10/6/2016 e della sospensione feriale dei termini di trentuno giorni, il termine per proporre la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. scadeva solo 1'11/7/2017 per cui la revocazione, proposta con atto di citazione notificato il 6/7/2017, era tempestiva. 2.3.
Il motivo è fondato. L'art. 327 c.p.c., in effetti, nel testo applicabile al giudizio in questione, in quanto incontestatamente introdotto in data anteriore al 4/7/2009, prevede che la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. può essere proposta, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della stessa. In tema di impugnazioni, invero, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla I. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4/7/2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. n. 37750 del 2021;
Cass. n. 19969 del 2015). 2.4. Ne consegue che, a fronte di una sentenza pubblicata in data 10/6/2016 e della sospensione feriale dei termini tra Il agosto 2016 e il 31 agosto 2016, la revocazione, proposta ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. con atto di citazione notificato il 6/7/2017, era senz'altro tempestiva.
3. Il ricorso dev'essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo Ric. 2021 n. 22170 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 2, esame, alla corte d'appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Bologna che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. Il Presidente Mario Ber zzi