Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 19570/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands VAT audit appeal case to lower court for joint handling of related appeals.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19570/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court remanded the case to a new role for the joint handling of multiple related appeals. The tax agency challenged a regional tribunal decision that had upheld a taxpayer's appeal against a VAT assessment, citing procedural flaws in the original audit notice. The court ordered the remand due to a clerical error preventing the examination of the counter-petition and to facilitate the combined processing of connected cases.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a counter-petition is missing due to clerical errors or when multiple appeals share objective connections, the court must remand the case to allow for the formulation of a new proposal and the joint treatment of all related proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT audit procedure clerical error remand connected appeals tax administrative litigation joint case handling procedural defect Cassation remand ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
ivi, penultimo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod.
Art. 380 c.p.c.
ivi, penultimo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
ivi, penultimo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA i p---n"e 1_0(07-0 sul ricorso n. 16417-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro ANNA ALTIERI (C.F. LTRNNA42A63F839H), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. ADRIANA LA ROCCA, unitamente alla quale è elett.te dom.ta in ROMA, al L.G0 SOMALIA, n. 67, presso lo studio dell'AVV. RITA GRADARA; - controricorrente / ricorrente incidentale condizionata - avverso la sentenza n. 1682/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad ANNA ALTIERI, nella qualità di erede di CARAMIELLO SALVATORE, a propria volta liquidatore della CARAMIELLO COSTRUZIONE GENERALI S.A.S., Un avviso di accertamento per riprese I.V.A., interessi e sanzioni relative all'anno di imposta 2013, conseguente all'omessa presentazione della dichiarazione fiscale Mod. Un. Anno 2014; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli la quale, con sentenza n. 12043/2019, dichiarò il ricorso inammissibile; che avverso tale decisione, tanto ANNA ALTIERI, quanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 1682/2021, depositata il 25.2.2021, accolse il gravame della contribuente, con rigetto di quello dell'Ufficio, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - l'avviso di accertamento viziato in punto di motivazione, siccome:

a) contenente una relatio a documenti (in specie, alcune fatture emesse dalla società cancellata e che questa non avrebbe riportato nella propria dichiarazione fiscale) reperiti in sede di verifica fiscale presso un soggetto terzo (tale IDROAMBIENTE S.R.L.) e che avrebbero dovuto essere allegati o, quantomeno, riprodotti nell'avviso di accertamento, "onde consentire alla destinataria [di esso] di poter avere riscontro dell'effettivo andamento delle operazioni di verifica svolte in altra sede" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, penultima p., prime cinque righe);

b) mancante, altresì, di "copia dei diversi Ric. 2021 n. 16417 sez. Seste civile - T - ud. 24-05-2022 -2- processi verbali relativi alla verifica svolta nei confronti della Idroambiente" (cfr. ivi, penultimo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., ANNA ALTIERI; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che per un mero disguido nella collazione del fascicolo d'ufficio, non è stato esaminato il controricorso depositato dalla ALTIERI, con conseguente necessità di procedere alla formulazione di una nuova proposta; che sussistono, peraltro, ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra il presente giudizio (iscritto al n.16417/2021 r.g.) e quelli iscritti ai nn. 16336/2021, 16347/2021 e 16640/2021 r.g., tali da disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta di tutti i ricorsi predetti;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la formulazione di una nuova proposta e la trattazione congiunta del presente giudizio (iscritto al n. 16417/2021 r.g.) con quelli iscritti ai nn. 16336/2021, 16347/2021 e 16640/2021 r.g. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 24.5.2022 I