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Ordinanza Interlocutoria — n. 19568/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses incidental appeal, remitting case to Fifth Section for further examination of tax income verification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19568/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the incidental appeal filed by the taxpayer against the Regional Tax Commission's decision. The taxpayer argued that the tax authority incorrectly ignored a contractual commitment regarding property purchase expenses when verifying income. The court found no procedural grounds to hear the appeal and ordered the file to be sent to the Fifth Section for further review.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 4 d.P.R. 600/73; Art. 375 c.p.c.: The court lacks jurisdiction to examine incidental appeals lacking procedural prerequisites, requiring remittal to the competent section for proper adjudication.

Parole chiave

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incidental appeal tax income verification procedural prerequisites remittal to section tax authority commitment computo del reddito imposta reale assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 38 comma 4 d.P.R. 600/73
Art. 375 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25216-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - GABBAI TALI VARDA GAIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell'avvocato BERNARDO DE STASIO, rappresentata e difesa dall'avvocato KATIA SCARPA; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5250/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 25216 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- ) r-- • (f... Premesso che:

1. la controversia che occupa verte sulla legittimità della affermazione su cui si incentra la sentenza in epigrafe, in base alla quale, in caso di accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art.38 comma 4, d.P.R. 600/73 (nel testo modificato dal d.l. 31.5.2010, l'ufficio deve tener conto di esborsi effettivi e non può dare rilievo all'impegno assunto dal contribuente in un contratto di acquisto di un bene di effettuare un determinato esborso (in pagamento del prezzo o in esecuzione dell'accollo del debito del venditore).

2. l'Agenzia delle Entrate sostiene che tale affermazione sia in contrasto con il citato "art.38 del d.P.R. 600/73, con il d.m. 10.9.1992, con il d.m. 19.11.199e e con l'art.32 del d.P.R. 600/73";

3. la contribuente Gabbai Tali Varda Gaia resiste con controricorso e propone quattro motivi di ricorso incidentale espressamente subordinati alla condizione che non venga dichiarata l'infondatezza del ricorso principale; considerato che:

1. sulla questione sollevata dalla ricorrente il Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art.375 c.p.c.;

2. occorre pertanto disporre la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta; PQM dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma, nella camera di cons