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Ordinanza Interlocutoria — n. 19567/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders renewal of notification to new tax collection agency due to procedural invalidity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19567/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible in its current form because the notification to the successor tax collection agency was procedurally invalid. The appellant argued that the Regional Tax Commission failed to annul tax notices due to lack of response from the tax authorities, while the opposing parties contended the notification rules were strictly followed. The court ruled that since the appeal was not validly served on the new entity, the procedural defect must be cured by renewing the notification before the case can proceed.

Regesto Legislator

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Art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; In proceedings of legality, notification to the successor tax collection agency is invalid if sent to the previous agent's defender, requiring renewal of service to the new entity to cure the nullity.

Parole chiave

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tax collection agency notification validity successor entity procedural defect cassation appeal renewal of service tax administration opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 1 del d.l. n. 193 del 2016
Fabrizio De Jorio ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione dell'art. 1, commi 537-540, della I.
Art. 1, commi 537-540, della I. n. 228vde1 2012
Fabrizio De Jorio ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione dell'art. 1, commi 537-540, della I.

Giurisprudenza citata

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Cass.Sez. U-, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA 1 sul ricorso 24476-2020 proposto da: DE JORIO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PICCAROZZI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, REGIONE LAZIO; - intimate - avverso la sentenza n. 6915/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 24476 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che:

1. Fabrizio De Jorio ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione dell'art. 1, commi 537-540, della I. n.228vde1 2012, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2015, per non avere la CTR del Lazio annullato il ruolo relativo a cartelle di cui diceva di essere venuto a conoscenza casualmente, malgrado l'Agenzia delle Entrate e la Regione Lazio, enti impositori, non avessero dato risposta alla domanda avanzata da esso ricorrente, di sospensione ex art. 1, comma 538, della I. citata, entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540.

Il giudizio è stato promosso dal contribuente a seguito di risposta negativa formulata su detta istanza di sospensione non dagli enti impositori ma dall'agente della riscossione. La CTR ha confermato le decisione di primo grado respingendo il ricorso del contribuente in ragione del fatto che "a fronte della puntuale dimostrazione della corretta notificazione delle cartelle di pagamento e del preavviso di inscrizione ipotecaria l'impugnativa del diniego di autotutela non poteva investire la pretesa creditoria pena una inammissibile remissione nei termini di impugnazione dell'atto impositivo";

2. l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La Regione Lazio è rimasta intimata e così l'Agenzia delle Entrate Riscossione;

3. in via preliminare, richiamato il principio per cui "In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate- Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art.1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata" (Cass.Sez.

U-,Sentenza n.4845 del 23/02/2021), rilevato che il ricorso per cassazione non è stato ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, va disposta la rinnovazione della notificazione, assegnandosi termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e disponendosi il rinvio della causa a nuovo ruolo; PQM la Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso alla Agenzia delle Entrate Riscossione e rinvia a nuovo ruolo. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, svolta con modalità da remoto.

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