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Ordinanza — n. 19482/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding bankruptcy curatorship due to procedural inadmissibility and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19482/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible and dismissed the claim challenging the bankruptcy curatorship. The appellant argued that the first-instance judgment declaring the case extinguished was appealable under Article 181 of the Civil Procedure Code, while the second ground was inadmissible as it concerned the merits without a substantive ruling. The Court agreed with the relator, finding the appeal inadmissible because the lower court had not addressed the merits of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 181 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision concerns only procedural admissibility or nullity without reaching the merits of the substantive controversy.

Parole chiave

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inadmissibility appeal bankruptcy curatorship merits review extinguishment judgment procedural nullity motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 181 c.p.c.
Il motivo appare manifestamente infondato in quanto la Corte d'Appello ha evidenziato che: a seguito della mancata comparizione delle parti alle udienze del 03.12.2015 e del 21.06.2016, la causa veniva cancellata dal ruolo ed il procedimento estinto ai sensi dell’art. 181 c.p.c., nuova formulazione.
Art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 354 c.p
3693/2014 del Tribunale di Latina con rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di appello la ricorrente censura: la nullità della sentenza per violazione dell’’art.
art. 309 c.p
181 (vecchio testo abrogato) c.p.c., dell’art. 309 c.p.c.
art. 111 Cost
preleggi) nonché all’art. 111 Cost.
art. 181 c.p
Il motivo appare manifestamente infondato in quanto la Corte d'Appello ha evidenziato che: a seguito della mancata comparizione delle parti alle udienze del 03.12.2015 e del 21.06.2016, la causa veniva cancellata dal ruolo ed il procedimento estinto ai sensi dell’art. 181 c.p.c., nuova formulazione.
artt. 181 c.p
In sostanza, secondo la Corte d'Appello, il giudice di primo grado ha erroneamente applicato il nuovo artt. 181 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21586 del 03/09/2018
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21586 del 03/09/2018.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20169-2021 proposto da: PERCOCO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in Roma (RM) via Muzio Clementi n. 51 presso lo studio dell’Avv. Valerio Santagata, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO CESARE FORNARI; - ricorrente - contro LA CURATELA DEL FALLIMENTO E. 99 S.A.S. DI PERCOCO ERASMO ALFREDO, PERCOCO ERASMO ALFREDO, elettivamente domiciliata in Latina, Via Monti n. 30 presso lo studio dell’avv.to ALESSIO ULLUCCI che la rappresenta e difende, - controricorrente - contro SMERALDA S.R.L; F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20169/2021 Numero sezionale 5740/2022 Numero di raccolta generale 19482/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 - intimata - avverso la sentenza n. 3334/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Mariagrazia Percoco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma con la quale è stata accolta l’impugnazione della curatela del fallimento E99 Sas Di Percoco Erasmo Alfredo avverso il provvedimento (ordinanza/sentenza) in data 21.06.2016 di estinzione del giudizio R.G. n. 3693/2014 del Tribunale di Latina con rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.

2. La curatela del fallimento della società E99 Di Percoco Erasmo Alfredo si è costituita con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di appello la ricorrente censura: la nullità della sentenza per violazione dell’’art. 181 (vecchio testo abrogato) c.p.c., dell’art. 309 c.p.c. e dell’art. 11 disp. prelim. cod. civ. (c.d. preleggi) nonché all’art. 111 Cost. per inammissibilità dell’appello. Violazione e Ric. 2021 n. 20169 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20169/2021 Numero sezionale 5740/2022 Numero di raccolta generale 19482/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.4 4 e 354 c.p.c. per motivazione insufficiente e/o totalmente illogica e/o contraddittoria sul punto specifico. In sostanza si ritiene che l’ordinanza del giudice di cancellazione della causa dal ruolo non fosse appellabile.

Il motivo appare manifestamente infondato in quanto la Corte d'Appello ha evidenziato che: a seguito della mancata comparizione delle parti alle udienze del 03.12.2015 e del 21.06.2016, la causa veniva cancellata dal ruolo ed il procedimento estinto ai sensi dell’art. 181 c.p.c., nuova formulazione. L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. dal giudice monocratico di primo grado, per la mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza, produce, "ex lege", l'estinzione del giudizio anche nel caso in cui l'estinzione non sia stata formalmente dichiarata e, conseguentemente, la relativa ordinanza - che ha carattere decisorio, e, quindi, natura sostanziale di sentenza - deve ritenersi appellabile.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21586 del 03/09/2018. In sostanza, secondo la Corte d'Appello, il giudice di primo grado ha erroneamente applicato il nuovo artt. 181 c.p.c. dichiarando estinto il giudizio, dunque l’appello era ammissibile. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto attiene al merito della controversia rispetto alla quale non vi è stata alcuna pronuncia della Corte d'Appello che si è limitata a statuire sulla nullità del provvedimento del primo giudice». Ric. 2021 n. 20169 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20169/2021 Numero sezionale 5740/2022 Numero di raccolta generale 19482/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 2. La società controricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

5. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 10.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 20169 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E