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Ordinanza — n. 19479/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought a new trial on merits rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19479/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the legal costs. The appellant argued that lower courts failed to prove liability for a landslide caused by construction work and lack of drainage, but the Court found the appeal merely requested a re-examination of facts. The Court determined that since the lower courts had already assessed the evidence and found the damage unproven, the appeal violated procedural rules by asking for a new substantive review instead of correcting a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 348, ultimo comma, c.p.c.; Art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.; Art. 391-bis, comma 4, c.p.c.; The appeal is inadmissible when the complainant, while citing a violation of substantive law, actually requests a new examination of the facts and merits of the case.

Parole chiave

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inadmissibility appeal new trial on merits substantive review procedural violation art 348 cpc art 380-bis cpc landslide liability responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 348, ultimo comma, c.p.c.
La questione è stata in realtà presa in considerazione, e comunque il motivo è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 348, ult.
Art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo si lamenta la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”, con riferimento all’art.
art. 2043 c.c
civ.: «Con il primo motivo si lamenta la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”, con riferimento all’art. 2043 c.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22145-2021 proposto da: DI GIACINTO RENATO, elettivamente domiciliato in Teramo via C. Battisti n. 66 presso lo studio dell’avv.to GIUSEPPE FALACE che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro VALLI DANIELE, KUKLJAK ADELA, VALLI TIZYANA, VALLI ARMANDO, elettivamente domiciliate in Teramo, via Argentina n. 10 presso lo studio dell’avv.to CESARE MAZZAGATTA che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 223/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/02/2021; F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 22145/2021 Numero sezionale 5742/2022 Numero di raccolta generale 19479/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Renato Di Giacinto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila di conferma della sentenza del Tribunale di Teramo, di rigetto di domanda di risarcimento danni arrecati ad un fondo da un movimento franoso, che l’attore asseriva causato da fatto dei convenuti, i quali, nell’esecuzione di lavori sulla loro proprietà, avrebbero riversato la terra di risulta sul loro terreno così caricando oltre i limiti una scarpata ivi insistente, ed avrebbero ritardato nella realizzazione di opere di drenaggio delle acque piovane.

2. Armando Valli, Tizyana Valli, Daniele Valli, Adele Kucljak si sono costituiti con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo si lamenta la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”, con riferimento all’art. 2043 c.c. Il ricorrente sostiene che l’istruttoria, e in particolare la CTU, avrebbe confermato la responsabilità dei convenuti nella causazione dell’evento, il nesso eziologico e il danno prodotto. Ric. 2021 n. 22145 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 22145/2021 Numero sezionale 5742/2022 Numero di raccolta generale 19479/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il motivo appare manifestamente inammissibile, in quanto il ricorrente solo formalmente denuncia violazione dell’art. 2043, ma in realtà sollecita un nuovo sindacato di merito, considerato che il Tribunale e la Corte d’Appello hanno ritenuto non provato che lo smottamento sia stato causato dai lavori dei convenuti, o che gli stessi abbiano riversato la terra di risulta sul loro fondo, o che non vi fossero all’epoca dell’evento i sistemi di drenaggio delle acque riscontrati in sede istruttoria.

Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno ancora escluso che l’attore avesse provato di aver subito un danno, non avendo egli nemmeno dimostrato quale fosse prima dell’evento lo stato del suo terreno, che si presenta comunque boschivo, in pendenza e difficilmente praticabile. Con il secondo motivo, rubricato “motivo di cui all’art. 360 comma I n. 5 cpc”, il ricorrente lamenta l’omessa considerazione del fatto storico che lo smottamento sarebbe stato determinato dalla mancata dotazione del fondo dei convenuti di adeguati mezzi di smaltimento dell’acqua piovana.

La questione è stata in realtà presa in considerazione, e comunque il motivo è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 348, ult. Comma, c.p.c., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”».

2. Entrambe le parti hanno depositato memoria insistendo nelle rispettive richieste.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo. Ric. 2021 n. 22145 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 22145/2021 Numero sezionale 5742/2022 Numero di raccolta generale 19479/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 5. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 3.500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 22145 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s